Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7633 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7633 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 6257 del ruolo generale dell’anno 2009, proposto
da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
– ricorrente contro
Piacente Francesco Paolo, domiciliato in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 44,
presso lo studio del proprio difensore e procuratore avv. Domenico Calandrelli,
giusta procura in calce al controricorso
-controricorrente e ricorrente incidentaleper la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia, sezione 3°, depositata in data 22 gennaio 2008, n. 92/3/07;

Data pubblicazione: 02/04/2014

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udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 16 gennaio
2014 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito l’avvocato dello Stato Daniela Giacobbe per l’Agenzia delle entrate;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,
assorbito il ricorso incidentale

Fatto

Francesco Paolo Piacente, ex dirigente dell’Enel, richiese all’Agenzia delle
entrate la restituzione di una somma, maggiorata degli interessi, corrispondente
alla minore imposta dovuta rispetto a quella applicata dall’ex datrice di lavoro
mediante ritenuta sul capitale erogato in conseguenza della liquidazione del
trattamento assicurativo-previdenziale maturato in virtù di una polizza
integrativa aziendale, stipulata in base all’accordo del 16 aprile 1986 tra l’Enel e
la FNDAI —Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali, in attuazione
del contratto collettivo di lavoro del 16 maggio 1985.
Il contribuente impugnò dunque il silenzio rifiuto tenuto dall’Agenzia delle
entrate dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accolse il ricorso,
con sentenza che la Commissione tributaria regionale ha riformato, sostenendo
l’applicazione della tassazione con l’aliquota del 12,50% limitatamente alla
parte relativa al rendimento di polizza e della tassazione con l’aliquota prevista
per la tassazione del trattamento di fine rapporto sull’importo dei contributi
versati dal datore di lavoro.
Ricorre avverso la sentenza, per ottenerne la cassazione, l’Agenzia delle
entrate, che affida il ricorso a quattro motivi, che illustra con memoria.
Resiste il contribuente con controricorso, spiegando altresì ricorso
incidentale.
Diritto.

1. Con i quattro motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché

strettamente avvinti, l’Agenzia delle entrate lamenta:
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-ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., la violazione e falsa
applicazione degli articoli 16 e 17 nonché degli articoli 41, primo comma, lettera
g) quater e 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, numero 917, in relazione all’articolo 1, quinto comma, del
decreto legge 31 dicembre 1996, numero 669, convertito dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, all’articolo 13, nono comma, del decreto legislativo numero 124 del

1993 ed all’articolo 11, terzo comma, della legge numero 335 del 1995,
sostenendo che l’esigenza di operare la distinzione tra il rendimento di polizza,
tassabile con l’aliquota del 12,50% ed il reddito da lavoro dipendente
assimilabile al trattamento di fine rapporto in dipendenza dei contributi
corrisposti dal datore di lavoro e dal lavoratore sia limitata al caso in cui la
formza di previdenza complementare sia stata attuata mediante la stipula di un
contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione riconducibile ai rami I
o V del punto A della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
174 —primo motivo;
-ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., la violazione e falsa
applicazione dell’articolo 2697 del codice civile e dell’articolo 115 del codice di
procedura civile, in relazione agli articoli 16 e 17 ed all’articolo 42, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ritenendo che gravi sul contribuente l’onere di dimostrare che il rapporto
previdenziale era regolato da un contratto di assicurazione sulla vita o di
capitalizzazione produttivo, sia pure in parte di redditi di capitale, di guisa che
incorre nella violazione delle norme in tema di prova il giudice di merito che
accolga parzialmente la domanda e disponga il rimborso di una parte delle
ritenute effettuate in mancanza di elementi che attestino il modello gestionale
effettivamente adottato, l’effettiva natura del contratto stipulato fra le parti e
l’effettivo oggetto delle condizioni e delle clausole che regolavano il rapporto
previdenziale —secondo motivo;

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-ex articolo 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., l’insufficienza della motivazione su
fatti decisivi e controversi del giudizio, segnatamente sugli elementi della
fattispecie (fonte e qualificazione del rapporto, attribuzione a carico del datore di
lavoro e dei dirigenti dell’obbligo di pagamento dei premi o contributi, natura
della prestazione dell’ente assicuratore), che indurrebbero ad affermare la
corresponsione della somma soggetta a tassazione è derivata da un rapporto di
natura previdenziale terzo motivo;

-ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., la violazione e falsa
applicazione, sotto altro profilo, degli articoli 16 e 17 nonché degli articoli 41,
primo comma, lettera g) quater e 42, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, in relazione all’articolo 1,
quinto comma, del decreto legge 31 dicembre 1996, numero 669, convertito
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, all’articolo 13, nono comma, del decreto
legislativo numero 124 del 1993 ed all’articolo 11, terzo comma, della legge
numero 335 del 1995, reputando che alle somme in questione si debba applicare
(A^.
il trattamento tributario previsto per il trattamento di fine rapporto quarto

motivo.
2.-Va respinta l’eccezione preliminare proposta dal contribuente con
riguardo ai quesiti di diritto; quesiti che, a differenza da quanto sostenuto in
controricorso, in virtù dei necessari riferimenti alla fattispecie concreta ai quali
si riferiscono, espongono la regula iuris che l’Agenzia reputa applicabile.
Le ulteriori eccezioni, le quali presentano profili d’inammissibilità, giacché
il riesame di questioni pregiudiziali da parte della Corte di cassazione postula la
proposizione di un’impugnazione, che è ammissibile in presenza di un interesse
della parte —che sorge nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass.,
sez.un., 6 marzo 2009, n. 5456; Cass., sez.un., 4 novembre 2009, n. 23318 e, da
ultimo, Cass., sez.un., 25 marzo 2013, n. 7381)-, sono comunque infondate.
E ciò in quanto:

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-sia l’appello, sia il ricorso per cassazione non risultano inammissibili per
difetto di specificità, in quanto anche qualora l’amministrazione finanziaria si
limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a
sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado,
in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di
accertamento annullato, è da ritenere assolto l’onere d’impugnazione specifica

previsto dall’art. 53 d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, secondo il quale il ricorso
in appello deve contenere «i motivi specifici dell’impugnazione» e non già

«nuovi motivi», in considerazione del carattere devolutivo pieno dell’appello,
che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della
sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito
(in termini, fra molte, Cass. 29 febbraio 2012, n. 3064; Cass. 28 febbraio 2011,
n. 4784);
-con riguardo all’eccezione di difetto di rappresentanza dell’Agenzia, in
quanto l’appello è stato sottoscritto dal dirigente dell’ufficio locale di Napoli,
senza allegare alcun potere di rappresentanza derivato dal direttore dell’Agenzia
in Roma, basti il richiamo all’orientamento della Corte, secondo cui nel giudizio
tributario la qualità di parte processuale, e la relativa capacità di stare in giudizio
per l’amministrazione finanziaria, è da riconoscere all’ufficio locale dell’agenzia
delle entrate, nei cui confronti è proposto il ricorso; tale ufficio è organicamente
rappresentato o dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente,
da intendersi con ciò stesso delegata, in via generale, a sostituire il direttore
nelle specifiche competenze senza necessità di speciale procura, di guisa che
persino nell’ipotesi in cui l’atto di appello rechi in calce la firma illeggibile di un
funzionario che lo sottoscriva in luogo del direttore titolare, l’appello stesso
deve considerarsi ammissibile, finché non sia eccepita e provata la non
appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante, o l’usurpazione del potere
di impugnare la sentenza di primo grado; in mancanza deve presumersi che

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l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà di gravare la sentenza
emessa in prime cure (fra varie, Cass. 31 maggio 2011, n. 11994).
3.-Nel merito, della questione concernente il fondo pensione dell’Enel si
sono di recente occupate le sezioni unite, le quali hanno rimarcato il difficile
approccio del legislatore italiano alla previdenza complementare, che ha
delineato un percorso incerto della disciplina di queste forme integrative,

trasformate nel tempo da “tutela assicurativa”, rispondente al principio dei
risparmio finanziario (che trova la propria garanzia costituzionale nell’art. 47
della Carta fondamentale), a “tutela previdenziale”, rispondente al principio dei
risparmio previdenziale (che trova la propria garanzia costituzionale nell’art. 38
della Carta fondamentale).

3.1.-Ha rimarcato sul punto la Corte che la differenza principale tra le due
forme di risparmio sta nel fatto che, nel primo caso, l’investimento concerne una
somma che è già patrimonio del soggetto, mentre, nel secondo caso, che ricorre
nella nostra fattispecie, l’investimento concerne una somma che origina da
redditi di lavoro (Cass., sez.un., 22 giugno 2011, n. 13642). Dunque, si è
precisato, una scelta netta per una tassazione tout court analoga a quella
applicata sui redditi di lavoro è operata solo con il D.Lgs. n. 124 del 1993, in
particolare con l’art. 13, comma 9, introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art.
11, (la c.d. riforma Dini), che ne ha, però, riservato l’applicazione alle sole
prestazioni erogate in forma capitale a favore di soggetti iscritti ad enti di
previdenza complementare in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto.
3.2.-Per gli iscritti in epoca precedente, il trattamento tributario delle
prestazioni erogate non è, e non può essere, indipendente dalla composizione
strutturale delle prestazioni stesse, che, nel caso concreto, trattandosi di un
Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti
e a causa previdenziale prevalente, sono composte da una “sorta capitale”,
costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di

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lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore), e da un “rendimento netto”,
imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato.
4.- Ciò posto, il ricorso è fondato, nei termini che seguono,
alla luce del principio fissato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite,
secondo cui <>
4. 1.-11 rendimento di cui al punto a) si determina sulla base degli
investimenti concretamente effettuati dal fondo sul mercato secondo le norme
contrattuali via via applicabili, dei risultati conseguiti, delle eventuali
plusvalenze realizzate e delle assegnazioni di queste alle singole posizioni
individuali (tra varie, Cass. 19 giugno 2013, n. 15324; Cass. 4 aprile 2012, n.
5376).
4.2.-Nel caso in esame, pacifiche l’iscrizione del contribuente al fondo prima
dell’entrata in vigore del d.lgs.n.124/1993 e l’erogazione di importi maturati sino
al dicembre 2000, la sentenza impugnata ha soltanto apparentemente applicato il
principio sopra richiamato, con conclusioni generiche e non sorrette da una
congruente analisi giuridica della fattispecie concreta.

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4.3.-In particolare, non è stato compiuto un accertamento sulla natura e
quantità del rendimento che sarebbe stato applicato a favore del contribuente,
verificando se vi sia stato e quale sia stato l’impiego da parte del Fondo sul
mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento
conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a
quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%.

5.- La sentenza va, pertanto, cassata e disposto il rinvio al Giudice di merito

perché accerti se e quando sulla base delle norme contrattuali applicabili, i
capitali rinvenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul
mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo
sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole
posizioni individuali e, sulla scorta di tale indagine, quantifichi la parte della
somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento
netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato
mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcoli
l’imposta dovuta dal contribuente (e conseguentemente l’ammontare del suo
credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5% secondo la
disciplina dettata dalla legge n.482/1985 art.6; fermo restando per il residuo, il
regime di tassazione separata di cui all’art.16 comma 1 lett.a) e art.17 del tuir.
6.-Va, invece, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, perché privo
del quesito di diritto, benché la sentenza impugnata, depositata in data 22
gennaio 2008, fosse soggetta al regime dell’art. 366bis c.p.c.
P.Q.M.
La Corte:

-accoglie il ricorso principale;
-cassa la sentenza impugnata;
-rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia,
anche per le spese;
-dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

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MENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

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Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2014.

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