Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7632 del 26/03/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 7632 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE
ENTRATE,
in persona
del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
BERTOLDO- ELENA CATERINA TERESA residente a Grosso,
INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.09/14/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Torino Sezione n. 14, in data
03.06.2009, depositata il 24 febbraio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Data pubblicazione: 26/03/2013
Consiglio del 13 Febbraio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.9884/2011 è stata
l
–
E’
chiesta
la
cassazione
della
sentenza
n.09/14/2010, pronunziata dalla CTR di Torino Sezione
n. 14 il 03.06.2009 e DEPOSITATA il 24 febbraio 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo
grado, che aveva annullato l’avviso di accertamento
impugnato.
2 -I1 ricorso, che attiene ad impugnazione dell’avviso
di accertamento, relativo ad IRPEF dell’anno 1999, è
affidato ad un mezzo, con il quale la decisione di
appello viene censurata per insufficienza della
motivazione.
3 – L’intimata contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
4 –
La CTR, in vero, ha confermato la decisione di
primo grado, – che aveva accolto il ricorso della
contribuente per insussistenza dei presupposti
impositivi,- ritenendo e dichiarando che l’accertamento
era a ritenersi infondato, avuto riguardo al fatto che,
2
depositata in cancelleria la seguente relazione:
per un verso le condizioni di studentessa e di
precarietà fisica dalla nascita e, sotto altro profilo
le elargizioni finanziarie dei familiari, costituivano
J
elementi idonei per ritenere giustificati gli esborsi
dalla stessa effettuati.
A
richiamando quanto enunciato dalla Corte di Cassazione
in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è
.,
affermato il principio secondo cui ” La valutazione
degli elementi probatori è attività istituzionalmente
riservata al giudice di merito, non sindacabile in
cassazione se non sotto il profilo della congruità
della motivazione del relativo apprezzamento” (Cass.
n.23286/2005, n.12014/2004, n.6556/2004, n.322/2002).
La decisione impugnata non giustifica le prospettate
censure, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni,
con ragionamento corretto, sotto il profilo giuridico e
logico formale, indicando gli elementi presi in
considerazione nell’iter decisionale e, d’altronde, il
mezzo non indica specificamente le ragioni per le quali
la dedotta insufficienza della motivazione la rende
inidonea a giustificare la decisione (Cass. SS.UU.
n.20603/2007, n.16007/2007), né evidenzia l’erroneità
del risultato raggiunto dal Giudice di merito
attraverso
e
l’allegazione
3
la
dimostrazione
4 bis – Sembra che il ricorso possa essere deciso
dell’inesistenza o della assoluta inadeguatezza dei
dati che egli ha tenuto presenti ai fini della
decisione o delle regola giustificatrici che da quei
dati hanno condotto alla conclusione accolta (Cass.
n.3994/2005).
trattazione del ricorso in camera di consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc,
proponendosi una declaratoria di rigetto
dell’impugnazione per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti;
A
Considerato che alla stregua del richiamato e condiviso
principio, il ricorso va rigettato, per manifesta
infondatezza;
Considerato, altresì, che nulla va disposto per le
spese del giudizio, in assenza dei relativi
presupposti;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2013
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
5 -Si ritiene, dunque, sussistano le condizioni per la