Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7634 del 26/03/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 7634 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ha pronunciato la seguente:
Invito bonario.
ORDINANZA
F7J
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE
ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
FORMENTI
SELECO
con
SPA
sede
a
Milano,
in
amministrazione straordinaria, in persona del legale
rappresentante pro tempore,
INTIMATA
AVVERSO
la ‘sentenza n.22/27/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano Sezione n. 27, in data
15.01.2010, depositata il 24 febbraio 2010;
Data pubblicazione: 26/03/2013
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 13 febbraio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l
–
E’
chiesta
la
cassazione
della
sentenza
n.22/27/2010, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione
n. 27, del 15.01.2010, DEPOSITATA il 24 febbraio 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate, confermando quella di primo
grado,
che aveva affermato l’illegittimità della
pretesa fiscale.
2 -I1 ricorso, che attiene ad impugnazione della
cartella, relativa ad IVA, IRPEG ed IRAP dell’anno
2002, censura l’impugnata decisione per violazione e
falsa applicazione degli artt. 36 bis comma 3 0 del dpr
n.600/1973, 54 bis e 60 del dpr n.633/1972, nonché
degli artt. 13 del DLGS n.471/1997 17 del DLGS
n.472/1997.
3 – L’intimata società, non ha svolto difese in questa
sede.
4 – La questione posta dal mezzo va esaminata e decisa
alla
stregua
consolidato
dell’ormai
2
orientamento
Nel ricorso iscritto a R.G. n.10252/2011 è stata
giurisprudenziale
(ex multis Cass.
n.907/2002,
n.
8859/2006, n.18022/2006) secondo cui in tema di IVA,
“la potestà dell’Amministrazione finanziaria di
iscrivere direttamente nei ruoli l’imposta non versata
dichiarazione annuale dei redditi non trova ostacolo
nella mancata emissione e/o notificazione dell’invito
.4%
al versamento delle somme dovute di cui all’art.60
comma sesto del dpr n.633/1972”.
Orientamento
ribadito,
ultimo,
da
Cass.
da
n.26361/2010, la quale ha puntualizzato che “In tema
di imposte sui redditi, e’ legittima la cartella
di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione
dell’esito della liquidazione, prevista dal comma 3
dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
sia perche’ la norma non prevede alcuna sanzione,
in termini di nullita’, per il suo inadempimento,
sia perche’ tale comunicazione, avendo la
funzione
reiterazione
di
regolarizzazione
adempimento
e
errori
di
la
al contribuente
evitare
di
di
aspetti
rivolto esclusivamente
consentirgli
formali,
e’
la
un
ad orientare il
comportamento futuro dell’interessato ed
esula,
quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di
difesa e di
contraddittorio
3
nei
confronti
dal contribuente così come risultante dalla
dell’emittenda cartella di pagamento.
5 – Data la delineata realtà processuale, sulla base
del richiamato principio, si propone, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la causa in Camera
fondatezza. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti;
Considerato che alla stregua del richiamato e condiviso
principio,
il ricorso va accolto, per manifesta
fondatezza e,
cassata l’impugnata
per l’effetto,
decisione;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Lombardia,
procederà al riesame e quindi,
4
adeguandosi al
richiamato orientamento giurisprudenziale, deciderà nel
merito e
sulle
spese del
giudizio,
anche di
legittimità, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2013.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
di Consiglio, accogliendo il ricorso, per manifesta