Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7632 del 26/03/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7632 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona

del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
BERTOLDO- ELENA CATERINA TERESA residente a Grosso,
INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.09/14/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Torino Sezione n. 14, in data
03.06.2009, depositata il 24 febbraio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

Data pubblicazione: 26/03/2013

Consiglio del 13 Febbraio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.9884/2011 è stata

l

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.09/14/2010, pronunziata dalla CTR di Torino Sezione
n. 14 il 03.06.2009 e DEPOSITATA il 24 febbraio 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo
grado, che aveva annullato l’avviso di accertamento
impugnato.
2 -I1 ricorso, che attiene ad impugnazione dell’avviso
di accertamento, relativo ad IRPEF dell’anno 1999, è
affidato ad un mezzo, con il quale la decisione di
appello viene censurata per insufficienza della
motivazione.
3 – L’intimata contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
4 –

La CTR, in vero, ha confermato la decisione di

primo grado, – che aveva accolto il ricorso della
contribuente per insussistenza dei presupposti
impositivi,- ritenendo e dichiarando che l’accertamento
era a ritenersi infondato, avuto riguardo al fatto che,
2

depositata in cancelleria la seguente relazione:

per un verso le condizioni di studentessa e di
precarietà fisica dalla nascita e, sotto altro profilo
le elargizioni finanziarie dei familiari, costituivano
J

elementi idonei per ritenere giustificati gli esborsi
dalla stessa effettuati.

A

richiamando quanto enunciato dalla Corte di Cassazione
in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è

.,

affermato il principio secondo cui ” La valutazione
degli elementi probatori è attività istituzionalmente
riservata al giudice di merito, non sindacabile in
cassazione se non sotto il profilo della congruità
della motivazione del relativo apprezzamento” (Cass.
n.23286/2005, n.12014/2004, n.6556/2004, n.322/2002).
La decisione impugnata non giustifica le prospettate
censure, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni,
con ragionamento corretto, sotto il profilo giuridico e
logico formale, indicando gli elementi presi in
considerazione nell’iter decisionale e, d’altronde, il
mezzo non indica specificamente le ragioni per le quali
la dedotta insufficienza della motivazione la rende
inidonea a giustificare la decisione (Cass. SS.UU.
n.20603/2007, n.16007/2007), né evidenzia l’erroneità
del risultato raggiunto dal Giudice di merito
attraverso

e

l’allegazione
3

la

dimostrazione

4 bis – Sembra che il ricorso possa essere deciso

dell’inesistenza o della assoluta inadeguatezza dei
dati che egli ha tenuto presenti ai fini della
decisione o delle regola giustificatrici che da quei
dati hanno condotto alla conclusione accolta (Cass.
n.3994/2005).

trattazione del ricorso in camera di consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc,
proponendosi una declaratoria di rigetto
dell’impugnazione per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti;
A

Considerato che alla stregua del richiamato e condiviso
principio, il ricorso va rigettato, per manifesta
infondatezza;
Considerato, altresì, che nulla va disposto per le
spese del giudizio, in assenza dei relativi
presupposti;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

5 -Si ritiene, dunque, sussistano le condizioni per la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA