Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7635 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7635 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 26467 del ruolo generale dell’anno 2009, proposto
da:
Cambria Giuseppe, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del

ricorso, dagli avvocati Giovanni Fiannacca e Nicola Todaro, presso lo studio dei
quali in Messina, alla via T. Capra, is. 301/bis, elettivamente domicilia;
– ricorrente –

0-k

contro

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del ministero pro tempore,
Agenzia delle entrate, sede centrale e Agenzia delle entrate, ufficio locale di

Milazzo, in persona del rispettivo direttore pro tempore
-intimati • ti-..

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regibrraibi della

Sicilia, sede staccata di Messina, sezione 2°, depositata in data 30 settembre
2008, n. 130/02/2008;

Data pubblicazione: 02/04/2014

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udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 16 gennaio
2014 dal consigliere Angelina-Maria Penino;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Giovanni Giacalone, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
Fatto

Giuseppe Cambria ricevette un avviso di accertamento, col quale l’Agenzia

aveva rettificato la dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta
1990, ai fini Irpef ed Ilor, recuperando le maggiori imposte dovute.
Il contribuente lo impugnò, lamentandone la mancanza di motivazione
nonché l’infondatezza nel merito, in quanto il recupero a tassazione ai fini Irpef
riguardava costi regolarmente dichiarati, registrati e documentati, là dove l’Ilor
non era dovuta, in quanto egli svolgeva in proprio l’attività di lavoro autonomo.
La Commissione tributaria provinciale accolse parzialmente il ricorso
relativamente all’Ilor, reputando, invece, legittimo l’accertamento in relazione
all’Irpef e rideterminò le sanzioni in misura più favorevole per il contribuente.
A seguito degli appelli di entrambe le parti, la Commissione tributaria
regionale ha confermato la sentenza di primo grado, affermando, tra l’altro, che
il contribuente è stato posto in condizione di conoscere le aliquote applicate,
mediante il calcolo basato sul richiamo alle aliquote minime e massime
applicabili nonché al sistema progressivo di applicazione, basato su diversi
scaglioni di reddito.
Propone ricorso il contribuente per ottenere la cassazione della sentenza,
affidando il ricorso ad un unico motivo.
Il ministero e l’Agenzia delle entrate non spiegano difese.
Diritto.
/.- Va preliminarmente affermata l’inammissibilità del ricorso proposto nei

confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, peraltro estraneo alle
precedenti fasi del giudizio.

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A seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell’articolo 57, 10
comma, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di tutti i “rapporti
giuridici”, i “poteri”, e le “competenze” facenti capo al Ministero dell’economia
e delle finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno d’inizio di operatività
delle Agenzie fiscali), unico soggetto attivamente e passivamente legittimato è
l’Agenzia delle entrate e la controversia non può essere instaurata dal Ministero

o nei suoi confronti (in termini, Cass. 11 aprile 2011, n. 8177; Cass. 29 dicembre
2010, n. 26321; 12 novembre 2010, n. 22992; Cass. 19 gennaio 2009, n. 1123;
Cass. 15 gennaio 2009, n. 874; Cass. 22 maggio 2008, n. 13149).
2.- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1° comma,
numeri 4 e 5 c.p.c., il ricorrente deduce violazione dell’articolo 42 del decreto
del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, rilevando che la
Commissione tributaria regionale ha errato nel ritenere adempiuto l’onere
stabilito a pena di nullità dalla predetta disposizione di legge in ordine alla
esposizione delle aliquote applicate nell’atto di accertamento ove si faccia
riferimento solo alle aliquote minime e massime,come nel caso di specie.
2.1.- La questione è stata già risolta in relazione al medesimo contribuente,

con riguardo a diversi anni d’imposta (vedi Cass., ord. 7 dicembre 2011, numeri
26429 e 26430).
2.2.-La Corte ha difatti ritenuto il motivo palesemente fondato.
E ciò in quanto, secondo la assolutamente prevalente giurisprudenza di
q___1
ues Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’avviso di
accertamento che non riporti l’aliquota applicata, ma solo l’indicazione delle
aliquote minima e massima, viola il principio di precisione e chiarezza delle
indicazioni che è alla base del precetto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, art. 42, il quale richiede che sia evidenziata l’aliquota applicata su ciascun
importo imponibile, al fine di porre il contribuente in grado di comprendere le
modalità di applicazione dell’imposta e la ragione del suo debito, senza dover
ricorrere all’ausilio di un esperto. L’omissione di tale indicazione determina la
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nullità dell’atto, ai sensi dell’art. 42 cit., comma 3 senza che sia consentita una
valutazione di merito circa l’incidenza che essa abbia avuto, in concreto, sui
diritti del contribuente (Cass., n. 15381 del 2008).
2.3.-Anche il filone giurisprudenziale che pone l’accento sull’onere del
contribuente di dimostrare la impossibilità o difficoltà di accertare le aliquote

aggiunto la Corte, è superato dal fatto che la CTR ha indicato unicamente, a tal
fine, il sistema progressivo di applicazione, basato sui diversi scaglioni di
reddito con ciò dimostrando che nell’avviso non erano indicati dati
immediatamente utilizzabili dal contribuente, cui era al contrario integralmente
rimesso il calcolo degli scaglioni di reddito, con ricerca autonoma delle aliquote
applicabili ratione temporis, quindi con violazione dei principi di chiarezza
sopra ricordati.
3.- Il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata;

che, non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.
In relazione alle oscillazioni giurisprudenziali del passato si compensano le
spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte:

-dichiara l’inammissibilità del ricorso, là dove è proposto nei confronti del
Ministero dell’economia e delle finanze e compensa le relative voci di spesa;
-accoglie nel resto il ricorso;
-cassa la sentenza impugnata;
-decidendo nel merito, accoglie l’impugnazione originariamente proposta dal
contribuente;
-compensa tutte le voci di spesa.
Così deciso in Roma, il 16 genna . 2014.

timemiDimscEuERIA’
L -2 APL•2014.- …..

applicate sulla base dei dati contenuti nell’avviso (Cass. 17362 del 2009), ha

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