Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7632 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.24/03/2017),  n. 7632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2344-2012 proposto da:

PROMA SSA SRL in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 61, presso lo

studio dell’avvocato FLORANGELA MARANO, rappresentato e difeso dagli

avvocati DOMENICO TROBIA, MARIA ALESSANDRA DI NUCCI giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NOMOS SPA in persona dell’Amm.re Delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE

RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO

CIMETTI giusta delega a margine;

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI RIVOLI DIREZIONE

PROVINCIALE (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 78/2011 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 13/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito per il ricorrente l’Avvocato TROBIA che si riporta al ricorso e

deposita in udienza n. 2 cartoline di ricevimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta al

controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per la cessata materia del

contendere.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

1. La società Proma S.S.A. s.r.l. impugnava l’atto di intimazione di pagamento della somma di Euro 899.099,79 assumendo di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento indicata nell’intimazione stessa e neppure del prodromico avviso di accertamento. La commissione tributaria di Torino rigettava il ricorso sul rilievo che esso era stato proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell’intimazione di pagamento. La sentenza era confermata dalla commissione tributaria regionale del Piemonte.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Proma S.S.A. s.r.l. affidato a tre motivi. Resistono con distinti controricorsi l’Agenzia delle entrate ed Equitalia Nomos S.p.A..

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR ha omesso di motivare in ordine alla doglianza relativa al fatto che la notificazione dell’atto di intimazione di pagamento era nulla o inesistente poichè Equitalia Nomos S.p.a. aveva eseguito le notifiche a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato e da ciò derivava che la notifica dell’atto impugnato doveva considerarsi inesistente. Inoltre erano inesistenti gli atti presupposti sicchè anche l’atto derivato non poteva produrre effetti giuridici.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per non avere la CTR rilevato la nullità o l’inesistenza della notifica dell’intimazione di pagamento in quanto effettuata in violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, essendo stato l’atto notificato a mezzo posta direttamente dall’agente della riscossione e non per il tramite dei soggetti legittimati alla notificazione stessa.

5. Con il terzo motivo deduce omessa pronuncia su un capo decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 890 del 1982, art. 8, ed agli artt. 145 e 139 c.p.c., per aver omesso la CTR di pronunciarsi sulle censure concernenti la nullità o l’inesistenza dell’avviso di accertamento e della cartella di pagamento, stante l’irregolarità della loro notificazione.

6. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la – redazione della motivazione in forma semplificata.

7. Preliminarmente rileva il collegio che l’agenzia delle entrate ha affermato con il controricorso di aver disposto l’annullamento, in data 24 giugno 2011, della cartella prodromica all’emissione dell’intimazione di pagamento. Da ciò, tuttavia, non deriva la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto avverso l’intimazione stessa sia perchè non vi è prova che il provvedimento di annullamento sia stato notificato alla contribuente (non rinvenendosi nel fascicolo la cartolina di ricevimento della raccomandata) sia perchè l’agenzia delle entrate, pur avendo affermato tale circostanza, si è opposta all’accoglimento del ricorso proposto, con ciò evidenziando la volontà di affermare la permanenza dell’efficacia dell’intimazione.

8. In ordine ai motivi di ricorso, si osserva che va esaminato per primo il secondo motivo in quanto avente natura assorbente degli altri due.

Sostiene la ricorrente che la notifica dell’intimazione è nulla o inesistente in quanto effettuata a mezzo posta nei modi non consentiti dalla legge. Sennonchè dalla relata di notifica dell’avviso di intimazione, la cui fotocopia è stata inserita nel ricorso, si evince che l’atto è stato notificato il 4 febbraio 2009 a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, primo periodo, sicchè l’attività notificatoria che è stata compiuta dall’agente della riscossione è legittima. Da ciò consegue che, non essendo stato impugnato l’atto nel termine di sessanta giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, esso è divenuto definitivo ed è precluso al contribuente di sollevare questioni attinenti alla notifica degli atti prodromici che avrebbe potuto far valere solo con la tempestiva impugnazione dell’intimazione di pagamento.

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali si compensano per intero, tenuto conto del comportamento processuale dell’agenzia delle entrate che, affermando di aver annullato la cartella prodromica e, purtuttavia, opponendosi all’accoglimento del ricorso avverso l’intimazione, ha ingenerato una situazione di incertezza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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