Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7633 del 24/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 24/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.24/03/2017),  n. 7633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18056-2012 proposto da:

EQUITALIA NORD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 88, presso lo

studio dell’avvocato RAFFAELE SPERATI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MATTEO TAMAGNO, CHIARA TAGLIAFERRO giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

I.F., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DANTE 12,

presso lo studio dell’avvocato SILVIO AVELLANO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FABIO BAJETTO giusta delega in

calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1470/2012 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata

il 14/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il controricorrente l’Avvocato BAJETTO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO

Il Giudice di Pace di Genova, con sentenza n. 2884/2011, accoglieva, per quanto di ragione, l’opposizione proposta dall’Agente della riscossione, revocava il decreto ingiuntivo emesso su ricorso di I.F., il quale assumeva di aver eseguito in favore del concessionario due pagamenti indebiti, rispettivamente, di Euro 1.615,01 e di Euro 516,46, e condannava la opponente Equitalia Sestri s.p.a. al pagamento, in favore dell’opposto, della minor somma di Euro 673,34, oltre ulteriori interessi legali, che la stessa ingiunta riconosceva di dover restituire, in relazione al pagamento dell’importo di Euro 516,46, effettuato in data 17/3/2000 dal contribuente per imposta (IVA) iscritta a ruolo, a seguito di cartella esattoriale successivamente annullata in sede giudiziale.

Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 1470/2012 del 17/4/2012, in riforma della predetta decisione, appellata dall’ Incandela, disattese integralmente le ragioni di Equitalia Sestri s.p.a., condannava quest’ultima a rimborsare al contribuente l’intera somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, comprensiva dell’importo di Euro 1.615,01, corrispondente all’altro pagamento, in data 31/12/1997, effettuato per la medesima imposta, giusta sentenza n. 49/13/01 della Commissione Tributaria

Regionale della Liguria, e non dovuto.

Osservava il Giudice di appello che, in base all’estratto di ruolo del 4/9/2009, emesso dall’Agente della Riscossione, risultano pagati dal contribuente entrambi gli importi oggetto di controversia e che il documento denominato “situazione quietanze”, a prescindere dal non univoco significato della sigla riportata accanto all’importo di Euro 1.615,01, non consente di escludere il valore probatorio dell’estratto di ruolo, proveniente dalla stessa società Equitalia Sestri destinataria della domanda di ripetizione dell’indebito.

Per la cassazione della sentenza Equitalia Nord s.p.a. (già Equitalia Sestri s.p.a., ora Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.) propone ricorso, affidato a due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c., cui resiste l’intimato con controricorso.

Diritto

IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo, giacchè il Giudice di appello, pur dando atto che il contribuente non aveva prodotto in giudizio, dato il tempo trascorso, alcun documento a sostegno del dedotto pagamento delle somme chieste in restituzione, ha ritenuto ugualmente dimostrato, in base all’estratto di ruolo prodotto dall’Agente della Riscossione, l’indebito tributario di Euro 1.615,01, la cui sussistenza il Giudice di primo grado aveva escluso sul rilievo che il flag “S”, utilizzato dal sistema operativo informatico e riportato nel documento denominato “situazione quietanze” del 2/8/2010 in corrispondenza dell’importo in questione, stesse a significare che esso era stato oggetto di “sgravio” da parte dell’Ente impositore, proprio in quanto non ancora versato, a differenza dell’importo di Euro 516,46, a fianco del quale non compariva tale flag, in quanto effettivamente versato e pacificamente da rimborsare. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente, gli artt. 2697 e 2033 c.c., anche in relazione all’art. 1988 c.c., giacchè il Giudice di appello, operando una palese inversione dell’onere della prova, non ha considerato che grava su colui che agisce per la ripetizione di un pagamento asseritamente indebito l’onere provare, sia l’avvenuto pagamento, sia la mancanza di causa di esso. Aggiunge la ricorrente che l’estratto di ruolo non può mai valere come riconoscimento di debito, trattandosi di atto interno dell’Amministrazione finanziaria che non contiene alcuna dichiarazione unilaterale ricettizia e non può mai costituire ricognizione di debito.

I motivi d’impugnazione, che si esaminano congiuntamente per evidente connessione fattuale, logica e giuridica, sono inammissibili prima che infondati.

Appare evidente che le censure mirano a suscitare, nella presente sede di legittimità, mediante la proposizione di un vizio di motivazione, la rivisitazione degli elementi fattuali della vicenda de qua attraverso cui il Giudice di appello è giunto a ritenere adeguatamente dimostrata la pretesa restitutoria azionata, in via monitoria, dal contribuente, nei confronti dell’ Agente della Riscossione, secondo le regole dell’azione generale d’indebito (art. 2033 c.c.).

E così qualificata la domanda dell’ I., la controversia non ha ad oggetto l’esercizio del potere impositivo, per cui neppure assume rilevanza la contestazione circa la titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, ancorchè mera difesa, nè l’invocata rilevabilità d’ufficio della relativa questione, giusta sentenza n. 2951/2016 delle Sezioni Unite, secondo quanto dedotto nella memoria ex art. 378 c.p.c. da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., soggetto passivamente legittimato in quanto ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta.

Costituisce ius receptum che le censure motivazionali non conferiscono al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda, bensì la sola facoltà di controllare – sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale le argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui “spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (ex multis, Cass. n. 742/2015).

Di conseguenza, il preteso vizio di motivazione “può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione” (ex multis, Cass. n. 8718/2005).

Inoltre, l’omissione o insufficienza della motivazione resta integrata solo a fronte di una totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero di una palese illogicità del tessuto argomentativo, ma non anche per eventuali divergenze valutative sul significato attribuito dal giudice agli elementi delibati, non essendo il giudizio per cassazione un terzo grado di merito (ex multis, Cass. S.U. n. 24148/2013; Cass. n. 12779/2015 e n. 12799/2014).

Nel caso di specie, il Giudice di appello ha dato conto delle ragioni per le quali ha affermato l’idoneità della prova fornita dal contribuente in merito al dedotto pagamento dell’importo di Euro 1.615,01, contemplato nella cartella di pagamento oggetto della sentenza di annullamento n. 49/13/01 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, risultando in questa sede incensurabile siffatta delibazione fattuale, tanto più che il Tribunale di Genova ha compiutamente valutato tutta la documentazione versata in atti, dando rilievo decisivo alle risultanze ricavabili dall’estratto di ruolo piuttosto che a quelle ricavabili dal documento denominato “situazione quietanze”.

La ricorrente pone il problema del rilievo probatorio assegnato all’estratto di ruolo in termini errati anche allorquando denuncia, con il secondo motivo, la violazione dell’art. 2697 c. c., senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza atteso che le norme poste dal Libro 6, titolo 2, del Codice Civile, regolano la materia dell’onere della prova, dell’astratta idoneità di ciascuno dei mezzi presi in considerazione all’assolvimento di tale onere in relazione a specifiche esigenze, della forma che ciascuno di essi deve assumere, ma non la valutazione dei risultati ottenuti mediante l’esperimento dei mezzi stessi, valutazione regolata, invece, dagli artt. 115 e 116 c.p., la cui erroneità ridonda, se del caso, in vizio deducibile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 13432/2012; n. 11949/1993).

Orbene, l’Agente della Riscossione non sviluppa argomentazioni in diritto sulla denunziata violazione dell’art. 2697 c.c., nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè solo apparentemente lamenta che il Giudice di appello abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, secondo le regole dettate da quella norma, in quanto si duole in realtà del risultato della valutazione operata dal giudicante in ordine alla ridetta documentazione: questo, tuttavia, è un problema di stretto merito.

Nella impugnata decisione, del resto, non si nega che nel giudizio di opposizione la prova dell’esistenza del credito restitutorio del contribuente grava sull’opposto, cui compete la posizione di attore in senso sostanziale, ma piuttosto si afferma che non è precluso all’opposto trarre un effetto per sè favorevole da un documento – l’estratto di ruolo – prodotto dalla controparte, il che è conforme al principio della acquisizione della prova.

E questa Corte, sul punto, ha affermato che “il principio dell’onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poichè nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro e, quindi, senza che possa escludersi l’utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte” (Cass. n. 40771996; n. 4118/1992).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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