Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7631 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. II, 04/04/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 04/04/2011), n.7631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.D.M. – (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e

difeso dal prof avv. Di Nanni Carlo del foro di Napoli e con il

medesimo elettivamente domiciliato presso l’avv. Carolina Valensise

in Roma, via Monte Delle Gioie n. 13, giusta procura in calce al

ricorso in Cassazione;

– ricorrente –

contro

– Srl VILLA JULIE (c.f. (OMISSIS)), in persona del presidente del

consiglio di amministrazione Dott. C.D.; rappresentata

e difesa dall’avv. Campese Ugo giusta procura a margine del

controricorso, e con il medesimo elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Panama n. 88 presso lo studio dell’avv. Spadafora Giorgio;

– controricorrente —

avverso l’ordinanza del Tribunale di Benevento del 5/11 aprile 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Carolina Valensise, per la parte ricorrente, che ha

insistito per l’accoglimento del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per

l’inammissibilita’ del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.D.M., nominato amministratore giudiziario della srl Villa JuliE, giusta provvedimento del 6 maggio 2004 del Tribunale di Benevento, nell’ambito di un procedimento ex art. 2409 cod. civ., ha impugnato ai sensi dell’art. 111 Cost. l’ordinanza del 5 – 11 aprile 2005 con la quale il medesimo organo giudiziario gli aveva liquidato a titolo di compenso per l’opera prestata, Euro 57.000,00 anziche’ la maggior somma di Euro 269.967,29, come richiesto. A fondamento del ricorso ha fatto valere un unico mezzo — illustrato con memoria- denunciante la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale beneventano, nel calcolare equitativamente le spettanze. Si e’ costituita la societa’ contro ricorrente, eccependo l’inammissibilita’ del ricorso e comunque l’infondatezza dello stesso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 —Il ricorso e’ inammissibile in quanto il provvedimento impugnato non e’ suscettibile di ricorso immediato in sede di legittimita’.

2 – Ritiene infatti la Corte di dar continuita’ al proprio insegnamento (Cass. n. 14456/1999; Cass. n. 13.134/2003; Cass. n. 18.451/2004) contraddetto solo da isolata pronunzia (Cass. n. 3345/1999) a mente del quale, “…poiche’ l’amministratore giudicario nominato dal Tribunale nel corso del procedimento ex art. 2409 c.c. non rientra, al pari dell’ispettore giudiziario previsto dalla stessa norma e dal commissionario ex art. 532 c.p.c. tra le figure di ausiliari del giudice contemplati dalla L. n. 319 del 1980, art. 11 non v’e’ dubbio, a prescindere dalla specificita’ delle funzioni svolte su di un piano non meramente esecutivo o valutativo, che debba valere anche per tale soggetto l’esclusione dall’ambito di applicazione di detta norma e della L. n. 794 del 1942, art. 29 da essa richiamato…” ; dovendosi poi seguire l’orientamento secondo il quale il provvedimento liquidatorio ha natura monitoria ne deriverebbe come conseguenza che “…all’ausiliare del giudice ed alla parte obbligata a corrispondere il compenso medesimo sono offerti i rimedi che derivano, secondo la legge processuale, da tale natura” costituiti per il primo, in caso di rigetto totale o parziale dell’istanza di liquidazione dal”la possibilita’ di sperimentare la via del giudizio di cognizione ordinaria ex art. 640 c.p.c., comma 3, e per la seconda, in caso di accoglimento dell’istanza dell’ausiliare, l’opposizione ex art. 645 stesso codice” (cosi’, su tutti i punti: Cass. 13134/2003 sopra citata).

3 – Le spese vanno liquidate a carico del ricorrente secondo quanto indicato in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 3.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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