Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7627 del 18/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2019, (ud. 12/12/2018, dep. 18/03/2019), n.7627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29717-2017 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO QUINTO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SALICE SALENTINO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso

il Signor MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA

PERSANO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 03/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. COSENTINO

ANTONELLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L’avvocato C.M. ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione dell’ordinanza ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, con cui il tribunale di Lecce ha liquidato in complessivi Euro 43.152,50 il suo credito nei confronti del Comune di Salice Salentino per prestazioni defensionali svolte nell’ambito di un giudizio arbitrale.

Il Comune di Salice Salentino ha depositato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza di Camera di consiglio del 12 dicembre 2018, per la quale non sono state depositate memorie.

Con il primo mezzo di ricorso il ricorrente denuncia la nullità della ordinanza, in relazione all’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla sua domanda di pagamento dei diritti di procuratore, degli interessi legali sulla sorte capitale e delle spese documentate (per la tassazione della notula e per le marche da bollo apposte sugli atti difensivi e sul lodo arbitrale).

Il motivo è fondato. Il ricorrente ha debitamente trascritto (nelle pagina 16 e segg. del ricorso per cassazione) gli atti qui rilevanti del giudizio di merito, dai quali si rileva che egli, nelle conclusioni del ricorso per ingiunzione, chiese la condanna del comune di Salice Salentino a pagare l’importo di Euro 65.722,50 (che rappresenta, come emerge dal testo del ricorso per ingiunzione, la somma degli importi di Euro 54.300 per onorari, Euro 4.120 per diritti ed Euro 7.302,50 per rimborso forfettario), nonchè gli interessi legali sul suddetto importo dalla messa in mora (23/2/2011), nonchè l’importo di Euro 2.158,51 per spese (tassazione notula e bolli sugli atti del giudizio arbitrale), oltre alle spese del procedimento monitorio.

Il tribunale si è limitato a liquidare il credito del professionista per onorari, maggiorato di spese generali, IVA e CPA, senza adottare alcuna statuizione, nemmeno di implicito rigetto, sulle domande dal medesimo proposte per il pagamento dei diritti, degli interessi e delle spese sostenute per la tassazione della notula e i bolli sugli atti del giudizio arbitrale. L’impugnata ordinanza è dunque incorsa nel denunciato vizio di omessa pronuncia; nè le argomentazioni sviluppate nel paragrafo 4) del controricorso per contestare il diritto dell’avvocato C. al riconoscimento dei crediti oggetto delle domande non esaminate dal tribunale valgono a contrastare la suddetta conclusione, giacchè tali considerazioni (che in nessun modo possono ritenersi, neppure implicitamente, recepite dell’impugnata ordinanza) dovevano formare oggetto di quella cognizione che il tribunale ha, appunto, omesso e che dovrà essere effettuata in sede di rinvio.

Con il secondo motivo di ricorso l’avvocato C. censura la parametrazione del valore della lite effettuata dal tribunale al decisum, vale a dire all’importo al cui pagamento il Comune era stato condannato (Euro 454.183,63), invece che al disputatum, vale a dire all’importo oggetto della domanda giudiziale.

Il motivo è infondato. La decisione del tribunale è infatti conforme all’indirizzo di legittimità (che, per quanto concerne le tariffe approvate col D.M. 8 aprile 2004, n. 127, applicabili nella specie ratione temporis, trova la sua base normativa nelle disposizioni dettate dal secondo e dall’art. 6, comma 4, di tale decreto) secondo cui “nei rapporti tra avvocato e cliente sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall’applicazione delle norme del codice di rito. Pertanto, il giudice deve verificare, di volta in volta, l’attività difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all’effettivo valore della controversia, perchè, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata” (così, da ultimo, Cass. 18507/18, in motivazione).

In definitiva il primo motivo di ricorso va accolto, il secondo va rigettato e l’ordinanza gravata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al tribunale di Roma, in altra composizione, che rimedierà all’evidenziata omissione di pronuncia.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa l’impugnata ordinanza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Roma in altra composizione, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 Dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2019

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