Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7627 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7627 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente
contro

Associazione A.C.I.F.,

in persona del legale

rappresentante Rucco Pasquale, elettivamente
domiciliato in Roma Via Eudo Giulioli 47/B17 presso
il sig. Mazzitelli Giuseppe, e rappresentato e
difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
Francesco Casale e Paolo Izzo, in forza di procura
speciale a margine del controricorso
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/50/2008 della Commissione
Tributaria regionale della Campania, depositata il
17/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 16/01/2014 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avvocato dello Stato, Daniela Giacobbe, per
parte ricorrente;

Data pubblicazione: 02/04/2014

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale,
assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Ritenuto in fatto
Con

sentenza

n.

60/50/2008

del

10/03/2008,

depositata in data 17/03/2008, la Commissione
Tributaria Regionale della Campania, Sez. 50,

data 7/11/2007, dalla Agenzia delle Entrate Ufficio
di Aversa, avverso la decisione n. 107/09/2006,
della

Commissione

Tributaria

Provinciale

di

Caserta, che aveva accolto il ricorso promosso da
Rucco Pasquale, quale legale rappresentante della
A.C.I.F., contro una cartella di pagamento relativa
a maggiori imposte IRPEG ed ILOR dovute per l’anno
1996, emessa a seguito di notifica dell’avviso di
accertamento, mai impugnato dalla associazione.
La C.T.P. di Caserta aveva accolto il ricorso del
contribuente,

nella

qualità,

ritenendo

non

dimostrata la notifica pregressa dell’avviso di
accertamento,

costituente

l’atto

presupposto,

richiamato in cartella.
La Commissione Tributaria Regionale,

in via

pregiudiziale, dichiarava inammissibile l’appello
dell’Agenzia delle Entrate, rilevando,

“dall’esame

della documentazione agli atti di causa”, “la
tardività della proposizione dell’appello”.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a due
motivi.
Ha resistito con controricorso Rucco Pasquale,
legale rappresentante della Associazione A.C.I.F.,
proponendo anche ricorso incidentale condizionato,
pure affidato a due motivi.

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dichiarava inammissibile l’appello proposto, in

All’udienza del 13/11/2013, il ricorso è stato
rinviato a nuovo ruolo al fine di acquisire i
fascicoli d’ufficio dei due gradi del giudizio di
merito.
Motivi della decisione
1.

E’

anzitutto

inesistenza

infondata

della

l’eccezione

notificazione

(in

di

quanto

effettuata al persona fisica diversa dal legale

presso

la

sua

residenza)

del

ricorso

per

cassazione, in quanto lo stesso atto risulta essere
stato

comunque

correttamente

e

regolarmente

notificato alla associazione ACIF, intimata, presso
il domicilio eletto nel giudizio di appello.
Invero, su tale questione, già questa Corte
(Cass.21514/2004)

aveva

affermato

che:

“La

disposizione dettata dall’art. 330, terzo comma,
cod. proc. civ. – secondo cui, dopo un anno dalla
pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se è
ancora ammessa, si deve notificare alla parte
personalmente – deve essere interpretata nel senso
che essa si riferisce al termine di decadenza
indicato nell’art. 327 cod. proc. civ., il quale,
dopo l’entrata in vigore della legge 7 ottobre
1969, n. 742, rispetto alle cause in cui opera la
sospensione feriale dei termini, ha la maggior
durata

corrispondente

al periodo di

detta

sospensione feriale, il quale va dal primo agosto
al 15 settembre di ciascun anno. Trattandosi di un
processo tributario, l’art. 17 D.Lgs. n. 546 del
1992 impone tuttavia di eseguire le notificazioni o
comunicazioni nel domicilio eletto, o, in mancanza,
presso la sede o la residenza dichiarata, facendo
comunque salva la consegna a mani proprie,
eccezione peraltro non estensibile alle società di

3

rappresentante dell’associazione e quindi non

capitali, per le quali la ricezione degli atti non
può avvenire che per mezzo di altre persone, sia
pure da esse dipendenti o incaricate”.
Conformemente, sulla inapplicabilità dell’art. 330
al giudizio tributario, si era espressa Cass.
12099/2007

(contra Cass. 8972/2007).

Sono tuttavia intervenute a comporre il contrasto
le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 29290/2008,
“L’art. 330 cod.

proc. civ., nella parte in cui dispone
l’eseguibilità della notifica dell’impugnazione
presso il procuratore costituito, è applicabile al
processo tributario in quanto la specifica
previsione normativa in tema di notificazioni
contenuta nell’art. 17 del d.lgs n. 546 del 1992,
secondo la quale la notifica deve eseguirsi (salvo
quella a mani proprie) nel domicilio eletto o, in
mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata
dalla parte all’atto della costituzione in
giudizio, costituisce eccezione all’art. 170 cod.
proc. civ. (relativo alle sole notificazioni
endoprocessuali) e non all’art. 330 cod. proc.
civ., invece applicabile in virtù del richiamo
contenuto negli artt. 1, comma 2 e 49 del d.lgs n.
546 del 1992 alle norme processuali codicistiche,
non costituendo ostacolo, all’introduzione della
notifica dell’impugnazione presso il procuratore
costituito, la non obbligatorietà, nel processo
tributario, della rappresentanza processuale da
parte del procuratore “ad litem”, in quanto tale
rappresentanza, non essendo vietata, è
facoltativa”.
Deve ritenersi pertanto validamente effettuata la
notifica del presente ricorso.
2. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con

4

con la quale hanno affermato che

il primo motivo, la nullità della sentenza, ai
sensi dell’art.360 n. 4 c.p.c., per omessa
motivazione sulla tardività dell’impugnazione, in
relazione agli artt.132 comma II ° c.p.c., non
avendo i giudici tributari illustrato, in
motivazione le ragioni della ritenuta tardività
dell’appello, se relativa al deposito dell’atto o
alla sua notificazione.

error in procedendo, ex art.360 n. 4 c.p.c., della
senza impugnata, in relazione agli artt. 38 comma
3 0 , 53, comma 2 ° , e 20, comma 2, d.lgs. 546/1992,
avendo i giudici tributari, ove effettivamente
ritenuta tardiva la notificazione dell’appello,
preso in considerazione esclusivamente la data di
ricezione dell’atto da parte del destinatario, in
luogo della data – nella specie, il 10/10/2007 della sua spedizione a mezzo del servizio postale.
3. Il primo motivo è fondato, ricorrendo il vizio
di omessa motivazione, nella duplice manifestazione
di difetto assoluto o della motivazione apparente,
comportante

violazione

dell’art.132

c.p.c.

e

nullità, ex art.360 n. 4 c.p.c. della sentenza, per
difetto di un requisito di forma indispensabile,
nei casi di radicale carenza di essa ovvero del suo
estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a
rivelare la “ratio decidendi”.
I giudici d’appello si sono limitati, del tutto
apoditticamente, a dichiarare tardivo il gravame
dell’Agenzia delle Entrate, senza spiegarne le
ragioni.
4. Anche il secondo motivo è comunque fondato.
Invero,

il

termine

dell’impugnazione,

per

la

proposizione

nella specie l’appello,

si

computa, in considerazione della sospensione dei

5

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce altro

termini processuali prevista dalla L. 7 ottobre
1969, n. 742, art. l, senza tener conto dei giorni
compresi tra il l agosto ed il 15 settembre
dell’anno

della

pubblicazione

della

sentenza

impugnata, a meno che la data di deposito non cada
proprio durante lo stesso periodo feriale, nel qual
caso, in base al principio secondo cui
non computatur in termine”,

“dies a quo

esso decorre dal 16

ritenersi, ai fini

“de quibus”, “neutro”,

e deve

poter essere rispettato interamente, si verifica il
doppio computo del periodo feriale nell’ipotesi in
cui dopo una prima sospensione il termine iniziale
non sia decorso interamente al sopraggiungere del
nuovo

periodo

Cass.16549/2012:

feriale

(Cass.

24816/2005;

“Il termine annuale di decadenza

dall’impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ.
(nella

formulazione

applicabile

“ratione

temporis”), il cui decorso sia iniziato prima della
sospensione

per

il

periodo

feriale,

deve

prolungarsi di quarantasei giorni per effetto della
sospensione medesima (non dovendosi tener conto del
periodo compreso tra il l ° agosto e il 15
settembre) ed è suscettibile di un ulteriore
analogo prolungamento quando l’ultimo giorno di
detta proroga venga a cadere dopo l’inizio del
nuovo periodo feriale dell’anno successivo.”).
Ne consegue che, nel caso in esame, essendo stata
la sentenza della C.T.P. di Caserta pubblicata il
18/7/2006 (come verificato dal Collegio dagli atti
del fascicolo di merito), il termine c.d. lungo per
impugnare la sentenza scadeva il 18/10/2007 e
dunque, essendo stato l’atto di appello spedito per
la notifica, a mezzo del servizio postale, il 10/10
di quell’anno, l’appello era tempestivo.

6

settembre; inoltre poiché il periodo feriale è da

5.

Il

ricorso

incidentale,

di

carattere

condizionato (vertendo essenzialmente sulla nullità
della cartella di pagamento per mancata notifica
dell’atto presupposto), è inammissibile, atteso che
il ricorso incidentale deve essere giustificato da
un interesse che abbia per presupposto una
situazione sfavorevole al ricorrente, ossia la
soccombenza,

cosicché lo si è ritenuto non

completamente vittoriosa nel giudizio di appello,
per sollevare questioni che non sono state decise,
neppure implicitamente, dal giudice del merito,
perché assorbite dall’accoglimento di altra tesi,
avente carattere pregiudiziale. Questa parte,
infatti, non ha l’onere di proporre ricorso
incidentale per far valere domande ed eccezioni non
accolte o non esaminate dal giudice d’appello,
poiché l’accoglimento del ricorso principale
comporta pur sempre la possibilità di riesame nel
giudizio di rinvio di dette domande ed eccezioni
(Cass. 27157/2011; Cass. 12728/2010; Cass.
25821/2009; Cass. 11523/08).
6.

Accolto il ricorso principale, la sentenza

impugnata va cassata con rinvio, anche in punto di
liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità, ad altra Sezione della C.T.R. della
Campania.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, dichiarato
inammissibile il ricorso incidentale condizionato;
cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in
ordine alla liquidazione delle spese del presente
giudizio di legittimità, ad altra sezione della
Commissione Tributaria Regionale della Campania.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

7

proponibile dalla parte che sia rimasta

ESENTE DA REGISTRAZIONI!
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
Quinta sezione civile,

N. 131 TAB.ALL. B. – N. 5
il 16/01/2014. MATERIA TRIBUTARIA
Il Pre idente

Funz . ì GiudiZiari0
Marc

Il

8

Il CorioÀiere est.

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