Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7632 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. III, 30/03/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15094/2005 proposto da:

C.A. (OMISSIS), B.F. e B.

D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 36,

presso lo studio dell’avvocato VITOLO VITTORIO, rappresentati e

difesi dall’avvocato STAMPANATO Pasqualino con delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ALPI ASSIC COMP ASSIC RIASSIC IN LCA (OMISSIS), M.H.,

GENERALI ASSIC SPA;

– intimati –

sul ricorso 17506/2005 proposto da:

ALPI ASSICURAZIONI – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni in

liquidazione coatta amministrativa in persona del Commissario

Liquidatore Avv. C.V., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato NATOLI GIORGIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARPILLERO MARCO

con delega a margine del controricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., B.D., B.F., M.H.,

GENERALI ASSIC SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 261/2004 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

Sezione Seconda Civile, emessa il 4/02/2004; depositata il

19/04/2004; R.G.N. 743/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/02/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato VITOLO VITTORIO (per delega Avvocato STAMPANATO

PASQUALINO);

udito l’Avvocato GUIDO ORLANDO (per delega Avvocato NATOLI GIORGIO);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale assorbito il ricorso incidentale.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

B.I. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Udine la Alpi Assicurazioni s.p.a., all’epoca in bonis, nonchè M. H., al fine di essere risarcito dei danni che asseriva di aver subito a seguito di un incidente stradale del quale attribuiva la responsabilità al conducente di una vettura non identificata.

La compagnia si costituiva in giudizio eccependo che la responsabilità del sinistro doveva attribuirsi allo stesso attore.

M.H., non si costituiva e veniva dichiarato contumace mentre interveniva volontariamente H.K.B.H. che, sostenendo di essere rimasto gravemente infortunato in qualità di trasportato sulla vettura del M., avanzava domanda risarcitoria nei confronti degli stessi convenuti.

La causa veniva interrotta perchè l’Alpi Assicurazioni era posta in liquidazione coatta amministrativa e veniva successivamente riassunta.

Si costituivano in giudizio oltre all’Alpi Assicurazioni in l.c.a.

anche gli eredi di B.I.: C.A., B. D. e B.F..

Si costituiva volontariamente l’INAIL, che agiva in surroga nei confronti del M. e dell’Alpi Assicurazioni per il rimborso di quanto versato a B.I. a seguito di infortunio sul lavoro.

La causa veniva istruita con l’esperimento di consulenza medico legale, acquisizione di documenti ed assunzione di testi.

Con sentenza n. 1092/2000 il Tribunale di Udine dichiarava l’esclusiva responsabilità del conducente della vettura intestata a M.H.; condannava lo stesso M. e Generali Assicurazioni spa, impresa territorialmente designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in via tra loro solidale, al pagamento nei confronti di C.A., B.D. e B.F. la somma di L. 158.570.000, oltre accessori.

L’Alpi Assicurazioni in l.c.a. proponeva appello avverso tale sentenza.

L’appellante censurava la gravata sentenza nella parte relativa alla quantificazione del danno per l’erroneità del criterio di quantificazione e liquidazione dei danni biologico e morale (iure successionis) adottato dal primo giudice.

Si costituivano in giudizio gli appellati C. e B. che resistevano al gravame, chiedendone il rigetto.

La Corte d’Appello di Trieste dichiarava che la somma dovuta agli eredi di B.I. a titolo di risarcimento del danno per invalidità permanente ammontava a complessivi Euro 24.375,00;

accertava il difetto di legittimazione attiva dell’appellante in relazione alla domanda di condanna degli eredi di B.I. alla restituzione degli importi percepiti oltre il dovuto.

Proponevano ricorso per cassazione C.A., B.F. e B.D..

Resisteva con controricorso la Alpi in l.c.a. che proponeva ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato.

Il Collegio ha raccomandato una motivazione sintetica.

I ricorsi devono essere previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con l’unico motivo del ricorso principale: si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c..

Lamenta parte ricorrente che la Corte territoriale di Trieste, nel determinare il risarcimento per l’invalidità permanente residuata ad B.I. in conseguenza dell’incidente per cui è causa, ha ritenuto di rifiutare ogni criterio basato sulla durata media della vita ed ha stabilito che, essendo nota, nella fattispecie, la durata effettiva della vita di B.I., la determinazione del danno da invalidità permanente doveva essere effettuata mediante il riconoscimento della somma di Euro 25,00 al giorno in via equitativa.

La medesima parte denuncia altresì che la Corte d’Appello abbia violato l’art. 132 c.p.c., comma 4.

Il motivo è infondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte infatti, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, l’ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono “iure successionls” va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, bensì in relazione alla sua durata effettiva, così come ha correttamente stabilito l’impugnata sentenza (Cass., 30.10.2009, n. 23053).

Con il ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento agli artt. 1226 e 2056 c.c., nonchè “insufficiente ed erronea motivazione” ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Lamenta la ricorrente incidentale che, nonostante il decesso di B.I. sia avvenuto a soli tre anni dal sinistro di cui è causa, sia stato elargito agli attuali ricorrenti, in violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., l’intero danno morale come se il B. fosse sopravvissuto.

Il motivo deve essere rigettato.

Come ha correttamente motivato la Corte d’Appello infatti, occorre tener conto che nei primi tempi successivi al sinistro il patema d’animo è più intenso rispetto ai periodi successivi; che B. I. è sopravvissuto al sinistro per ben tre anni; che ha subito un alto grado di invalidità permanente ed un lungo periodo di invalidità temporanea, circostanze queste, nel loro complesso, senz’altro idonee a giustificare l’entità del risarcimento del danno liquidato.

Risulta assorbito il ricorso incidentale condizionato.

In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, i ricorsi principale ed incidentale devono essere rigettati mentre viene assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Sussistono giusti motivi per una integrale compensazione delle spese del processo di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Assorbito l’incidentale condizionato. Compensa le spese del processo di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

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