Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7629 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7629 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Sanvito Luciana, elettivamente domiciliata in Roma
Via Nomentana 257, presso lo studio dell’Avvocato
Andrea Ciannavei, e rappresentata e difesa
dall’Avv.to Danilo Buongiorno, in forza di procura
speciale in calce al ricorso

ricorrente

contro
N
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege

controrícorrente

avverso la sentenza n. 80/15/2008 della Commissione
Tributaria regionale della Lombardia, depositata il
13/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 16/01/2014 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
uditi

l’Avv.to Andrea

Ciannavei,

per parte

ricorrente, su delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso

Data pubblicazione: 02/04/2014

per l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto.
Ritenuto in fatto
Sanvito Luciana propone ricorso per cassazione,
affidato ad un unico motivo,
dell’Agenzia delle Entrate

nei confronti

(che resiste con

controricorso), avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.
80/15/2008, depositata in data 13/11/2008, con la

l’impugnazione del silenzio-rifiuto, opposto
dall’Ufficio ad una istanza di rimborso, presentata
nel 2002, della maggiore IRPEF versata dalla
contribuente, in relazione alle ritenute applicate
sulla pensione integrativa dalla stessa percepita a
partire dal 1993, quale ex dipendente di un
Istituto ospedaliero di Milano – è stata confermata
la decisione n. 529/33/2007 della Commissione
Tributaria Provinciale di Milano, che aveva solo
parzialmente accolto il ricorso della contribuente,
ritenendo tale reddito assoggettabile ad imposta
nella misura dell’87,50%, in forza del d.lgs.
124/1993 e del TUIR (non accogliendo, tra l’altro,
la

tesi

della

Sanvito,

fondata

sull’assoggettabilità ad imposta del solo 60%
dell’ammontare lordo percepito, dal F.I.P., Fondo
Integrativo Pensioni, nel periodo d’imposta, perché
equiparabile ad una rendita vitalizia costituita a
titolo oneroso).
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto
di condividere l’orientamento espresso dai giudici
di prime cure, nel senso che tali redditi rientrano
nell’ambito di applicazione del d.lgs. 124/1993,
cosicché, essendo il loro trattamento fiscale
disciplinato dagli artt.47 comma 1 0 lett. h) bis e

2

quale in una controversia concernente

48 comma 1 0 lett. d) del TUIR, essi erano
assoggettabili ad imposta nella misura dell’87,50%.
Considerato in diritto.
1. La ricorrente lamenta, con un unico motivo, la
violazione e/o falsa applicazione di norme di
diritto, ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c., in
relazione agli artt. 47 comma 1 0 lett. h) e lett.
h) bis, 48 bis comma 1 0 lett. c) del TUIR, nonché

d’appello

ritenuto applicabile

alla pensione

integrativa, percepita dalla contribuente, a far
data dal 1993, quale ex dipendente dell’Ospedale
Maggiore di Milano, il regime impositivo previsto
dall’art.48 bis comma l lett. c) del TUIR per le
rendite vitalizie, nella parte in cui prevede
un trattamento tributario privilegiato rispetto
al regime ordinario, mediante l’abbattimento della
base imponibile al

60 per cento del reddito

percepito.
2. La censura è infondata.
L’art.47 del DPR 917/1986-TUIR, nel testo in vigore
a

seguito delle modifiche

introdotte dalla

1.335/1995 alla disciplina delle forme
pensionistiche complementari contenuta nel decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, prevede che
siano assimilati ai redditi da lavoro dipendente,
“h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso” e “h-bis)
le prestazioni comunque erogate in forma di
trattamento periodico ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni”.
Contestualmente, l’art. 13, coma 8, dello stesso
provvedimento ha introdotto nell’art. 48 del TUIR
un nuovo comma

(comma

3

7-bis) (“7.

Le

del d.lgs. 124/1993, per non avere i giudici

rendite

gli

e

assegni indicati alle lettere

h) e i) del comma 1 dell’art. 47 si presumono
percepiti, salvo prova contraria, nella misura e
alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Le
rendite costituiscono reddito per il 60 per cento
dell’ammontare percepito nel periodo di imposta. 7bis. Le prestazioni periodiche indicate alla
lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 47

dell’ammontare corrisposto.”), il

cui

contenuto è stato poi trasferito nell’art. 48-bis,
comma l, lettera d), in forza del quale tali
prestazioni periodiche costituiscono reddito per
1’87,50 per cento dell’ammontare corrisposto.
Infatti, si precisa che, in deroga al criterio
generale fissato nella prima parte dello stesso
articolo, per le prestazioni periodiche in
questione non si applicano le disposizioni
contenute nell’art. 48 e le stesse costituiscono
reddito per 1’87,50 per cento dell’ammontare lordo
corrisposto.
Come già affermato da questa Corte Suprema dunque,
la tassazione, di favore, di

cui

all’art.

52,

comma l, lettera d) del TUIR, si applica anche
per i fondi integrativi preesistenti al D.Lgs.
n. 124 del 1993, in quanto le norme contenute
nel D.Lgs n. 124 del 1993 fanno riferimento

“a

tutte le forme pensionistiche complementari
istituite alla data di entrata in vigore della
legge n. 421/92, nessuna esclusa”
“l’ambito

di

applicazione

e quindi

concerne tutte le

forme di previdenza preordinate all’erogazione di
trattamenti
sistema

pensionistici complementari del
obbligatorio

pubblico”

(cfr. Cass.

10842/2005 e 13095/2005, con riguardo ai Fondi

4

costituiscono reddito per 1’87,5 per cento

integrativi istituiti per ex dipendenti INPS).
Inoltre, il diritto al beneficio fiscale

“non può

essere escluso per la sola ragione della
trasformazione delle preesistenti forme
pensionistiche integrative in nuovi modelli di
trattamento pensionistico complementare”.
La predetta disciplina (tassazione nella ridotta
misura dell’87,5%) trova applicazione relativamente

fino alla data del 31 dicembre 2000. Infetti * ai
sensi dell’articolo 12, comma l, del D.Lgs.
n. 47 del 2000, per

i

soggetti

che

risultano iscritti a forme pensionistiche
complementari alla data del 1 gennaio 2001, le
nuove disposizioni relative alle modalità di
tassazione si rendono applicabili alle sole
prestazioni riferibili agli importi maturati da
tale data.
La

sentenza

impugnata,

avendo

correttamente

escluso, stante la specifica disciplina dettata per
le forme pensionistiche complementari,
l’equiparazione ai fini fiscali di tali redditi
alle rendite vitalizie, risulta quindi motivata in
modo giuridicamente corretto.
3. La Corte rigetta il ricorso.
Le spese processuali del presente giudizio di
legittimità, liquidate come in dispositivo, in
conformità del D.M. 140/2012, attuativo della
prescrizione contenuta nell’art.9, comma 2 ° , d.l.
1/2012, convertito dalla 1. 271/2012 (Cass.S.U.
17405/2012), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte
ricorrente al rimborso delle spese processuali,
liquidate in complessivi 1.500,00, a titolo di

5

alle prestazioni periodiche integrative maturate

compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Quinta sezione civile, il 16/01/2014.

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