Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7634 del 31/03/2020

Cassazione civile sez. I, 31/03/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 31/03/2020), n.7634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8196/2019 proposto da:

K.C., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

Corte di cassazione, con l’avvocato Briganti Giuseppe;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 1696/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/01/2020 dal Dr. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – K.C., cittadino senegalese, ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 9 agosto 2018 con cui la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello avverso sentenza del locale Tribunale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale e umanitaria, in conformità al provvedimento della competente Commissione territoriale.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi a scrivere ad un atto di costituzione depositato al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia: “Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 nel testo applicabile alla controversia ratione temporis e dell’art. 132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6, in subordine omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il secondo motivo denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento all’art. 2 Cost., comma 3 e art. 32 Cost.; alla L. n. 881 del 1977, art. 11; al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 10, 13, 27 e 32 e all’art. 16 Direttiva Europea n. 2013/32 nonchè agli artt. 2, 3 – anche in relazione agli artt. 115 e 117 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 6, 7 e 14 e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, nel testo applicabile ratione temporis”.

Il terzo motivo denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento agli artt. 6 e 13 della convenzione EDU, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 46 della Direttiva Europea n. 2013/32”.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.3. – E’ inammissibile il primo motivo.

2.3.1. – L’inammissibilità discende anzitutto dalla circostanza che il motivo cumula censure spiegate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Al riguardo questa Corte ha da tempo chiarito che, in tema di ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (tra le tante Cass. 9 maggio 2018, n. 11222, Sez. I; Cass. 7 febbraio 2018, n. 2954, Sez. II; Cass. 20 novembre 2017, n. 27458, Sez. Lav.; Cass. 5 ottobre 2017, n. 23265 Sez. Lav.; Cass. 6 luglio 2017, n. 16657, Sez. III; Cass. 23 giugno 2017, n. 15651, Sez. III; Cass. 31 marzo 2017, n. 8333, Sez. III; Cass. 31 marzo 2017, n. 8335, Sez. III; Cass. 25 febbraio 2017, n. 4934, Sez. II; Cass. 10 febbraio 2017 n. 3554, Sez. III; Cass. 18 ottobre 2016, n. 21016, Sez. II; Cass. 28 settembre 2016, n. 19133, Sez. Trib.; Cass. 2 marzo 2012, n. 3248, Sez. III; Cass. 23 settembre 2011, n. 19443, Sez. III; nel 2019 Cass. n. 16756 del 2019; Cass. n. 16743 del 2019; Cass. n. 16605 del 2019; Cass. n. 16026 del 2019; Cass. n. 15673 del 2019; Cass. n. 15253 del 2019; Cass. n. 15113 del 2019; Cass. n. 14669 del 2019; Cass. n. 13776 del 2019; Cass. n. 13312 del 2019; Cass. n. 12325 del 2019; Cass. n. 12297 del 2019; Cass. n. 12166 del 2019; Cass. n. 11564 del 2019; Cass. n. 11551 del 2019; Cass. n. 11462 del 2019; Cass. n. 9742 del 2019; Cass. n. 8692 del 2019; Cass. n. 8617 del 2019; Cass. n. 2019 del 8157; Cass. n. 2019 del 7806; Cass. n. 2019 del 7805; Cass. n. 2019 del 7804; Cass. n. 2019 del 7803; Cass. n. 2019 del 7571; Cass. n. 2019 del 7101; Cass. n. 2019 del 5600; Cass. n. 2019 del 4679; Cass. n. 2019 del 4257; Cass. n. 2019 del 3428; Cass. n. 2019 del 2572; Cass. n. 2019 del 2571; Cass. n. 2019 del 2570; Cass. n. 2019 del 2569; Cass. n. 2019 del 2176; Cass. n. 2019 del 2175; Cass. n. 2019 del 2174; Cass. n. 2019 del 1230; Cass. n. 2019 del 1229).

D’altro canto, anche a voler ammettere la astratta cumulabilità dei motivi di ricorso per cassazione, il cumulo in tanto può dirsi consentito, in quanto la loro formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100): e cioè, può tutt’al più ammettersi un cumulo sostanzialmente solo apparente, il quale si risolva nella – ovviamente irrilevante – semplice omissione della numerazione dei motivi e delle relative rubriche.

Nel caso in esame, viceversa, il motivo, che si protrae per 15 pagine, sottopone all’esame della corte una congerie di aspetti diversi, taluni prospettati in diritto, altri prospettati in fatto, alcuni concernenti la protezione sussidiaria, altri la protezione umanitaria, il tutto con riguardo ad una pluralità di profili distinti: di guisa che l’effetto del motivo non è altro che quello di riversare l’intero contenuto delle fasi di merito nel ricorso per sottoporlo indistintamente all’esame della Corte di cassazione, devolvendo ad essa l’individuazione degli eventuali profili invalidanti la decisione impugnata.

2.3.2. – In ogni caso il motivo spiegato ai sensi del numero 5 dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile in forza dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., versandosi in ipotesi di “doppia conforme”.

2.3.3. – Per quanto concerne, poi, l’assenza di motivazione della sentenza impugnata, il motivo è altresì inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

E’ difatti cosa nota che le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2019, n. 5200) hanno evidenziato come il sindacato di legittimità sulla motivazione sia ormai ricondotto a quello di violazione di legge, riguardando l’inesistenza della motivazione in sè, che risulti dal testo della sentenza impugnata, esaurentesi nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Nel caso in esame il giudice di merito ha ritenuto: a) che la narrazione del ricorrente fosse confusa, piena di contraddizioni ed inverosimile, avendo egli cambiato per ben tre volte versione sulla sua data di nascita ed avendo fatto riferimento ad un rapimento senza fornire notizie concrete sui suoi rapitori, sulla sua vita e sui posti dove sarebbe stato segregato; b) che fossero insussistenti i presupposti di cui alle prime due lettere del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per mancanza di un pericolo concreto di applicazione della pena di morte o di tortura o di altro trattamento inumano, o comunque di un rischio concreto per la vita o l’incolumità; c) che il ricorrente proveniva dalla regione del (OMISSIS), ossia da una zona in cui non ricorrevano i presupposti di cui alla lett. c della medesima disposizione, alla luce di fonti debitamente citate; d) che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, nulla avendo egli allegato al riguardo, nè avendo dimostrato di essersi completamente integrato in Italia dal punto di vista non solo lavorativo, ma anche sociale-familiare.

Sicchè non è affatto vero che la sentenza impugnata manchi di una motivazione ovvero sia fondata su una motivazione meramente apparente.

2.4. – Il secondo motivo è inammissibile poichè totalmente versato in fatto.

A parte il fatto che il motivo esordisce con un riferimento al Tribunale, sicchè non è agevole neppure comprendere se stia discorrendo della motivazione addotta dal primo giudice o dal giudice d’appello, il ricorrente non fa altro che svolgere considerazioni di ordine generale sul tema della cooperazione istruttoria, prive di pertinenza con il caso concreto, tant’è che egli addebita alla Corte territoriale di non avergli rivolto in sede di interrogatorio libero domande dirette a chiarire le contraddizioni in cui era in corso, ma non spiega affatto quali chiarimenti avrebbe inteso offrire per spiegare la ragione della indicazione di tale rinascita diversa.

In definitiva si tratta di un motivo totalmente generico, volto a contrapporre alla lettura dei fatti data dalla Corte d’appello una lettura diversa è la se più favorevole, e che, evidentemente, esula dal controllo di legittimità.

2.5. – Il terzo motivo è inammissibile.

Esso si limita a richiamare le norme menzionate in rubrica, per sostenere del tutto genericamente, senza precisazione alcuna, che le argomentazioni precedentemente svolte dimostrerebbero la loro violazione.

Si tratta cioè di un motivo totalmente generico.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA