Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7631 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 18/03/2021), n.7631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16421/2013 R.G. proposto da:

P.P., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Giuliani,

dall’avv. Daniela Cutarelli e dall’avv. Roberto Altieri,

elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Sicilia

n. 66, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata n. 2/3/13, depositata il 16.1.2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.11.2020

dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

P.P., titolare della omonima ditta individuale esercente l’attività di lavori di meccanica generale per conto terzi, adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, impugnando un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2004, con il quale l’Agenzia delle Entrate accertava maggiori ricavi in base alle risultanze dello studio di settore e un reddito d’impresa pari a Euro 59.299,00, in luogo della perdita dichiarata di Euro 2.960,00.

Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso.

Il contribuente proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata la quale, con sentenza n. 2/3/2013 depositata il 16.1.2013, lo rigettava sul presupposto che gli indicatori da studi di settore possono costituire indizio di evasione e che il contribuente non aveva fornito adeguata e sufficiente prova contraria.

Avverso la decisione P.P. ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi d’impugnazione.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente censura l’erronea o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, dell’art. 2729 c.c. del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis. Deduce che la CTR aveva ritenuto legittimo l’accertamento nonostante questo fosse basato esclusivamente sulla mera applicazione degli “studi di settore”.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la CTR ritenuto la legittimità dell’accertamento nonostante l’amministrazione non avesse fornito alcuna prova sull’effettivo conseguimento di redditi superiori a quelli dichiarati.

3. Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.

Esse non sono fondate.

Invero, come chiarito dalle Sezioni Unite (Sentenza n. 26635 del 18/12/2009 e successive), “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito”.

La legittimità dell’accertamento tributario fondato sugli studi di settore, ed il ricordato orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è stato confermato anche in sede sovranazionale (cfr. CGUE, 21.11.2018, in causa C-648-16).

Se ne deduce che l’onere della prova fra le parti risulta così ripartito: all’ente impositore spetterà la dimostrazione dell’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell’accertamento, mentre al contribuente farà carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possano essere applicati gli standard o della specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo cui l’accertamento si riferisce (Cass. n. 3252/2019; Cass. n. 27617/2018, (conf., Cass. sez. V, 20.9.2017, n. 21754).

Nel caso di specie, invero, neanche il contribuente, il quale non si è presentato al contraddittorio, contesta che lo studio di settore utilizzato dall’Amministrazione finanziaria sia proprio quello (TD32U) che risulta applicabile alla concreta attività d’impresa svolta.

Risulta pertanto legittimo, nel caso di specie, l’agire dell’Amministrazione finanziaria che, istaurato il contraddittorio con il P. gli ha poi inviato l’avviso di accertamento fondandolo sugli studi di settore, in assenza di un’attività di allegazione e prova da parte della contribuente.

L’omessa partecipazione attiva al contraddittorio predibattimentale del soggetto destinatario dell’accertamento tributario, invero, non gli impedisce di far valere le proprie ragioni in fase contenziosa, ma in tale sede deve allegare e provare elementi che siano sufficienti a vincere le presunzioni legali che, nelle circostanze descritte, assistono l’operato dell’Ente impositore, e sono comunque idonee a fondare, anche da sole, la validità dell’accertamento.

Nella specie la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte e delle regole sulle ripartizione dell’onere della prova e ha esaminato le difese del contribuente affermando che le stesse, riferite in buona parte al luogo di esercizio di attività, alla materiale attività esercitata quale sub-fornitore di prodotti per l’industria meccanica e all’esistenza di concorrenti nella zona erano risultate generiche ed inconsistenti.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 4.100,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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