Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7627 del 31/03/2020

Cassazione civile sez. I, 31/03/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 31/03/2020), n.7627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4610/2019 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

Corte di cassazione, con l’avvocato Giorgetti Marco;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1011/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 20/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/01/2020 da DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – S.B., cittadino del Gambia ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 20 giugno 2018 con cui la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale che aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria, in conformità al precedente provvedimento della competente Commissione territoriale.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omessa pronuncia su motivi di gravame, mancanza della motivazione, motivazione apparente, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., nullità della sentenza per violazione del D.Lg. n. 25 del 2008, art. 9, comma 2, nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 429 c.p.c., comma 1, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2, nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost..

Il secondo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di legge e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 9, comma 2, art. 13, comma 1 bis, e art. 27, comma 1 e comma 1 bis, e dell’art. 16 della Direttiva Europea numero 2013/32/UE.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – L’inammissibilità discende anzitutto dalla violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, dal momento che il ricorrente ha posto a sostegno del ricorso le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, il provvedimento di quest’organo nonchè le argomentazioni difensive rappresentate nell’atto introduttivo del giudizio di fronte al Tribunale e successivamente nell’atto d’appello: ebbene, nessuno di tali atti è “localizzato” (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475), ed anzi non risulta dal ricorso neppure che siano stati prodotti i fascicoli di parte delle fasi di merito.

2.2. – Il ricorso è inoltre inammissibile per violazione del numero 3 dello stesso art. 366 c.p.c., il quale richiede che il ricorso contenga a pena di inammissibilità l’esposizione sommaria dei fatti di causa.

Nel caso in esame non emerge dal ricorso nè che cosa abbia deciso perchè la Commissione territoriale, nè quale fosse il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale, nè quale sia stato il contenuto e la motivazione della decisione del primo giudice, nè quali motivi di appello il richiedente avesse spiegato avverso la sentenza di primo grado, nè quale sia l’esatto contenuto della sentenza impugnata.

E, se manca l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato il ricorso è inammissibile (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2014, n. 11308): ed in questo caso non occorre nemmeno sottolineare che tale mancanza – come è chiarito dalle S.U. – “non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione”. Difatti lo specifico contenuto dei menzionati atti, in particolare dell’atto d’appello, non emerge con precisione neppure lo svolgimento dei motivi.

2.3. – In ogni caso il primo motivo è di per sè è inammissibile.

2.3.1. – Rilievo decisivo assume in proposito, con riguardo alla prima parte del primo motivo, la fattura del ricorso già evidenziata, giacchè con esso il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non avrebbe motivato non solo in riferimento ai fatti in sè, ma anche “in riferimento alle relative deduzioni difensive articolate nell’atto d’appello”: ma quali fossero siffatte deduzioni difensive non si sa, sebbene sia noto che, ove si denunci la mancata pronuncia su motivi d’appello, è necessario riportarli in ricorso (Cass. n. 17049/2015; Cass. n. 21083/2014; Cass. n. 14561/2012).

2.3.2. – Quanto alla seconda parte del primo motivo, concernente la protezione umanitaria, il ricorrente muove dall’erroneo presupposto che, a fondamento del riconoscimento della protezione umanitaria, potrebbero essere dedotte le medesime circostanze dedotte a sostegno del riconoscimento delle due misure maggiori, giacchè, al contrario, la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. maggiore (Cass. 7 agosto 2019, n. 21123): con l’ulteriore conseguenza che, nel caso in esame, è del tutto incomprensibile quali sarebbero le specifiche ragioni, individuali, di vulnerabilità del soggetto.

Ciò esime dall’osservare che il ricorso è della più totale genericità, e che dalla sua lettura non è neppure lontanamente comprensibile quali sarebbero le ragioni della specifica condizione di vulnerabilità del S.B..

2.3.3. – Dopo di che, il primo motivo è altresì inammissibile nel suo complesso anche perchè, laddove sostiene che la sentenza impugnata sarebbe radicalmente priva di motivazione, prescinde dalla ratio decidendi posta dalla Corte d’appello a sostegno della propria decisione: ed infatti la sentenza d’appello esamina la prospettazione del richiedente (pagina 5), il quale aveva sostenuto di essere stato incarcerato per aver accusato le forze dell’ordine della morte del padre, attivista politico, e di essere poi fuggito dal carcere grazie al fatto che la polizia lo aveva mandato a prendere dell’acqua, ha osservato che tale racconto era incredibile (oltre che per la genericità, sia in considerazione dell’attività del tutto marginale del padre, che secondo lo stesso richiedente si limitava a distribuire riso e denaro in occasione delle elezioni, sia in considerazione della totale implausibilità della circostanza che gli aveva consentito la fuga) e che la situazione del Gambia era fortemente migliorata dopo le elezioni del 2016, il che rendeva insussistenti, tra l’altro le condizioni per l’applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Sicchè non è affatto vero che la sentenza impugnata manchi di una motivazione ovvero sia fondata su una motivazione meramente apparente.

2.4. – E’ inammissibile il secondo motivo.

In esso si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe posto l’accento sulla “genericità del racconto, e della non credibilità che se ne fa derivare” e si ribadisce che il giudice di merito avrebbe “fondato il suo giudizio sulla presunta genericità del narrato”. Di qui il ricorrente lamenta in buona sostanza che la Corte d’appello sarebbe venuta meno al proprio dovere di cooperazione istruttoria, giacchè -in breve – avrebbe dovuto chiedere all’interessato gli eventuali chiarimenti ritenuti necessari, sicchè stato violato il suo diritto ad integrare la narrazione ed a spiegare le ragioni che avrebbero determinato le incongruenze contestategli.

L’affermazione è destituita di fondamento, e non soltanto perchè, in realtà, la ratio decidendi, che dunque non è colta, non è costituita solo dalla non credibilità del richiedente, bensì dalla sua narrazione rapportata alle condizioni del paese di origine. Stabilisce il citato art. 3, comma 5, che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Nel caso in esame la Corte d’appello ha ritenuto che il richiedente non avesse compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, che le sue dichiarazioni non fossero coerenti e plausibili e che fossero in contraddizione con le informazioni pertinenti al suo caso. Con conseguente operatività del principio secondo cui, in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (Cass. 12 giugno 2019, n. 15794). Ciò detto, il richiedente lamenta che non gli sia stata offerta l’opportunità di chiarire le ritenute incongruenze del suo racconto, ma non spiega quali chiarimenti avrebbe dato se ciò gli fosse stato consentito per rendere plausibile il suo racconto secondo cui il padre, descritto come stretto collaboratore del capo politico di un partito di opposizione, e che invece secondo lo stesso richiedente svolgeva semplici mansioni di galoppino elettorale, era stato per questo incarcerato, ed era poi perito, sicchè egli aveva accusato la polizia del suo assassinio ed era stato a sua volta incarcerato, ma poi, nonostante una così pervicace volontà persecutoria, era stato spedito, mentre era detenuto, a prendere liberamente dell’acqua, così da sottrarsi tanto agevolmente dalla detenzione.

Approfondendo appena il tema, è il caso di rammentare che, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 12, comma 1, l’audizione personale dell’interessato è per regola rimesso alle Commissioni territoriali, secondo le modalità previste dal precedente art. 11. E questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, nella fase giudiziale susseguente, il Tribunale non è incondizionatamente tenuto a procedere nuovamente all’audizione personale neppure nel caso in cui essa sia stata effettuata senza il rispetto di tale modalità (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

Ciò non vuol però dire che l’audizione, in sede giudiziale, sia rimessa all’insindacabile valutazione discrezionale del giudice, il quale, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, u.c., ove taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, deve considerarle veritiere se egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, producendo tutti gli elementi in suo possesso, sempre che le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al caso, a condizione che la domanda sia stata tempestivamente proposta e che al lume dei riscontri effettuati il richiedente sia, in generale, attendibile.

Un conto, allora, è che il colloquio dinanzi alla Commissione territoriale sia consistito non già nel mero passivo recepimento delle dichiarazioni rese, senza il necessario intervento volto a far risaltare eventuali incertezze, contraddittorietà, incongruenze, e quant’altro, allo scopo di dar modo al richiedente di fornire i dovuti chiarimenti; altro conto è che la Commissione territoriale svolga un’operazione meramente burocratica per poi contestare al richiedente di non essere stato chiaro, conseguente od esauriente rispetto ad aspetti riguardo ai quali l’insufficienza della narrazione offerta non gli era stata contestata.

Va da sè, per conseguenza, che il richiedente già ascoltato in sede di Commissione territoriale, non può limitarsi a chiedere così e semplicemente l’audizione personale, che il giudice non è di regola tenuto a fare, senza chiarire il perchè: ma, in relazione agli aspetti considerati dalla Commissione territoriale a sostegno del diniego di protezione, deve indicare quali chiarimenti avrebbe ritenuto di offrire in proposito. Nel qual caso il giudice è tenuto a motivare sul perchè abbia disatteso l’istanza di fissazione dell’udienza. Fermo restando che, quantunque il richiedente non abbia fatto richiesta di essere personalmente ascoltato, la sua audizione può essere disposta quando la Commissione territoriale abbia posto l’accento sull’insufficienza della narrazione, senza farne contestazione al richiedente, e tale insufficienza mostri di poter essere supplita dalla audizione dell’interessato.

Nell’uno nell’altro caso, in sede di ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale di rigetto, il ricorrente deve in particolare: a) indicare i fatti che avrebbero potuto chiarire o superare i contrasti emergenti dalla prima narrazione; b) spiegare le ragioni del loro tardivo emergere; c) indicare la decisività di tali fatti.

E dunque il motivo è inammissibile anche perchè generico.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, ove dovuto a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2020

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