Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7634 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. II, 04/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 04/04/2011), n.7634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20943/2005 proposto da:

MIN INTERNO IN PERSONA DEL MINISTRO P.T., PREFRA AVELLINO UFF

TERRITORIALE GOVERNO IN PERSONA DEL PREFETTO P.T., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

N.U.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 95/2004 del GIUDICE DI PACE di FRIGENTO,

depositata il 25/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso, assorbito il secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N.U. proponeva ricorso avanti al G. di P. di Frigento avverso la relativa cartella esattoriale n. (OMISSIS), notif. in data 29.3.03, in riferimento a verbale dei CC. di S. Angelo dei Lombardi del 21.6.99 con cui gli era stata contestata la violazione dell’art. 180 C.d.S., commi 1 e 7, in quanto circolava alla guida di un veicolo sprovvisto di carta di circolazione.

Eccepiva il ricorrente l’illegittimità della cartella in quanto non gli era mai stata contestata o notificata alcuna infrazione ed in quanto l’iscrizione a ruolo era generica, mentre nel merito sosteneva di non aver mai posseduto alcun veicolo.

Si costituiva la Prefettura di Avellino che insisteva per il rigetto del ricorso atteso che il verbale dell’infrazione era stato personalmente contestato al medesimo, il quale, d’altra parte, aveva provveduto ad effettuare il pagamento, anche se in misura ridotta. Il giudicante, con sentenza n. 95/04 depos. il 25.6.04, accoglieva il ricorso ed annullava la cartella esattoriale impugnata ritenendo illegittimo il verbale in quanto elevato a carico di un soggetto che non era proprietario del veicolo che conduceva.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero sulla base di 2 mezzi; l’intimato non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso l’esponente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, e artt. 203, 204, 205 e 206 C.d.S.. Deduce che l’opposizione avverso la cartella esattoriale non era proponibile in quanto l’infrazione era stata direttamente contestata nell’immediatezza al contravventore, che non aveva provveduto ad impugnare il relativo verbale di accertamento nei modi di legge.

Con il 2 motivo viene denunciata la violazione art. 180 C.d.S.: la sanzione di cui trattasi è prevista per il conducente del veicolo senza carta di circolazione, anche se non è proprietario dello stesso. Entrambi i motivi sono fondati.

Come ha statuito questa S.C. la cartella esattoriale attiene alla fase della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, regolata dalla L. n. 689 del 1981, art. 27, cui rinvia l’art. 206 C.d.S. (in base alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette e cioè mediante ruolo, di cui la cartella costituisce un estratto) e presuppone perciò la formazione del titolo esecutivo alla conclusione de provvedimento sanzionatorio (il verbale di accertamento in difetto del ricorso al prefetto ovvero l’ordinanza ingiunzione di pagamento) ed è, dunque, contro il verbale d’accertamento divenuto esecutivo che va proposta l’opposizione ex art. 22 della citata legge, non essendo i ricorso stesso più ammissibile contro la cartella esattoriale (Cass. n. 7115 del 25/05/2001; Cass. n. 4006/2000). Nella fattispecie stante l’avvenuta contestazione del verbale di accertamento al contravventore, nell’immediatezza, questi non ha proposto opposizione avverso il predetto verbale per cui era inammissibile l’opposizione contro la successiva cartella esattoriale.

Ne consegue che dev’essere accolto il 1 motivo del ricorso, assorbito il 2; consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese, al Giudice di Pace di Avellino.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa, anche per ìe spese, al giudice di pace di Avellino.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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