Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7634 del 26/03/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7634 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ha pronunciato la seguente:

Invito bonario.

ORDINANZA

F7J

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
FORMENTI

SELECO

con

SPA

sede

a

Milano,

in

amministrazione straordinaria, in persona del legale
rappresentante pro tempore,

INTIMATA

AVVERSO
la ‘sentenza n.22/27/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano Sezione n. 27, in data
15.01.2010, depositata il 24 febbraio 2010;

Data pubblicazione: 26/03/2013

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 13 febbraio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

depositata in cancelleria la seguente relazione:
l

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.22/27/2010, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione
n. 27, del 15.01.2010, DEPOSITATA il 24 febbraio 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate, confermando quella di primo
grado,

che aveva affermato l’illegittimità della

pretesa fiscale.
2 -I1 ricorso, che attiene ad impugnazione della
cartella, relativa ad IVA, IRPEG ed IRAP dell’anno
2002, censura l’impugnata decisione per violazione e
falsa applicazione degli artt. 36 bis comma 3 0 del dpr
n.600/1973, 54 bis e 60 del dpr n.633/1972, nonché
degli artt. 13 del DLGS n.471/1997 17 del DLGS
n.472/1997.
3 – L’intimata società, non ha svolto difese in questa
sede.
4 – La questione posta dal mezzo va esaminata e decisa
alla

stregua

consolidato

dell’ormai
2

orientamento

Nel ricorso iscritto a R.G. n.10252/2011 è stata

giurisprudenziale

(ex multis Cass.

n.907/2002,

n.

8859/2006, n.18022/2006) secondo cui in tema di IVA,
“la potestà dell’Amministrazione finanziaria di
iscrivere direttamente nei ruoli l’imposta non versata

dichiarazione annuale dei redditi non trova ostacolo
nella mancata emissione e/o notificazione dell’invito
.4%

al versamento delle somme dovute di cui all’art.60
comma sesto del dpr n.633/1972”.
Orientamento

ribadito,

ultimo,

da

Cass.

da

n.26361/2010, la quale ha puntualizzato che “In tema
di imposte sui redditi, e’ legittima la cartella
di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione
dell’esito della liquidazione, prevista dal comma 3
dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
sia perche’ la norma non prevede alcuna sanzione,
in termini di nullita’, per il suo inadempimento,
sia perche’ tale comunicazione, avendo la
funzione
reiterazione

di

regolarizzazione
adempimento

e

errori
di

la

al contribuente

evitare

di

di

aspetti

rivolto esclusivamente

consentirgli
formali,

e’

la
un

ad orientare il

comportamento futuro dell’interessato ed

esula,

quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di
difesa e di

contraddittorio
3

nei

confronti

dal contribuente così come risultante dalla

dell’emittenda cartella di pagamento.
5 – Data la delineata realtà processuale, sulla base
del richiamato principio, si propone, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la causa in Camera

fondatezza. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti;
Considerato che alla stregua del richiamato e condiviso
principio,

il ricorso va accolto, per manifesta

fondatezza e,

cassata l’impugnata

per l’effetto,

decisione;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Lombardia,
procederà al riesame e quindi,
4

adeguandosi al

richiamato orientamento giurisprudenziale, deciderà nel
merito e

sulle

spese del

giudizio,

anche di

legittimità, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2013.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

di Consiglio, accogliendo il ricorso, per manifesta

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA