Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7632 del 31/03/2020

Cassazione civile sez. I, 31/03/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 31/03/2020), n.7632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7894/2019 proposto da:

D.O., elettivamente domiciliato in Roma presso la

cancelleria della Corte di cassazione, con l’avvocato Cognini Paolo;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1522/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 20/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/01/2020 da DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – D.O., cittadino della Guinea, ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 20 luglio 2018 con cui la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria, in conformità al precedente provvedimento della competente Commissione territoriale.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omessa pronuncia su motivi di gravame, mancanza della motivazione, motivazione apparente, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 9, comma 2, nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 429 c.p.c., comma 1 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2, nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6.

Il secondo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di legge e falsa applicazione in riferimento alla richiesta di protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 9, comma 2.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – L’inammissibilità discende anzitutto dalla violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, dal momento che il ricorrente ha posto a sostegno del ricorso le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, il provvedimento di quest’organo nonchè le argomentazioni difensive rappresentate nell’atto introduttivo del giudizio di fronte al Tribunale e successivamente nell’atto d’appello: ebbene, nessuno di tali atti è “localizzato” (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475), ed anzi non risulta dal ricorso neppure che siano stati prodotti i fascicoli di parte delle fasi di merito.

2.2. – Il ricorso è inoltre inammissibile per violazione dello stesso art. 366 c.p.c., n. 3 il quale richiede che il ricorso contenga a pena di inammissibilità l’esposizione sommaria dei fatti di causa.

Nel caso in esame non emerge dal ricorso nè che cosa abbia deciso perchè la Commissione territoriale, nè quale fosse il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale, nè quale sia stato il contenuto e la motivazione della decisione del primo giudice, nè quali motivi di appello il richiedente avesse spiegato avverso la sentenza di primo grado, nè quale sia l’esatto contenuto della sentenza impugnata.

E, se manca l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato il ricorso è inammissibile (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2014, n. 11308): ed in questo caso non occorre nemmeno sottolineare che tale mancanza – come è chiarito dalle S.U. – “non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione”. Difatti lo specifico contenuto dei menzionati atti, in particolare dell’atto d’appello, non emerge con precisione neppure lo svolgimento dei motivi.

2.3. – In ogni caso il primo motivo è di per sè è inammissibile.

2.3.1. – Rilievo decisivo assume in proposito la fattura del ricorso già evidenziata, giacchè con esso il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non avrebbe motivato non solo in riferimento ai fatti in sè, ma anche con riguardo ai “contenuti dell’atto d’appello”: ma quali fossero siffatti contenuti non si sa, sebbene sia noto che, ove si denunci la mancata pronuncia su motivi d’appello, è necessario riportarli in ricorso (Cass. n. 17049/2015; Cass. n. 21083/2014; Cass. n. 14561/2012).

2.3.2. – In ogni caso, nel lamentare la sostanziale mancanza di motivazione posta a sostegno della decisione impugnata, il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

E’ difatti cosa nota che le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2019, n. 5200) hanno evidenziato come il sindacato di legittimità sulla motivazione sia ormai ricondotto a quello di violazione di legge, riguardando l’inesistenza della motivazione in sè, che risulti dal testo della sentenza impugnata, esaurentesi nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Nel caso in esame il giudice di merito ha ritenuto non credibile la narrazione del richiedente, anzitutto perchè stereotipata e generica. Dopodichè, preso atto che il richiedente aveva riferito che appartenenti ad una diversa etnia, nel quadro di un conflitto etnico diffuso, lo avevano preso, legato mani e piedi e malmenato, sicchè si era risvegliato in seguito in un fosso, ancora legato, dopo essere svenuto, mentre suo padre e suo fratello, intervenuti per difenderlo, erano stati uccisi, la Corte d’appello ha ritenuto essere inspiegabile che gli aggressori avessero ucciso i suoi congiunti e non lui. A ciò il ricorrente ha replicato che l’obiezione sarebbe capziosa, illogica e insensata giacchè, in breve, gli aggressori lo avrebbero ritenuto morto: ma siffatta obiezione non fa altro che contrapporre alla lettura dei fatti data dal giudice di merito una diversa lettura, fondata per di più su un dato meramente congetturale ed ipotetico, sicchè non vale a dimostrare alcun vizio della motivazione e tanto meno i così gravi vizi cui si riferisce la giurisprudenza di questa Corte.

Sicchè non è affatto vero che la sentenza impugnata manchi di una motivazione ovvero sia fondata su una motivazione meramente apparente.

2.4. – E’ inammissibile il secondo motivo.

Si lamenta qui il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, ma dal motivo non riesce neppure lontanamente a comprendersi quali sarebbero gli individuali aspetti di vulnerabilità che affliggono il richiedente, vulnerabilità al quale il ricorso non fa il benchè minimo riferimento, limitandosi a svolgere considerazioni di ordine generale sulla protezione umanitaria senza alcun riferimento al caso concreto, riguardo al quale l’unica cosa portare a conoscenza della Corte e che egli sarebbe “regolarmente soggiornanti nel nostro Paese da circa quattro anni” (così a pagina 15 del ricorso).

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, ove dovuto dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA