Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 763 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/01/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 19/01/2010), n.763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente —

contro

FALLIMENTO IONICA CUCINE COMPONIBILI s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 327/17/06, depositata l’8

febbraio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 novembre 2009 dal Relatore Cons. VIRGILIO Biagio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 327/17/06, depositata l’8 febbraio 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stata confermata l’illegittimita’ dell’avviso di rettifica dell’IVA per il 1996 emesso nei confronti del Fallimento della Jonica Cucine Componibili s.r.l:

in particolare, il giudice a quo ha affermato che le violazioni contestate dall’Ufficio sono dedotte in via esclusivamente presuntiva e generica e non risultano in alcun modo comprovate o dimostrate.

L’accertamento operato dall’Ufficio e’ basato esclusivamente, pur in presenza di una contabilita’ riconosciuta regolare, su presunzioni.

Il Fallimento non si e’ costituito.

2. Il ricorso, con il quale si denuncia la omessa o, comunque, insufficiente motivazione, nonche’ la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e dell’art. 2697 c.c. e art. 2727 c.c. e segg., appare manifestamente fondato, in quanto, premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di accertamento dell’IVA, il ricorso al metodo induttivo e’ ammissibile anche in presenza di una contabilita’ formalmente regolare, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 il quale autorizza l’accertamento anche in base ad altri documenti o scritture contabili (diverse da quelle previste dalla legge), o ad altri dati e notizie raccolti nei modi prescritti dagli articoli precedenti, potendo le conseguenti omissioni o false o inesatte indicazioni essere indirettamente desunte da tali risultanze, ovvero anche in esito a presunzioni semplici, purche’ gravi, precise e concordanti (da ult., Cass., n. 7184 del 2009), la sentenza impugnata si riduce ad affermazioni, oltre che in contrasto con il principio anzidetto, generiche ed apodittiche in ordine alle presunzioni poste a base dell’accertamento, come tali inidonee a far comprendere l’iter logico della decisione.

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio, in quanto manifestamente fondato.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, la quale procedera’ a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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