Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7628 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7628 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Cornacchia Beatrice, elettivamente domiciliata in
Roma Via Tacito 23, presso lo studio dell’Avv.to
Maurizio Piersanti, che la rappresenta e difende in
forza di procura speciale a margine del ricorso
– ricorrente
contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/20/2008 della Commissione
Tributaria regionale del Lazio, depositata il
10/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 16/01/2014 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso
per l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto.
Ritenuto in fatto

Data pubblicazione: 02/04/2014

Con

sentenza

n.

4/20/2008

del

15/02/2008,

depositata in data 10/03/2008, la Commissione
Tributaria Regionale del Lazio Sez. 20 accoglieva
l’appello proposto, in data 9/10/2007, dall’Agenzia
delle Entrate Ufficio Roma l, avverso la decisione
n. 149/58/2006 della Commissione Tributaria
Provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso
di Cornacchia Beatrice contro l’avviso di

nell’ottobre 1997 dall’Ufficio II.DD. di Roma, con
il quale le era stato contestato, per l’anno
d’imposta 1991, un maggior reddito da
partecipazione, nella società Fin Consult Italia di
Zannelli Salvatore & C snc, ai fini IRPEF, ai
sensi dell’art.5 DPR 917/1986-TUIR.
La

C.T.P.

di

Roma

aveva

annullato

l’atto

impositivo, accogliendo, nel merito, l’eccezione
della contribuente in ordine alla violazione del
divieto di duplicazione di pretesa tributaria,
stante la pregressa notifica alla stessa Cornacchia
di altro avviso di accertamento, emesso
dall’Ufficio II.DD. di Palermo, per il medesimo
anno d’imposta e lo stesso presupposto (il maggior
reddito sociale accertato a carico della società,
fallita).
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva
invece il gravame dell’Agenzia delle Entrate, in
quanto, da un lato, riteneva fondata l’eccezione di
improcedibilità del ricorso, non dichiarata dai
giudici di prime cure,

stante la litispendenza, ex

art.39 c.p.c., di detto giudizio con altro ricorso,
di contenuto identico, introdotto previamente, in
data 24/12/1997, dalla stessa Cornacchia contro il
medesimo avviso di accertamento, giudizio peraltro
già definito con sentenza n. 279/50/2000, passata

2

accertamento n. 5310077211, notificatole

in giudicato, di declaratoria dell’inammissibilità
del ricorso per irritualità della costituzione.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione la contribuente, deducendo un unico
motivo,

per

insufficiente

e

contraddittoria

motivazione circa un fatto decisivo e controverso,
ex art.360 n. 5 c.p.c., avendo i giudici tributari
omesso di motivare ed esaminare il profilo,

primo grado, della violazione del divieto di doppia
imposizione

da

parte

dell’Amministrazione

finanziaria.
Ha

resistito

l’Agenzia

delle

Entrate

con

controricorso.
Il ricorso, all’udienza del 13/11/2013, è stato
rinviato a nuovo ruolo per rinnovo della notifica
dell’avviso di udienza.
Motivi della decisione
1. La sentenza impugnata ha deciso, in rito, la
vertenza,

accogliendo l’appello in punto di

improcedibilità/inammissibilità, ai sensi
dell’art.39 c.p.c., del ricorso della contribuente,
in quanto successivamente proposto al fine di
impugnare la medesima pretesa impositiva (avviso di
accertamento n. 5310077211), per lo stesso anno
d’imposta (1991), rispetto ad altro giudizio,
previamente instaurato dalla stessa contribuente, e
peraltro già definito con sentenza “n. 279/50/2000,
depositata 1’08/08/2000, passata in giudicato, che
ne ha dichiarato l’inammissibilità”

(pagg.1 e 3

sentenza CT?. Lazio).
Invero, come già affermato da questa Corte (Cass.
2065/1999)

“il principio “ne bis in idem”, posto

dall’art. 39 cod. proc. civ., e rispondente ad
irrinunciabili esigenze di ordine pubblico

3

invocato dalla stessa ed accolto dai giudici di

esOMEDAREGIsTRAnONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB.
B. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

processuale, non consente che il medesimo giudice o
giudici diversi statuiscano due volte su identica
domanda, e determina l’improcedibilità del processo
che

nasca

dall’indebita

reiterazione

di

controversia già in corso, imponendo la
cancellazione dal ruolo della causa che risulti
posteriormente iscritta”

e “l’omessa cancellazione

del processo successivamente attivato, alla luce

dell’indicata natura della norma che la esige, è
emendabile anche in fase d’impugnazione, inficiando
radicalmente la sentenza adottata su un atto
d’impulso da ritenersi tamguam non esset”.
2.

Il ricorso per cassazione va pertanto respinto,

in quanto l’unico motivo di impugnazione sollevato
non ha colto la

ratio decidendi

impugnata, censurando un profilo

della sentenza
di

merito

della

pretesa impositiva, non esaminato dai giudici della
CTR, stante il prioritario rilievo
dell’inammissibilità del ricorso introduttivo del
giudizio.
Le spese processuali del presente giudizio di
legittimità, liquidate come in dispositivo, in
conformità del D.M. 140/2012, attuativo della
prescrizione contenuta nell’art.9, comma 2 ° , d.l.
1/2012, convertito dalla 1. 271/2012 (Cass.S.U.
17405/2012), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte
ricorrente al rimborso delle spse processuali del
presente giudizio di legittimità, liquidate in
complessivi 2.800,00, a titolo di compensi, oltre
eventuali spese prenotate a debito.

DePOSITATO IN CANCELLERIA

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

IL

2.34.

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