Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7630 del 02/04/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7630 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
generale
pro
in persona del Direttore
tempore,
rappresentata
e
dall’Avvocatura Generale dello Stato presso
difesa
cui
uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente
domiciliata.
-ricorrenteContro
CO.VI.BA . Distribuzioni s.p.a.,
in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in Roma, via F.Siacci
n.YEDA
presso lo studio
dell’Avv.Alessandro Voglino che la rappresenta e
difende per procura a margine del controricorso con
Data pubblicazione: 02/04/2014
o
ricorso incidentale.
-controricorrente ricorrente incidentale-
avverso la sentenza n.304/40/07 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio-sezione staccata di
Latina, depositata il 25.6.2007;
udienza del 16.1.2014 dal Consigliere Roberta Crucitti;
udito per la ricorrente l’Avv.Daniela Giacobbe;
udito per la controricorrente l’Avv.Alessandro Voglino;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Giovanni Giacalone che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del
ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di verifica fiscale, effettuata nel
dicembre 2002, in relazione al periodo 1996/1999,
veniva contestato alla Co.Vi.Ba. Distribuzioni s.p.a.,
per l’anno di imposta 1996, la mancata esibizione
dell’inventario delle rimanenze, una notevole
sproporzione tra il volume di affari maturato e gli
scarsi redditi conseguiti, nonché notevoli divergenze
nelle percentuali di ricarico.
Con conseguente avviso di accertamento veniva,
quindi, rettificata la dichiarazione dei redditi, con
determinazione del reddito di impresa ai sensi
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica
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dell’art.39 d.p.r. 29.9.1973 n.600 e dell’IVA dovuta ai
sensi dell’art.55 d.p.r. n.633/72.
Il ricorso proposto dalla Società avverso l’avviso di
accertamento, conseguente alla verifica, veniva accolto
dalla
Commissione
Tributaria
Provinciale
e
la
confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del
Lazio-sezione staccata di Latina, con la sentenza
indicata in epigrafe.
Il Giudice di appello -premesso di avere già preso in
esame, annullandolo, l’avviso di accertamento per lo
stesso anno di imposta relativo all’IVA – riteneva
fondata la doglianza relativa al mancato rispetto dei
termini di cui all’art.12 della legge n.212/2000.
Nel merito, rilevava l’inconsistenza della circostanza,
posta a base dell’accertamento induttivo, per cui
rispetto al volume di affari non venivano prodotti
utili congrui.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a quattro motivi, l’Agenzia delle Entrate.
La Società resiste con controricorso e proposizione di
ricorso
incidentale
condizionato
ulteriormente
illustrati con memoria depositata ex art.378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso -rubricato violazione
decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate,
o falsa applicazione dell’art.12 comma
n.212/2000
–
7 legge
l’Agenzia delle Entrate deduce l’errore in
cui sarebbe incorsa la C.T.R. nell’avere fatto
discendere dal mancato rispetto dei termini, previsti
dalla norma citata, l’illegittimità dell’avviso di
legge non prevede alcuna sanzione di nullità.
1.1. Il motivo è infondato alla luce dei principi
sanciti da questa Corte a S.U. con sentenza n.18184 del
29/07/2013. Con tale pronuncia, cui il Collegio ritiene
dare seguito, si è statuito che “in tema di diritti e
garanzie del contribuente sottoposto a verifiche
fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio
2000, n.212 deve essere interpretato nel senso che
l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni
per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine
decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui
confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione
o una verifica nei locali destinati all’esercizio
dell’attività, della copia del processo verbale di
chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo
che ricorrano specifiche ragioni di urgenza,
l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante
tempus”, poiché detto termine è posto a garanzia del
pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale,
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accertamento laddove, al contrario, la disposizione di
il quale costituisce primaria espressione dei principi,
di derivazione costituzionale, di collaborazione e
buona fede tra amministrazione e contribuente ed è
diretto al migliore e più efficace esercizio della
potestà impositiva”.
non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto
dei motivi di urgenza che ne hanno determinato
l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di
detto requisito (esonerativo dall’osservanza del
termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie
e all’epoca di tale emissione, deve essere provata
dall’ufficio” (Cass.SS.UU cit).
1.2. Nella specie, il mancato rispetto dei termini
dilatori previsti per la notificazione dell’avviso di
accertamento è incontestato né risulta che l’Agenzia
avesse mai prospettato ragioni di urgenza che ne
legittimassero l’inosservanza, essendosi limitata, solo
nell’odierno ricorso, ad una mera asserzione labiale.
1.3. Ne consegue il rigetto del ricorso, con
assorbimento degli ulteriori motivi e del ricorso
incidentale proposto in via condizionata.
2.Attesa la novità della soluzione giurisprudenziale le
spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
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E’stato, altresì, specificato che “il vizio invalidante
ESENTE DA REGISTRAZIMfir
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
La Corte rigetta il ricorso principale con assorbimento
del ricorso incidentale.
Compensa
integralmente
tra
le
parti
le
spese
processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
16.1.2014.