Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7633 del 30/03/2010
Cassazione civile sez. III, 30/03/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7633
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 355/2006 proposto da:
“IL PANIERE” di MORETTI GABRIELE & C SNC (OMISSIS), M.
A., M.G., M.M., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DELLA SCROFA 22, presso lo studio
dell’avvocato ROCCHETTI Nicola, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TROMBETTA GUGLIELMO con delega a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
T.F. (OMISSIS), T.B., T.
T.;
– intimati –
sul ricorso 6659/2006 proposto da:
T.F., T.B., T.T.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo
studio dell’avvocato MANCA BITTI DANIELE, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MINA ANDREA con delega in atti;
– ricorrenti –
contro
“IL PANIERE” di MORETTI GABRIELE & C SNC, M.A.,
M.
G., M.M. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DELLA SCROFA 22, presso lo studio dell’avvocato ROCCHETTI NICOLA,
rappresentati e difesi dall’avvocato TROMBETTA GUGLIELMO con delega a
margine del ricorso principale;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 365/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
Sezione Seconda Civile, emessa il 23/03/2005; depositata il
06/05/2005; R.G.N. 431/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
19/02/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;
udito l’Avvocato ROCCHETTI NICOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Fatto
FATTO E DIRITTO
F., B. e T.T. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Brescia la s.n.c. Il Paniere di Gabriele Moretti ed i soci della stessa, personalmente, al fine di ottenere il pagamento della somma di L. 18.220.000 (Euro 9.409,84), oltre accessori, che ritenevano loro dovuta a titolo di canoni di locazione non corrisposti, di risarcimento danni ed altro.
Con lo stesso atto chiedevano il pagamento di altra somma a titolo di restituzione di un mutuo.
I convenuti si costituivano in giudizio contestando le tesi di parte attrice.
La convenuta spiegava a sua volta domanda riconvenzionale chiedendo il pagamento dell’indennizzo della L. n. 392 del 1978, ex art. 34, la restituzione del deposito cauzionale, la rifusione delle spese necessarie per rendere i locali idonei all’uso ed il risarcimento danni, Il Giudice condannava gli attori a pagare alla società convenuta la somma di Euro 7.785,58, oltre accessori e dichiarava inammissibile la domanda di ripetizione di indebito proposta dai convenuti; rigettava le altre domande e compensava le spese di lite.
Proponevano appello i T. chiedendo l’integrale riforma della sentenza, mentre gli appellati contestavano i motivi di gravame.
La Corte territoriale di Brescia condannava la s.n.c. Il Paniere di Gabriele Moretti, M.M., M.A. e D. F.M. a pagare a F., B. e T.T. la somma di Euro 2.132,45, oltre accessori.
Proponevano ricorso per cassazione “Il Paniere” di Moretti Gabriele e C. s.n.c., M.A., M.G. e M.M..
Resistevano T.F., T.B. e T. T. che proponevano ricorso incidentale.
Proponevano controricorso ex art. 371 c.p.c., comma 4 “Il Paniere” di Moretti Gabriele e C. s.n.c., M.A., M.G. e M.M..
Il Collegio ha raccomandato una motivazione sintetica.
I ricorsi devono essere previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Con i quattro mezzi d’impugnazione i ricorrenti denunciano che la Corte di merito ha omesso di valutare come fra le parti fosse stato concordato un canone maggiore di L. 3.000.000; che gli appellati avevano rinegoziato il canone locatizio; che in mancanza del pagamento si erano resi inadempienti e che non era dovuta l’indennità della L. n. 392 del 1978, ex art. 34; che erano stati violati la L. n. 392 del 1978, artt. 32 e 79, per avere la Corte di merito ritenuta legittima la richiesta di rinegoziare l’ammontare del canone di locazione durante l’esecuzione del rapporto e quindi considerato valido il relativo pagamento perchè l’art. 79 non può essere applicato stante la pari forza contrattuale delle parti.
Denunciano altresì erronea statuizione in ordine alle pese di lite.
Il primo motivo è inammissibile, da un lato, in quanto non autosufficiente perchè fa riferimento a documenti il cui contenuto non è stato riprodotto nel corpo del ricorso; dall’altro perchè richiede a questa Corte una valutazione di merito in ordine all’interpretazione di tali documenti (ricevute di pagamento).
Anche il secondo motivo verte su profili di merito ed in specie sul raggiungimento o no di un accordo di rinegoziazione del canone locatizio.
Con il terzo motivo si lamenta che la Corte d’appello ha ritenuto legittima la richiesta di rinegoziare l’ammontare del canone durante l’esecuzione del rapporto e quindi valido il relativo pagamento.
Neanche tale motivo può essere accolto: la configurabilità di un aumento non dovuto è infatti rimessa all’apprezzamento di fatto del giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di incongruità della motivazione (Cass., 9.2.2007, n. 2902), elemento questo che non si riscontra nell’impugnata sentenza la cui motivazione da adeguatamente conto della decisione adottata ed è priva di vizi logici o giuridici.
Assorbito è infine il quarto ed ultimo motivo relativo alla dedotta, erronea statuizione sulle spese di lite perchè il giudice a quo ha fatto corretta applicazione della disciplina delle norme sulla soccombenza.
Il ricorso incidentale che denuncia violazione di legge con riferimento all’art. 2697 c.c. ed agli artt. 116 e 184 c.p.c., affronta anch’esso profili di merito (mancata ammissione di mezzi istruttori e valutazione degli elementi probatori). In presenza di congrua motivazione della sentenza impugnata tali profili non possono però essere oggetto di esame in sede di legittimità.
In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna parte ricorrente alle spese del processo di cassazione che liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna parte ricorrente alle spese del processo di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010