Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7627 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. III, 30/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29306/2005 proposto da:

OLEIFICIO LE FASCINE SRL (OMISSIS) in persona del suo

amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Dott.

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato FAGIOLO MARCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato STODUTO Raffaele giusta delega

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FIME LEASING SPA IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del suo

Liquidatore e legale rappresentante Dott. V.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22,

presso lo studio dell’avvocato POTTINO Guido Maria, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAINONE MICHELE giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.F.S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2404/2003 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Quarta Civile, emessa il 18/6/2003, depositata il 17/07/2003,

R.G.N. 756/1998;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato ANDREA CUCCIA per delega Avvocato GUIDO MARIA

POTTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per la inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presidente del tribunale di Napoli ha ingiunto a P. M. e a P.F.S.M. il pagamento della somma di L. 1.135.071.018 in favore della Fime Leasing s.p.a., che reclamava tale importo quali rate di finanziamento non pagate.

Con atto 12 marzo 1993 P.M., in proprio e quale procuratore speciale di P.F.S.M., ha proposto opposizione, innanzi al tribunale di Napoli, avverso tale decreto, assumendo che il credito di controparte era di importo inferiore, rispetto a quello portato dal decreto opposto.

Costituitasi in giudizio la Fime Leasing s.p.a. ha resistito alla opposizione deducendone la infondatezza.

Svoltasi la istruttoria del caso l’adito Tribunale con sentenza 30 gennaio 1997 ha rigettato la opposizione.

Gravata tale pronunzia dai soccombenti P., nel contraddittorio della Fime Leasing s.p.a. che costituitasi in giudizio anche in grado di appello ha chiesto il rigetto della avversa impugnazione la Corte di appello di Napoli con sentenza 18 giugno – 17 luglio 2003 in accoglimento, per quanto di ragione, del proposto appello ha revocato il decreto 719 del 1993 del presidente del tribunale di Napoli e condannato F.F.S. M., che agiva quale titolare della omonima ditta individuale, al pagamento, in favore della Fime Leasins s.p.a., della somma di L. 707.337.418 oltre interessi convenzionali.

Per la cassazione di tale sentenza, non notificata ai fini del decorso dei termini di cui all’art. 325 c.p.c., ha proposto ricorso, affidato a due motivi, l’Oleificio Le Fascine s.r.l., alla quale il P. ha ceduto l’impresa cui afferiva il controllo di Leasing con atto 14 novembre 2005.

Resiste, con controricorso, illustrato da memoria, la Fime Leasing s.p.a..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede P.F. S.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Hanno dichiarato i difensori della parte controricorrente, nella memoria ex art. 378 c.p.c., che come risulta dai documenti allegati alla memoria stessa (proposta di transazione proveniente dall’Oleificio Le Fascine del 29 gennaio 2007, nota 7 maggio della Fime Leasing di accettazione della proposta, scambio di corrispondenza tra i difensori delle parti) la controversia in essere tra le parti è stata, tra le stesse, definita bonariamente.

Certo quanto sopra, atteso che deve darsi atto della intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti, è evidente che deve essere dichiarata la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per essere venuto meno l’interesse (art. 100 c.p.c.) delle parti stesse.

Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti la compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse;

compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

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