Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7628 del 31/03/2020

Cassazione civile sez. I, 31/03/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 31/03/2020), n.7628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5986/2019 proposto da:

B.Z., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

Corte di cassazione, con l’avvocato Briganti Giuseppe;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– resistente –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/01/2020 da DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – B.Z., cittadino della Costa d’Avorio, ricorre per quattro, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 4 luglio 2018 con cui la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria, in conformità al provvedimento della competente Commissione territoriale.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi a scrivere ad un atto di costituzione finalizzato alla partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

3. – Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa fuori termine, avuto riguardo alla previsione dell’art. 380 bis 1 c.p.c., l’8 gennaio 2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 nel testo applicabile alla controversia, nonchè dell’art. 132 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2 e dell’art. 111 Cost., comma 6. In subordine omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Si censura la sentenza impugnata perchè mancante di motivazione ovvero perchè non avrebbe considerato i fatti posti dal richiedente a fondamento della domanda.

Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2, 10, 13, 27 e 32 e all’art. 16 della direttiva Europea numero 2013/32 nonchè agli artt. 2, 3, anche in relazione agli artt. 115 e 117 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5,6,7 e 14 e al testo unico n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, nel testo applicabile. Si sostiene che la Corte d’appello sarebbe venuta meno al proprio dovere di cooperazione istruttoria, anche con riguardo alla protezione umanitaria.

Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea e all’art. 46 della direttiva Europea numero 2013/32.

Il quarto motivo denuncia nullità del decreto in relazione all’art. 360 c.p.c. per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 nel testo applicabile alla controversia e dell’art. 132 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6, in subordine omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in ulteriore subordine violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; testo unico n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2. Si sostiene che il giudice di merito non avrebbe considerato la situazione dei paesi di transito del richiedente.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Il primo motivo è inammissibile.

2.1.1. – L’inammissibilità discende anzitutto dalla circostanza che la censura cumula una denuncia di violazione di legge ed una di omesso esame di un fatto decisivo e controverso, ai sensi dei nn. 3 e 5.

Al riguardo questa Corte ha da tempo chiarito che, in tema di ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. 9 maggio 2018, n. 11222, Sez. I; Cass. 7 febbraio 2018, n. 2954, Sez. II; Cass. 20 novembre 2017, n. 27458, Sez. Lav.; Cass. 5 ottobre 2017, n. 23265 Sez. Lav.; Cass. 6 luglio 2017, n. 16657, Sez. III; Cass. 23 giugno 2017, n. 15651, Sez. III; Cass. 31 marzo 2017, n. 8333, Sez. III; Cass. 31 marzo 2017, n. 8335, Sez. III; Cass. 25 febbraio 2017, n. 4934, Sez. II; Cass. 10 febbraio 2017 n. 3554, Sez. III; Cass. 18 ottobre 2016, n. 21016, Sez. II; Cass. 28 settembre 2016, n. 19133, Sez. Trib.; Cass. 2 marzo 2012, n. 3248, Sez. III; Cass. 23 settembre 2011, n. 19443, Sez. III).

D’altro canto, anche a voler ammettere la astratta cumulabilità dei motivi di ricorso per cassazione, il cumulo in tanto può dirsi consentito, in quanto la loro formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100): e cioè, può tutt’al più ammettersi un cumulo sostanzialmente solo apparente, il quale si risolva nella – ovviamente irrilevante – semplice omissione della numerazione dei motivi e delle relative rubriche.

Nel caso in esame, viceversa, il motivo, che si protrae per 16 pagine, sottopone all’esame della Corte una congerie di aspetti diversi, taluni prospettati in diritto, altri prospettati in fatto, alcuni concernenti la protezione sussidiaria, altri la protezione umanitaria, il tutto con riguardo ad una pluralità di profili distinti: di guisa che l’effetto del motivo non è altro che quello di riversare l’intero contenuto delle fasi di merito nel ricorso per sottoporlo indistintamente all’esame della Corte di cassazione, devolvendo ad essa l’individuazione degli eventuali vizi invalidanti la decisione impugnata.

2.1.2. – In ogni caso, ove riuscisse ad espungersi la censura svolta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 essa sarebbe inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., versandosi in ipotesi di “doppia conforme”.

2.1.3. – Dopo di che il motivo è inammissibile, quanto al diniego della protezione sussidiaria, perchè, nonostante la sua lunghezza e la sovrapposizione dei piani, esso neppure coglie integralmente le rationes decidendi poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione.

Vale al riguardo osservare che il richiedente è tenuto a presentare tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda di protezione, indicandone i motivi, così da dar poi corso all’esame della domanda medesima, che va effettuata sulla base della valutazione di tutti i fatti – beninteso i fatti “pertinenti”, ossia concernenti la vicenda concretamente dedotta, secondo quanto stabilisce del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, il comma 3, lett. a), – che riguardano il Paese d’origine al momento dell’adozione della decisione: è insomma il richiedente, com’è ovvio, a dover allegare il perchè della sua domanda di protezione internazionale.

Ora, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 6 esordisce stabilendo che, ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale, è valutata la possibilità di protezione da parte dello Stato: ergo, il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, tale da giustificare la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero il danno grave riconducibile alla previsione dell’art. 14 dello stesso D.Lgs., in tanto possono considerarsi sussistenti, per i fini del riconoscimento della protezione richiesta, in quanto il richiedente non possa avvalersi della protezione del proprio Paese.

Nel caso in esame la Corte territoriale ha per l’appunto osservato che il richiedente aveva narrato di essere fuggito dal proprio villaggio dopo la morte del padre, che ne era l’imam, per essere insorte divergenze tra gli abitanti sulla sua successione nella carica al padre defunto, con conseguenti minacce nei suoi confronti, sicchè, al di là del rilievo che tali minacce non erano riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, B.Z. si era allontanato dal villaggio senza rivolgersi alla polizia locale.

Motivazione, questa, di per sè sola sufficiente, per quanto si è detto, a sorreggere la decisione adottata, e non censurata, neppure potendosi ravvisare una pertinente censura nell’affermazione contenuta a pagina 29 del ricorso, laddove si dice che il provvedimento impugnato non si sarebbe soffermato in merito alla capacità o meno delle istituzioni della Costa d’Avorio di offrire protezione in casi analoghi: un simile obbligo motivazionale, difatti, in tanto avrebbe potuto essere configurato, in quanto il richiedente avesse se non altro allegato di non aver potuto far ricorso alla protezione del suo paese, non essendo il giudice è tenuto ad indagare sulla sussistenza di circostanze giustificativi del riconoscimento della protezione richiesta che l’interessato non abbia neppure dedotto.

2.1.5. – Quanto alla protezione umanitaria, il ricorso, a pagina 30, indica la situazione di vulnerabilità del richiedente nella “attuale situazione socio-economico-politica della Costa d’Avorio, lungo percorso migratorio, effetti dello sradicamento, integrazione socio-lavorativa in Italia”.

Al riguardo, è agevole osservare che la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza (p. es. Cass. 3 aprile 2019, n. 9304): di guisa che la condizione complessiva del paese di provenienza, con quanto collegato all’allontanamento da esso, non rileva affatto di per sè, in difetto di qualsiasi individualizzazione degli aspetti di vulnerabilità, il che condurrebbe altrimenti a riconoscere la protezione umanitaria, automaticamente, in considerazione della mera provenienza del richiedente da una determinata area, la qual cosa renderebbe tra l’altro incomprensibile la previsione normativa della protezione sussidiaria, massime nell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Quanto alla questione dell’integrazione lavorativa in Italia, le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza del 13 novembre 2019, n. 29460 hanno stabilito che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria “occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”, sulla scia del principio secondo cui “non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari… considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza” (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072), giacchè “la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo” (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304), il tutto in vista della verifica “se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo della dignità personale” (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

Nel caso di specie resta soltanto da aggiungere, allora, che il motivo è inammissibile dal momento che neppure prospetta, per effetto del rientro nel Paese di origine, una compromissione del nucleo ineliminabile costitutivo della dignità personale.

2.2. – Il secondo motivo è inammissibile.

Si tratta in realtà, ancora una volta, di uno stereotipato cumulo di questioni eterogenee, neppure mirate al caso concreto, come si desume dalla circostanza che a pagina 42 si discorra della situazione della Nigeria, situazione che non ha evidentemente nulla a che fare con il ricorrente, cittadino della Costa d’Avorio, ed a pagina 43 ci si sofferma su considerazioni svolte dal “Tribunale”.

Per quanto riesce a comprendersi, come accennato, si addebita alla Corte d’appello di essere venuta meno al proprio dovere di cooperazione istruttoria, il quale opererebbe anche ove il giudice di merito abbia ritenuto la non credibilità del richiedente.

Ma anche quest’argomento neppure sfiora la ratio decidendi posta dal giudice di merito a sostegno della decisione impugnata, giacchè la Corte d’appello non ha ritenuto che il richiedente non fosse credibile, bensì che le “minacce riferite” apparissero “del tutto generiche e aspecifiche”: la Corte d’appello, cioè, ha posto l’accento non sulla non credibilità, bensì sul difetto di allegazione. E, ovviamente, nessun obbligo incombe sul giudice per quanto attiene all’allegazione dei fatti costitutivi della domanda, giacchè: “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda” (Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016; nella linea di Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336).

Nella parte finale del motivo, a conferma della confusione e della inestricabile commistione di piani e questioni che caratterizza le censure, si fa riferimento al transito del ricorrente in Guinea e in Libia, dunque ad aspetti del tutto eterogenei rispetto al tema complessivamente agitato della censura, transito del quale si parlerà nell’esame del quarto motivo.

2.3. – Il terzo motivo è inammissibile.

In esso vengono semplicemente richiamate le norme menzionate in rubrica, ma non è in alcun modo spiegato come la Corte d’appello le avrebbe violate, giacchè il motivo si risolve in un peraltro incomprensibile richiamo alle “argomentazioni già sopra svolte”.

2.4. – Il quarto motivo è inammissibile.

2.4.1. – Ancora una volta si tratta di un motivo inestricabilmente cumulato, sicchè l’inammissibilità discende dall’applicazione dei principi richiamati al paragrafo 2.1.1.

2.4.2. – Per quanto riesce a comprendersi, si lamenta qui che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del radicamento del richiedente nei paesi di transito, Guinea e Libia.

Ma sotto tale profilo il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, in applicazione del principio che segue: “Nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese” (Cass. 6 dicembre 2018, n. 31676).

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, ove dovuto dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2020

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