Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7628 del 02/04/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7628 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Cornacchia Beatrice, elettivamente domiciliata in
Roma Via Tacito 23, presso lo studio dell’Avv.to
Maurizio Piersanti, che la rappresenta e difende in
forza di procura speciale a margine del ricorso
– ricorrente
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4/20/2008 della Commissione
Tributaria regionale del Lazio, depositata il
10/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 16/01/2014 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso
per l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto.
Ritenuto in fatto
Data pubblicazione: 02/04/2014
Con
sentenza
n.
4/20/2008
del
15/02/2008,
depositata in data 10/03/2008, la Commissione
Tributaria Regionale del Lazio Sez. 20 accoglieva
l’appello proposto, in data 9/10/2007, dall’Agenzia
delle Entrate Ufficio Roma l, avverso la decisione
n. 149/58/2006 della Commissione Tributaria
Provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso
di Cornacchia Beatrice contro l’avviso di
nell’ottobre 1997 dall’Ufficio II.DD. di Roma, con
il quale le era stato contestato, per l’anno
d’imposta 1991, un maggior reddito da
partecipazione, nella società Fin Consult Italia di
Zannelli Salvatore & C snc, ai fini IRPEF, ai
sensi dell’art.5 DPR 917/1986-TUIR.
La
C.T.P.
di
Roma
aveva
annullato
l’atto
impositivo, accogliendo, nel merito, l’eccezione
della contribuente in ordine alla violazione del
divieto di duplicazione di pretesa tributaria,
stante la pregressa notifica alla stessa Cornacchia
di altro avviso di accertamento, emesso
dall’Ufficio II.DD. di Palermo, per il medesimo
anno d’imposta e lo stesso presupposto (il maggior
reddito sociale accertato a carico della società,
fallita).
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva
invece il gravame dell’Agenzia delle Entrate, in
quanto, da un lato, riteneva fondata l’eccezione di
improcedibilità del ricorso, non dichiarata dai
giudici di prime cure,
stante la litispendenza, ex
art.39 c.p.c., di detto giudizio con altro ricorso,
di contenuto identico, introdotto previamente, in
data 24/12/1997, dalla stessa Cornacchia contro il
medesimo avviso di accertamento, giudizio peraltro
già definito con sentenza n. 279/50/2000, passata
2
accertamento n. 5310077211, notificatole
in giudicato, di declaratoria dell’inammissibilità
del ricorso per irritualità della costituzione.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione la contribuente, deducendo un unico
motivo,
per
insufficiente
e
contraddittoria
motivazione circa un fatto decisivo e controverso,
ex art.360 n. 5 c.p.c., avendo i giudici tributari
omesso di motivare ed esaminare il profilo,
primo grado, della violazione del divieto di doppia
imposizione
da
parte
dell’Amministrazione
finanziaria.
Ha
resistito
l’Agenzia
delle
Entrate
con
controricorso.
Il ricorso, all’udienza del 13/11/2013, è stato
rinviato a nuovo ruolo per rinnovo della notifica
dell’avviso di udienza.
Motivi della decisione
1. La sentenza impugnata ha deciso, in rito, la
vertenza,
accogliendo l’appello in punto di
improcedibilità/inammissibilità, ai sensi
dell’art.39 c.p.c., del ricorso della contribuente,
in quanto successivamente proposto al fine di
impugnare la medesima pretesa impositiva (avviso di
accertamento n. 5310077211), per lo stesso anno
d’imposta (1991), rispetto ad altro giudizio,
previamente instaurato dalla stessa contribuente, e
peraltro già definito con sentenza “n. 279/50/2000,
depositata 1’08/08/2000, passata in giudicato, che
ne ha dichiarato l’inammissibilità”
(pagg.1 e 3
sentenza CT?. Lazio).
Invero, come già affermato da questa Corte (Cass.
2065/1999)
“il principio “ne bis in idem”, posto
dall’art. 39 cod. proc. civ., e rispondente ad
irrinunciabili esigenze di ordine pubblico
3
invocato dalla stessa ed accolto dai giudici di
esOMEDAREGIsTRAnONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB.
B. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
processuale, non consente che il medesimo giudice o
giudici diversi statuiscano due volte su identica
domanda, e determina l’improcedibilità del processo
che
nasca
dall’indebita
reiterazione
di
controversia già in corso, imponendo la
cancellazione dal ruolo della causa che risulti
posteriormente iscritta”
e “l’omessa cancellazione
del processo successivamente attivato, alla luce
dell’indicata natura della norma che la esige, è
emendabile anche in fase d’impugnazione, inficiando
radicalmente la sentenza adottata su un atto
d’impulso da ritenersi tamguam non esset”.
2.
Il ricorso per cassazione va pertanto respinto,
in quanto l’unico motivo di impugnazione sollevato
non ha colto la
ratio decidendi
impugnata, censurando un profilo
della sentenza
di
merito
della
pretesa impositiva, non esaminato dai giudici della
CTR, stante il prioritario rilievo
dell’inammissibilità del ricorso introduttivo del
giudizio.
Le spese processuali del presente giudizio di
legittimità, liquidate come in dispositivo, in
conformità del D.M. 140/2012, attuativo della
prescrizione contenuta nell’art.9, comma 2 ° , d.l.
1/2012, convertito dalla 1. 271/2012 (Cass.S.U.
17405/2012), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte
ricorrente al rimborso delle spse processuali del
presente giudizio di legittimità, liquidate in
complessivi 2.800,00, a titolo di compensi, oltre
eventuali spese prenotate a debito.
DePOSITATO IN CANCELLERIA
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
IL
2.34.