Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7628 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/03/2017, (ud. 21/10/2016, dep.24/03/2017),  n. 7628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14817-2011 proposto da:

Q.S., P.T., VETERES SRL in persona del

Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA A. FARNESE 7, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO COGLIATI DEZZA giusta delega a

margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 68/2010 della COMM. TRIB. REG. DEL LAZIO,

depositata il 21/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato COGLIATI DEZZA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato PALASCIANO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Veteres s.r.l. (già Veteres spurghi s.n.c.), esercente attività di costruzione e gestione di impianti di depurazione, in persona del legale rappresentante pro tempore P.T.; P.T. e Q.S. soci (rispettivamente al 99% e 1%), ricorrono per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 68/06/10 dep. 21.4.2010, su ricorso avverso avviso di accertamento emesso a seguito di processo verbale della Guardia di finanza, con il quale era stato rettificato il reddito dichiarato ai fini dell’Irpeg e dell’Ilor dalla società per l’anno 1997 e conseguentemente il reddito di partecipazione dei soci ai fini Irpef.

I ricorrenti limitano le doglianze alla ripresa a tassazione di spese notarili, legali e consulenze; alle spese per consulenze tecniche; alla ripresa a tassazione per spese di noleggio automezzi e macchinari; per pubblicità e promozione.

L’Agenzia si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo i ricorrenti denunziano motivazione insufficiente (ex art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione alle spese notarili, legali e consulenze, erroneamente non ammesse in detrazione.

2. Col secondo motivo si deduce motivazione insufficiente (ex art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione alle spese per consulenze tecniche, non riconosciute in quanto ritenute indeducibili.

3. Col terzo motivo si deduce motivazione insufficiente (ex art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione alle spese per noleggio automezzi e macchinari, recuperate a tassazione in quanto indeducibili.

4. Gli anzidetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, involgendo questioni di fatto, congruamente esaminate e motivate dalla CTR, che ha verificato l’assenza di documentazione che legittimi la detrazione per le spese notarili, legali e consulenze; la mancata dimostrazione delle prestazioni asseritamente fornite dai consulenti tecnici; la mancanza di prova sulle spese di noleggio, non dimostrate “con alcun contratto nè è stato indicato il tempo e il luogo in cui il mezzo meccanico è stato utilizzato”. Tale motivazione involge un apprezzamento di fatto, che come tale non può essere censurata in sede di legittimità, sostanziandosi i dedotti vizi di motivazione nella richiesta al giudice di legittimità di travalicare il proprio ambito cognitivo, svolgendo un’indagine di merito circa la sussistenza del requisito di inerenza dei costi (richiesto dal previgente D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, ora art. 109 stesso D.P.R.), così sostituendosi alla diversa valutazione effettuata dal giudice di merito con motivazione esente da vizi logici.

5. Col quarto motivo si lamenta violazione di legge (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5 e art. 74, comma 2), avendo la CTR escluso la rilevanza di due fatture: la prima relativa a spese per pubblicità e promozione, trattandosi di un costo inerente e deducibile, sebbene per un disguido sarebbero stati indicati nelle inserzioni pubblicitarie i recapiti telefonici di altra società concorrente (Veteres spurghi s.n.c.), con la quale a seguito di successivo accordo erano stati rifatturati i costi delle inserzioni pubblicitarie. La seconda fattura per sponsorizzazione, essendo stata effettivamente sostenuta la relativa spesa e non contestata nè dall’Ufficio nè dai verificatori.

6. Il motivo è infondato, non sussistendo la dedotta violazione di legge, poichè in tema di pubblicità e propaganda, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 74, comma 2, nel testo vigente ratione temporis, consente la deducibilità delle spese relative ad un contratto di sponsorizzazione stipulato anche a favore di un terzo, previa dimostrazione, a carico del contribuente, del requisito dell’inerenza, nel caso di specie non fornita, avendo la CTR correttamente statuito, in base alla documentazione esaminata, che la prima fattura ripresa a tassazione (inserzione pagine gialle 1997) riguardava un servizio erogato a diversa società (Veteres s.n.c.), che aveva ricevuto il beneficio pubblicitario, per cui il relativo costo non è ascrivibile alla società ricorrente. Quanto alla seconda fattura per sponsorizzazione (n. 13 del 4.12.1997), la CTR ne ha correttamente rilevato l’indeducibilità, essendo stata emessa da società (B&B 90 s.r.l.) che aveva cessato l’attività, in quanto posta in liquidazione già dal 6.5.1996.

7. In conclusione il ricorso va rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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