Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7628 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. III, 30/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29828/2005 proposto da:

C.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DOMENICO BARONE 31, presso lo studio dell’avvocato BOTTAI Enrico, che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato LOVELLI Giovanni con studio in MARSCIANO, SALITA

BISCARINI 1, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA, FALLIMENTO MEDIFARMA DI ROSATI IVO

&

C SNC, AGROVERDE DI PALOMBI IOLANDA & C;

– intimati –

avverso la sentenza n. 122/2005 del TRIBUNALE di SIENA, emessa il

28/2/2005, depositata il 27/04/2005, R.G.N. 319/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato ENRICO BOTTAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 26 aprile – 31 agosto 2002 il Giudice di Pace di Siena rigettava la domanda proposta da C.D., che aveva chiesto la condanna di P.E., Medifarma S.n.c., Agroverde di Palombi Iolanda &. C. e La Fondiaria Assicurazioni S.p.A. al risarcimento del danno subito in conseguenza di un sinistro stradale che egli assumeva essersi verificato per fatto e colpa del P..

Con sentenza in data 28 febbraio – 27 aprile 2005 il Tribunale di Siena dichiarava improcedibile l’appello del C. sul rilievo che egli non aveva rispettato il termine fissato per la costituzione in giudizio, che deve avvenire entro dieci giorni dalla notifica dell’atto di appello e che decorre, nell’ipotesi di pluralità di appellati, dalla notifica del primo atto di citazione.

Avverso la suddetta sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il P. ha resistito con controricorso.

II Fallimento di Medifarma S.n.c., Agroverde di Palombi Iolanda &. C. e La Fondiaria Assicurazioni S.p.A. non hanno espletato difese.

Il C. e il P. hanno prodotto memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 165 c.p.c.. Assume che ormai dottrina e giurisprudenza si sono definitivamente orientati a ritenere che i dieci giorni previsti per iscrivere la causa a ruolo in caso di vertenza plurisoggettiva decorrono dalla data dell’ultima (e non della prima notifica.

Con il secondo motivo il C. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 74 disp. att. c.p.c.. Sostiene che tale norma codifica il principio che il cancelliere può ricevere solo gli atti originali ai fini della costituzione del fascicolo, adempimento che la parte può rispettare solo nel momento in cui ha il possesso delle copie notificate dell’atto.

Le due censure risultano connesse e, quindi, si prestano a trattazione congiunta.

In linea di fatto è pacifico che, nella specie, la prima notifica dell’atto d’appello è stata effettuata in data 20 febbraio 2003, che l’ultima è stata eseguita il 24 febbraio 2003, che il deposito della nota d’iscrizione a ruolo reca la data del 5 marzo 2003, per cui detta iscrizione è avvenuta, rispetto all’ultima notifica, entro il termine, ma, rispetto alla prima notifica, oltre il termine di dieci giorni prescritto per la costituzione dell’attore dall’art. 165 c.p.c., e applicabile anche alla costituzione dell’appellante in forza dell’art. 347 c.p.c., comma 1.

Osserva la Corte che anche i più recenti arresti giurisprudenziali (Cass. Sez. 3^, n. 10958 del 2007; Cass. n. 13163 del 2007; Cass. n. 18950 del 2006; Cass. n. 17420 del 2003) sono nel senso indicato dalla sentenza impugnata e affermano che, anche dopo le intervenute modifiche e l’introduzione di nuovi modelli processuali, nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti (o appellati), il termine di dieci giorni per la costituzione dell’attore (o dell’appellante), di cui all’art. 165 c.p.c., comma 1, si consuma con il decorso di dieci giorni dal perfezionamento della prima notificazione verso uno dei convenuti (o degli appellati) dell’atto di citazione, conformemente alla lettera e alla “ratio” della norma del secondo comma dello stesso articolo, in base alla quale, entro dieci giorni dall’ultima notifica di esso, l’originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che presuppone l’avvenuta costituzione; tale costituzione può avere luogo con il deposito di una copia della citazione, estesa anche alla procura, se essa sia stata rilasciata a margine od in calce, ovvero con il deposito di tale copia unitamente alla procura (generale o speciale) rilasciata per atto pubblico o scrittura privata, mentre nel giudizio di appello, essendo la costituzione tempestiva dell’appellante prevista a pena di improcedibilità, il mancato deposito della copia della citazione entro il suddetto termine decorrente dalla prima notificazione comporta l’improcedibilità dell’appello.

Non induce a diversa statuizione il riferimento all’art. 74 disp. att. c.p.c., per la ragione determinante che, una volta interpretato l’art. 165 c.p.c., nel senso dell’orientamento, cui si presta adesione, appare chiaro che è la disciplina della norma delle disposizioni di attuazione che dev’essere adattata alla disciplina del codice, di modo che l’attività del cancelliere prevista dall’art. 74 disp. att. c.p.c., con riferimento all’originale della citazione dovrà necessariamente essere espletata al momento dell’inserimento dell’originale della citazione ai sensi dell’art. 165 c.p.c., comma 1.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia da lui rappresentato in sede d’appello; violazione del principio del “raggiungimento dello scopo”.

Spiega che il P., nel costituirsi nel giudizio d’appello, ha meramente eccepito la nullità ma nulla ha riferito in ordine ad eventuali pregiudizi arrecati alla sua difesa.

La tesi del ricorrente è infondata poichè l’art. 348 c.p.c., esclude in ogni caso la possibilità di una ritardata costituzione di una delle parti o l’applicazione dell’istituto dell’estinzione per la loro inattività e meno che mai una qualsiasi forma di sanatoria, stabilendo espressamente l’improcedibilità dell’appello, senza attribuire alcun rilievo al comportamento dell’altra parte. Ciò per la ragione che l’iscrizione della causa a ruolo e la costituzione in giudizio determinano la presenza giuridica della parte nel processo.

Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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