Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7634 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.24/03/2017),  n. 7634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20879-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA SERAM A MUTUALITA’ PREVALENTE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 94/2011 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 05/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta al

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia, promossa dalla Società Cooperativa Seram a mutualità prevalente, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto da quest’ultima avverso la sentenza della CTP di Catanzaro n. 27/03/2008, che aveva accolto il ricorso della contribuente ed annullato la cartella di pagamento n. (OMISSIS), per IVA, relativamente all’anno 2003

Osservava il Giudice di appello, in particolare, che la mancata indicazione del responsabile del procedimento sulla cartella di pagamento costituiva grave violazione della vigenti disposizioni di legge e, in particolare, della L. n. 212 del 2000, art. 7, (c.d. Statuto del Contribuente), che ne prevede la tassatività.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza.

La contribuente non ha svolto attività difensiva.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico mezzo di impugnazione la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 31 del 2008, art. 36, comma 4 ter, giacchè la CTR non avrebbe considerato che il contenuto degli atti della riscossione è tassativamente indicato dalla prima delle disposizioni citate e che non ogni carenza comporta la invalidità dell’atto, sanzione introdotta, per quanto qui rileva, dalla seconda disposizione, e solo a decorrere dal 1 giugno 2008.

Il ricorso è fondato.

La questione posta dalla ricorrente Agenzia ha trovato soluzione nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di mancata indicazione del responsabile del procedimento, secondo la quale siffatto obbligo ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa.

L’ordinamento, tuttavia, non tutela l’interesse all’astratta regolarità del procedimento amministrativo, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio subito dalla parte in dipendenza del vizio denunciato, purchè la parte medesima deduca e dimostri il nocumento concretamente subito, pregiudizio che, nel caso in esame, non risulta neanche dedotto dalla società.

Va, altresì, rilevato che il D.L. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, nel disporre che “La cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella”, prevede che “Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.” (ex multis, Cass. n. 332/2016; n. 13747/2013).

E la Corte Costituzionale, nel ritenere non fondata la questione di costituzionalità di tale norma, con la sentenza n. 58/2009 ha escluso “che, anteriormente all’emanazione della disposizione impugnata, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento conseguisse la nullità della cartella di pagamento”. Deve, pertanto, escludersi che la mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella impugnata costituisca, nel caso di specie, motivo di nullità della stessa.

Consegue, per quanto sopra detto, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Calabria.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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