Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7633 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 18/03/2021), n.7633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16715/2014 R.G. proposto da:

A.G., già titolare della ditta individuale ARTI GRAFICHE

SABELGRAF, rappresentato e difeso dall’Avv. Franco Sabatini,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale

Gorizia n. 14;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, costituita al

solo fine di partecipare all’udienza di discussione ex art. 370

c.p.c., comma 1;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 506/04/2013 depositata il 17 dicembre 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 novembre 2020

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, veniva accolto l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate e rigettato quello incidentale di A.L., già titolare della ditta individuale Arti Grafiche Sablegraf, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 389/36/11. La CTP aveva – compensando le spese di lite – accolto il ricorso del contribuente, proposto contro un avviso di accertamento per IVA, IRPEF, Addizionale Regionale e IRAP per l’anno di imposta 2005.

– In particolare, nell’anno di imposta il contribuente non presentava dichiarazioni reddituali nè ai fini IVA, e l’Agenzia procedeva all’accertamento induttivo ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39 comma 2 lett. d). La CTR riformava la decisione di primo grado, confermando integralmente l’impianto e la misura delle riprese, come determinate nell’atto impositivo.

– Avverso la sentenza propone ricorso il contribuente per tre motivi, mentre l’Agenzia non ha svolto effettive difese e si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 56, nonchè il vizio di motivazione, per aver la CTR irragionevolmente accolto il primo motivo di appello della controparte, circa i presupposti per l’accertamento induttivo disposto dall’Agenzia in forza del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 e art. 39, comma 2, in combinato disposto con il D.P.R. n. 633 del 1973, art. 55.

– Con il secondo motivo – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., l’omesso esame e il vizio di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, oltre che la pronuncia del giudice d’appello ultra petita in violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la CTR erroneamente posto a presupposto della legittimità dell’accertamento l’omessa dichiarazione e la mancata produzione dei libri contabili e dei registri IVA. Secondo il contribuente ciò sarebbe la conseguenza dello stato di decozione della ditta e del fatto che, a fronte di un furto patito, nessuna attività era stata svolta nell’anno di imposta, come peraltro sarebbe emerso dalla documentazione da lui versata agli atti e, a suo dire, non contestata dall’Agenzia.

– I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto sono connessi e investono i presupposti per l’accertamento condotto dall’Agenzia induttivo puro del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, lett. d) ed ex art. 41 e del D.P.R. n. 633 del 1973, art. 55, in pacifica assenza di presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e indirette da parte del contribuente per l’anno di imposta, durante il quale, altrettanto pacificamente, egli ha mantenuto aperta la partita IVA.

– In presenza di tali elementi di fatto, la statuizione del giudice d’appello che ha ritenuto legittimo l’accertamento è logica e conforme alla giurisprudenza della Corte, secondo cui “In tema di accertamento, ove l’Amministrazione finanziaria ricorra al metodo induttivo “puro” per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, quest’ultimo ha in ogni caso il diritto di allegare documentazione contabile a prova contraria.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29479 del 15/11/2018, Rv. 651837 – 01). Dunque, ben poteva l’Agenzia in assenza di dichiarazione fare ricorso al metodo di accertamento induttivo puro, con conseguente ricorso a presunzioni “su-persemplici”, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, elementi del tutto non necessari (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 19191 del 17/07/2019, Rv. 654710 – 01), salva la facoltà di prova contraria da parte del contribuente.

– Quanto poi alla presunta non contestazione da parte dell’Agenzia alle giustificazioni addotte dal contribuente, va rammentato che “In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 01).

– Alla luce del richiamato principio di diritto, nella fattispecie è problematica la stessa ammissibilità della censura sollevata dal contribuente in relazione all’art. 115 c.p.c. e, in ogni caso, la CTR ha anche correttamente preso in carico gli elementi offerti dal contribuente ai fini della prova contraria, documenti che, a differenza di quanto ritiene il contribuente, sono stati oggetto di specifica contestazione, come si evince dal primo motivo di appello riassunto dalla sentenza impugnata a p. 3 ove si legge di “una generica denuncia di furto e copie di fatture di tre creditori, delle quali non era provata l’avvenuta registrazione, che per le modalità di conservazione ed esibizione non potevano certamente costituire la prova della percezione di un reddito diverso rispetto a quello accertato”.

– Logicamente e motivatamente tali elementi non sono stati ritenuti idonei dal giudice d’appello alla prova contraria, anche per il fatto che secondo la stessa prospettazione del contribuente si tratta di circostanze che risalgono al 2002 e non all’anno di imposta oggetto delle riprese, di ben tre anni successivo, e per ciò solo irrilevanti. E’ un accertamento in fatto decisivo da parte del giudice del merito, non censurabile avanti al giudice di legittimità nei termini proposti, in assenza di deduzione di un fatto decisivo e contrario ritualmente introdotto nel processo e non preso in carico dal giudice d’appello. Da quanto precede discende anche l’infondatezza della prospettata (e confusa) deduzione di nullità della sentenza per ultrapetizione, che non sussiste in presenza di specifico motivo di impugnazione cui la CTR ha dato risposta.

– Con il terzo motivo – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 56 e 57, la carenza di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, e la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver il giudice d’appello erroneamente rigettato l’eccezione di inammissibilità dei motivi di appello principale, non essendo stata a suo dire censurata la ratio decidendi della sentenza di primo grado di assenza di motivazione dell’atto impositivo espressa dalla CTP a seguito di specifico motivo sollevato nel ricorso introduttivo.

– Il motivo è inammissibile. Va ribadito che “In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza – prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398 – 01). Il ricorrente non riproduce il rilevante passaggio dell’atto introduttivo, non essendo idonei alcuni incompleti e non pertinenti passaggi all’inizio del ricorso, e soprattutto della sentenza di primo grado non permettendo così alla Corte di valutare la decisività della questione.

– In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e, in assenza di effettiva attività difensiva dell’Agenzia, nessuna statuizione va adottata in punto di spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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