Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7633 del 31/03/2020

Cassazione civile sez. I, 31/03/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 31/03/2020), n.7633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7983/2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria

della Corte di cassazione, con l’avvocato Cognini Paolo;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1491/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 19/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/01/2020 da DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – S.S., cittadino nigeriano, ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 19 luglio 2018 con cui la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria, in conformità al provvedimento adottato alla competente Commissione territoriale.

2. – Non svolge difese l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia: “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Mancanza della motivazione – Motivazione apparente – Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.. Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 9, comma 2, – Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 429 c.p.c., comma 1 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2, – Nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6”. L’oggetto della censura attiene alla carenza della componente motivazionale in riferimento alla ritenuta non credibilità del narrato ed insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, nonchè in riferimento alle censure rassegnate con l’atto introduttivo del giudizio ed alla connessione logico-giuridica tra le premesse di ordine generale e la fattispecie concreta.

Il secondo motivo denuncia: “Art. 360, comma 1, n. 3 – Violazione di legge e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 9, comma 2, art. 13, comma 1 bis e art. 27, commi 1 e 1 bis e dell’art. 16 della Direttiva Europea n. 2013/32/UE – Carenza di istruttoria – Illogicità dei criteri interpretativi – Violazione dei principi di diritto relativi all’esame del richiedente – Violazione dell’obbligo di congruità dell’esame e di cooperazione istruttoria”. L’oggetto della censura attiene alla violazione, nello scrutinio del caso, dei fondamentali principi di diritto in materia di protezione internazionale, dei parametri normativi che devono disciplinare l’iter valutativo e la realizzazione dell’indagine conoscitiva, nonchè delle garanzie istruttorie poste a tutela del richiedente.

Il terzo motivo denuncia: “Art. 360, comma 1, n. 3 – Violazione di legge e falsa applicazione in riferimento alla richiesta di protezione umanitaria del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e art. 9, comma 2”. L’oggetto della censura attiene alla legittimità, coerenza, logicità e sufficienza dei parametri valutativi applicati in sede di accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, delle chiavi di interpretazione giuridica applicate, anche in riferimento agli orientamenti giurisprudenziali consolidati, e dei profili motivazionali a riguardo articolati.

Dopo di che i tre motivi sono trattati congiuntamente.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – L’inammissibilità discende anzitutto dalla violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, dal momento che il ricorrente ha posto a sostegno del ricorso le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, il provvedimento di quest’organo nonchè le argomentazioni difensive rappresentate nell’atto introduttivo del giudizio di fronte al Tribunale e successivamente nell’atto d’appello: ebbene, nessuno di tali atti è “localizzato” (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475), ed anzi non risulta dal ricorso neppure che siano stati prodotti i fascicoli di parte delle fasi di merito.

2.2. – Il ricorso è inoltre inammissibile per violazione dello stesso art. 366 c.p.c., n. 3 il quale richiede che il ricorso contenga a pena di inammissibilità l’esposizione sommaria dei fatti di causa.

Nel caso in esame non emerge dal ricorso nè che cosa abbia deciso perchè la Commissione territoriale, nè quale fosse il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale, nè quale sia stato il contenuto e la motivazione della decisione del primo giudice, nè quali motivi di appello il richiedente avesse spiegato avverso la sentenza di primo grado, nè quale sia l’esatto contenuto della sentenza impugnata.

E, se manca l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato il ricorso è inammissibile (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2014, n. 11308): ed in questo caso non occorre nemmeno sottolineare che tale mancanza – come è chiarito dalle S.U. – “non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione”. Difatti lo specifico contenuto dei menzionati atti, in particolare dell’atto d’appello, non emerge con precisione neppure lo svolgimento dei motivi.

2.3. – In ogni caso i tre motivi, che il ricorrente tratta simultaneamente, in quanto tra loro collegati, sono palesemente inammissibili per la loro totale genericità, trattandosi cioè di considerazioni di ordine generale sulla protezione internazionale e su quella umanitaria, le quali non si cimentano affatto con il concreto contenuto della decisione la quale ha essenzialmente affermato: a) che la narrazione del ricorrente non era credibile laddove, in totale carenza di riscontri fattuali, egli aveva riferito di essere fuggito, abbandonando casa e famiglia, per timore di essere catturato per uno scontro con la polizia per ragioni elettorali, ed era per certi versi inverosimile, laddove aveva fatto menzione di una taglia sulla sua cattura di cui gli aveva dato notizia un non meglio precisato poliziotto (in particolare pagina 12 della sentenza); b) che la regione di provenienza del richiedente, Edo State, non rientrava tra quelle della Nigeria in cui poteva ravvisarsi una situazione di violenza indiscriminata e diffusa (in particolare pagina 20 della sentenza); c) che il richiedente non aveva allegato, a fondamento della domanda di protezione umanitaria, alcuna specifica situazione di vulnerabilità (in particolare pagina 21 della sentenza).

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, ove dovuto dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2020

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