Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 763 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. III, 14/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 14/01/2011), n.763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 35, presso lo studio dell’avv.

Vincenti Marco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Casali Vittorio e

Stefano dalla Verita’ giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.G., domiciliato in Firenze, Piazza San Marco n. 6, presso

lo studio dell’avv. Foti Pierfrancesco;

– intimato –

e contro

BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO soc. coop. a r.l. (c.f.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in Roma, Piazza della Balduina n. 44, presso lo studio

dell’avv. Andrea Greco, rappresentato e difeso dall’avv. AMMIRATI

Paolo Enrico giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1344/06 della Corte d’ Appello di Firenze in

data 16 giugno 2006, pubblicata in data 20 giugno 2006;

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Marco Vincenti per delega avv. Stefano dalla Verita’;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. SCARDACCIONE Eduardo

Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9 e il 10 settembre 1994 la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, P.G. e B.P. per sentire dichiarare l’inefficacia dell’atto di compravendita stipulato a rogito notaio Massarelli in data (OMISSIS) con il quale il P. aveva alienato al B. l’appartamento di civile abitazione sito in (OMISSIS), assumendo che detto atto di disposizione la aveva posta nell’impossibilita’ di vedere soddisfatte le ragioni creditorie da essa vantate nei confronti del P. per il saldo debitore del c/c a quest’ultimo intestato, pari a L. 117 milioni circa.

Il P. e il B. si costituivano in giudizio contestando la fondatezza della pretesa attrice.

Con sentenza pubblicata in data 2 febbraio 2004, il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda e condannava i convenuti alle spese.

Con sentenza pubblicata in data 20 giugno 2006, la Corte d’Appello di Firenze rigettava l’appello proposto da B.P., che condannava alle spese.

Propone ricorso per cassazione B.P., con unico motivo.

Resistono con controricorso la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la erronea applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2901 c.c., n. 2 e all’art. 2729 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nonche’ la contraddittoria ed omessa motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5): la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare l’inefficacia della comprovendita, avuto riguardo alla relazione affettiva esistente tra le parti, la mancata dimostrazione della circostanza di aver l’acquirente pagato il prezzo in contanti; la sproporzione tra prezzo dichiarato nell’atto (L. 75 milioni) e il valore effettivo del bene (300 milioni); la sequenza temporale tra acquisto dell’immobile da parte del P. ((OMISSIS)) e vendita al B. ( (OMISSIS)).

Si osserva che si tratta di censure con le quali il ricorrente intende far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, risultato di un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della norma in esame. Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e quindi di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalita’ del giudizio di legittimita’ (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa preclusa in questa sede di legittimita’.

Il ricorso risulta quindi infondato e merita il rigetto; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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