Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7632 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7632 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
in persona del Direttore

AGENZIA DELLE ENTRATE,

generale

pro

tempore,

rappresentata

e

dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

difesa
cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente
domiciliata
-ricorrentecontro
FAIGOSTAMP s.p.a.,in

persona del legale rappresentante

pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, via
Maria Adelaide n.8 presso lo studio dell’Avv.Roberto
Minutillo Turtur che la rappresenta e difende
unitamente aal’Avv.Andrea Trinchera per procura a

Data pubblicazione: 02/04/2014

margine del controricorso.
-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Piemonte n.23/31/09, depositata in data
1.4.2009;

udienza del 16.1.2014 dal Consigliere Roberta Crucitti;
udita per la ricorrente l’Avv.Daniela Giacobbe;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Giovanni Giacalone che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Frigostamp s.p.a. -premesso di avere presentato una prima dichiarazione
dei redditi per l’anno 1999, il 27.10.2000, ed una seconda, integrativa della prima,
il 23.10.2001, nella quale era esposto un credito di imposta IRPEG- impugnava il
silenzio rifiuto opposto dall’A.F. all’ istanza di rimborso.
La sentenza,

emessa dalla Commissione tributaria provinciale di

accoglimento del ricorso, appellata dall’Agenzia delle Entrate, veniva confermata
dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con la sentenza indicata in
epigrafe.
In particolare, il Giudice di appello, premesso che in primo grado
l’Amministrazione Finanziaria., pur costituita, non aveva sollevato alcuna
eccezione di decadenza, riteneva che la stessa non potesse formare oggetto di
giudizio e, che nulla era stato opposto nel merito, sicchè il rimborso richiesto dalla
Società era dovuto.

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre
motivi, l’Agenzia delle Entrate.
Frigostamp s.p.a. ha resista° con controricorso illustrato con deposito di

e

memoria ex art.378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE

dell’art.57 d.lgs. n.546/92 e dell’art.112 c.p.c.- si denuncia l’errore in cui sarebbe
incorsa la C.T.R. omettendo di pronunciarsi sull’eccezione di decadenza al diritto
al rimborso perché non proposta in primo grado quando, secondo la
giurisprudenza di legittimità, nelle cd. “liti di rimborso” è consentito
all’Amministrazione Finanziaria proporre qualsiasi eccezione afferente la
sussistenza del diritto azionato in quanto necessariamente ricompresa
nell’originario thema decidendum.
2.Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, ai sensi
del n.3; I comma, dell’art.360 c.p.c., la violazione dell’art.2 d.p.r. n.322/98 e
dell’art.38 d.p.r.n.602/73. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata sarebbe
errata nella parte in cui ha, sia pure obiter dictum, ritenuto infondata l’eccezione di
decadenza quadriennale per essere applicabile il termine di prescrizione decennale.
Ed, infatti, secondo la prospettazione difensiva la “seconda” dichiarazione
integrativa doveva essere ritenuta tamquam non esset in quanto presentata dopo la
scadenza del termine di 90 giorni previsto dal comma 7 dell’art.2 citato e, quindi,
inidonea all’istanza di rimborso.
3.Con il terzo motivo, infine, la ricorrente deduce che la sentenza
impugnata sarebbe erronea nella parte in cui, sia pure implicitamente, ha disatteso
l’eccezione di decadenza per inosservanza dei termini e delle modalità previste

3

1.Con il primo motivo —rubricato violazione e falsa applicazione

:

dall’art.14, V comma d.p.r. n.917/86. Detta norma, infatti, con riferimento ai crediti
di imposta derivanti, come nella specie, da percezione di dividendi, stabilisce che
la detrazione del credito di imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza,
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili sono
stati percepiti e non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di

4. Rigettata, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per
inadeguatezza dei quesiti ex art.366 bis c.p.c. possedendo gli stessi tutti i requisiti
richiesti dalla norma ed apparendo, inoltre, idonei allo scopo, va rilevata la
fondatezza del primo motivo.
5. All’uopo è, infatti, sufficiente dare seguito all’orientamento consolidato di
questa Corte (cfr., da recente, Sez. 5, Sentenza n. 5862 del 08/03/2013) secondo cui
in materia tributaria, la decadenza, essendo prevista in favore dell’amministrazione
finanziaria ed attenendo a situazione non disponibile, può essere rilevata d’ufficio,
purché emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio; è, quindi,
sottratta al regime delle eccezioni nuove.
L’accoglimento del motivo determina peraltro – in ragione di quanto viene deciso al
punto successivo – solo la necessità di una correzione della motivazione e non
anche una incidenza sul dispositivo della sentenza impugnata.
6. Il secondo motivo è, invece, infondato.
Sul solco interpretativo tracciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (S.U. Sentenza
n. 2687 del 07/02/2007) costituisce ius receptum il principio secondo cui:” In tema
di imposte sui redditi il contribuente, in base all’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. 22
luglio 1998, n. 322, come introdotto dall’art. 2 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435,
è titolare della generale facoltà di emendare i propri errori mediante apposita

4

omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata.

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 261411986
N. 131 TAB. ALL. B. – N.5

MATERIATRIBUTAIMA
dichiarazione integrativa, la quale, agli effetti dei termini di decadenza e stante la
mancanza di modifiche allo specifico e autonomo regime delle restituzioni, non
interferisce sull’effettivo esercizio del diritto al rimborso, atteso che l’ultimo inciso
della disposizione citata, nel prevedere come termine ultimo per la presentazione
della dichiarazione integrativa quello prescritto per la presentazione della

limite temporale la sola possibilità di portare in compensazione il credito
eventualmente risultante. Ne consegue che l’istanza di rimborso può essere
proposta anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo
d’imposta successivo. (Cass.Sez. 5, Sentenza n. 6253 del 20/04/2012; Ordinanza n.
13104 del 25/07/2012).
Il terzo motivo di ricorso rimane assorbito.
In conclusione, corretta la motivazione della sentenza impugnata ai sensi
dell’art.384, IV comma, c.p.c., nei sensi sopra esposti, il ricorso va rigettato.
Le spese liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.
n.140 del 2012 seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla refusione in favore della controricorrente delle
spese processuali che liquida in complessivi euro 7.200,00 oltre accessori di
legge ed euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.1.2014.

dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, correla al rispetto di detto

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