Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7627 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/03/2017, (ud. 21/10/2016, dep.24/03/2017),  n. 7627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Bassano del

Grappa n. 24, presso l’avv. Paolo Casucci, rappresentato e difeso

dall’avv. Salvatore Paratore, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, sez. staccata di Livorno, n. 93/10/10, depositata il 5

novembre 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

ottobre 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

uditi l’avv. Claudio Giordano (per delega) per il ricorrente e

l’avvocato dello Stato Roberto Palasciano per la resistente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. F.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la legittimità dell’avviso di accertamento notificato al contribuente, per IRPEF ed IRAP dell’anno 1999, in relazione alla sua attività di psicologo, sulla base dei parametri stabiliti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181 e ss..

Il giudice di merito ha ritenuto che ben aveva fatto l’Ufficio ad applicare i parametri vigenti nell’anno cui si riferisce il procedimento, anzichè gli studi di settore, e, inoltre, che il contribuente non aveva fornito, nè in sede di contraddittorio procedimentale, nè in corso di giudizio, elementi probatori idonei a giustificare lo scostamento dei ricavi dai parametri.

2. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, il ricorrente, denunciando la violazione del citato art. 3, commi 181 e 184, della legge n. 549 del 1995, censura la sentenza impugnata per aver affermato la legittimità dell’avviso di accertamento basato sul mero scostamento tra i compensi dichiarati e quelli accertati in applicazione dei parametri, in assenza di ulteriori riscontri probatori.

Il motivo è infondato.

E’ vero che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi oppure – come avvenuto nella fattispecie senza che ciò sia oggetto di contestazione si astenga dal fornire alcuna prova della inapplicabilità del parametro al caso concreto, l’Ufficio è legittimato all’emissione dell’avviso di accertamento sulla base dello scostamento del reddito dichiarato da quello risultante dallo standard applicabile, senza necessità di ulteriori riscontri (fermo rimanendo il potere del giudice di valutare la fondatezza della pretesa tributaria sulla base degli elementi probatori forniti in giudizio dalle parti) (Cass., Sez. U., n. 26635 del 2009; Cass. nn. 11633 del 2013, 17646 del 2014).

2. Col secondo motivo è nuovamente denunciata la violazione della normativa sui parametri, censurando la sentenza impugnata là dove il giudice a quo ha escluso l’applicabilità dello studio di settore invocato dal contribuente, in quanto non in vigore nell’anno oggetto di controversia.

Il motivo è fondato, poichè la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un sistema unitario, frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, che giustifica la prevalenza, in ogni caso, e la conseguente applicazione retroattiva, dello strumento più recente rispetto a quello precedente, in quanto più affinato e, pertanto, più affidabile (Cass., Sez. U., n. 26635 del 2009, cit.; Cass. n. 23554 del 2015).

3. Restano assorbiti gli ulteriori motivi.

4. Va, pertanto, accolto il secondo motivo e rigettato il primo, con assorbimento dei restanti; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR della Toscana, in diversa composizione, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al principio sopra enunciato al par. 2, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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