Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7635 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/04/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 04/04/2011), n.7635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5558/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

la DIREZIONE AFFARI LEGALI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa

dall’avvocato URSINO ANNA MARIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELSIANA

71, presso lo studio dell’avvocato DELL’ERBA GIUSEPPE, rappresentata

e difesa dall’avvocato DE DONNO ORONZO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

contro

L.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 138/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/02/2006 r.g.n. 1070/04 + 4;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato URSINO ANNA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’accoglimento sesto motivo

del ricorso, rigetto altri motivi per C.A.,

inammissibile per L.S..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenze n. 83/2003 e 404/2003 del Tribunale di Lecco e di Monza, venivano accolte le domande proposte da C.A. e da L.S. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, con declaratoria della nullità del termine apposto al contratto di lavoro (rispettivamente dal 4-11-1999 al 31-1 -2000 per la C. e dal 10-6-2002 al 31-8-2002 per il L.) e della esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la condanna al pagamento delle retribuzioni maturate.

La società proponeva appello avverso le dette sentenze, chiedendone la riforma con il rigetto delle domande avverse.

La C. e il L. si costituivano resistendo ai rispettivi gravami.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata l’8-2-2006, tra l’altro, confermava le dette sentenze di primo grado.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con sei motivi.

La C. ha resistito con controricorso.

Il L. non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva preliminarmente il Collegio che agli atti del fascicolo non si rinviene l’avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso a mezzo posta, effettuata nei confronti del L. (vedi spedizione in data 8-2-2007).

Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte v. Cass. S.U. 1.4- 1-2008 n. 627, “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1, della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento. ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1”.

In mancanza di una siffatta richiesta al Collegio non resta che dichiarare inammissibile il ricorso nei confronti del L..

Esaminando, quindi, il ricorso nei confronti della C., osserva il Collegio che, escluso il terzo motivo che si riferisce chiaramente al solo L., fra i restanti motivi in ordine logico va esaminato dapprima il quinto, con il quale la società, denunciando violazione dell’art. 1372 c.c., comma 2, e vizio di motivazione, in sostanza lamenta che la sentenza impugnata avrebbe rigettato l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso tacito ed il relativo motivo di appello “senza alcuna motivazione”, laddove era emerso che la C., dopo la cessazione del secondo rapporto (31- 5-2000) aveva notificato il ricorso di primo grado soltanto in data 11-3-2003.

Il motivo non merita accoglimento.

In base al principio più volte affermato da questa Corte “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11- 12-2001 n. 15621).

Tale principio il Collegio ritiene di dover qui riaffermare, rilevando peraltro che, come pure è stato precisato, “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Orbene sul punto la Corte d’Appello ha disatteso la tesi della società osservando che nella specie non poteva configurarsi un consenso della lavoratrice alla risoluzione del rapporto alla scadenza del termine apposto, in mancanza di qualsiasi prova in ordine alla consapevolezza da parte della stessa della illegittimità del termine e della conseguente prosecuzione del rapporto, o comunque di circostanze significative diverse dalla mera protrazione dell’inerzia, ovvero, ancora, di una inerzia protrattasi per un tempo tale, per la sua durata, da evidenziare il disinteresse alla attuazione del rapporto.

Tale accertamento di fatto, compiuto dalla Corte di merito in aderenza al principio sopra richiamato, risulta congruamente motivato e resiste alle censure della società ricorrente.

Del resto il relativo “ragionamento decisorio” non è suscettibile di “revisionè” in questa sede, neppure attraverso il controllo di logicità del fatto consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, (cfr.

Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766).

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, poi, contraddittorietà della motivazione, in ordine alla illegittimità del termine apposto al contratto de quo (stipulato per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 e acc. 25-9-97 e succ. per il periodo 4-11-1999/31-1-2000).

In particolare la ricorrente, lamenta che la sentenza impugnata avrebbe “prima ammesso e poi negato la legittimità della delega legislativa e della successiva ipotesi pattizia”, richiedendo “l’introduzione di un rigido limite temporale di validità ad una fattispecie che riguarda esigenze connesse alla fase di ristrutturazione di “persistente attualità” e non prevede altro limite di efficacia, se non il completamento della suddetta fase”.

Con il secondo motivo la società, denunciando violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, e dell’art. 1362 c.c. e ss., nonchè vizio di motivazione, in sostanza deduce che erroneamente la Corte di merito, disattendendo il principio della “delega in bianco”, ha escluso “la possibilità di stipulare contratti a termine, per ipotesi stabilite dagli accordi collettivi, senza limiti temporali” ed ha ritenuto “illegittima l’apposizione del termine nel caso oggetto della presente controversia, in quanto stipulato oltre il termine ricavabile, a dire dell’impugnata sentenza, dalla contrattazione collettiva di attuazione”.

Con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 1362 c.c. e ss., in relazione all’art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’accordo az. 25-9-97, nonchè vizio di motivazione, la ricorrente deduce che in detto accordo non si stabiliva alcun termine per la possibilità di stipulare i contratti a termine e che i successivi accordi attuativi al riguardo hanno avuto soltanto natura meramente ricognitiva del permanere del processo di ristrutturazione in atto.

1 detti motivi (primo, secondo e quarto, riguardanti la legittimità del termine apposto al contratto de quo), da trattarsi congiuntamente per la stretta connessione, non meritano accoglimento.

Osserva il Collegio che la Corte di merito, tra l’altro, ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per “esigenze eccezionali…” ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998, termine ultimo fissato dalle parti collettive per la stipula di contratti a termine con la causale de qua.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de qua.

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v.

fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-1-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n. 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), va quindi confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de qua risultando superfluo l’esame di ogni altra censura al riguardo.

Così respinti il quinto, il primo, il secondo e i quarto motivo (il terzo, come si è detto, non riguarda la C.), va infine esaminato il sesto motivo, con il quale la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1206 c.c. e ss., artt. 1219, 2099 e 2697 c.c., L. n. 230 del 1962, art. 1, e vizio di motivazione, lamenta che la sentenza impugnata, violando il principio di corrispettività ed erroneamente attribuendo alla convocazione per il tentativo di conciliazione idoneità a costituire in mora il datore di lavoro, in particolare con riferimento alla C. non avrebbe considerato che la stessa “nemmeno ha mai inviato alla società la richiesta di convocazione ex art. 410 c.p.c., per cui non si comprende per quale ragione tale lettera costituirebbe una messa in mora”.

Tale motivo risulta inammissibile perchè generico e privo di autosufficienza.

Considerato che, sul punto, la sentenza d’appello ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato la società a corrispondere, a titolo risarcitorio, le retribuzioni dalla data della messa in mora (“avvenuta con il tentativo di conciliazione in sede amministrativa”), oltre accessori, detratte le “somme già corrisposte per i periodi lavorati in virtù dei contratti a termine medio tempore effettuati”, osserva il Collegio che la società ricorrente non indica affatto se, con quale atto ed in quali termini abbia dedotto dinanzi ai giudici di appello la asserita circostanza del mancato invio da parte della C. della richiesta di convocazione ex art. 410 c.p.c..

Al riguardo questa Corte ha ripetutamente affermato che “nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello” (v. Cass. 27-8-2003 n. 12571, Cass. 5-7-2002 n. 9812, Cass. 9-12-1999 n. 13819). Nel contempo è stato anche precisato che “nel caso in cui una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, indicando altresì in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, così da permettere alla Corte di Cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (v. Cass. 15-2-2003 n. 2331, Cass. 10-7- 2001 n. 9336).

Così risultato inammissibile il sesto motivo, che riguarda le conseguenze economiche della nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010.

Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (cfr. Cass. 4-1-2011 n. 80).

Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Il ricorso va, pertanto, respinto nei confronti della C..

Infine, mentre non deve provvedersi sulle spese nei confronti del L., che non ha svolto alcuna attività difensiva, la società ricorrente va, invece, condannata al pagamento delle spese in favore della C., in ragione della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del L. e lo rigetta nei confronti della C.; condanna la società a pagare alla Cannella le spese liquidate in Euro 25,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;

nulla per le spese nei confronti del L..

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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