Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7626 del 31/03/2020

Cassazione civile sez. I, 31/03/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 31/03/2020), n.7626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4309/2019 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

Corte di cassazione, con l’avvocato Giorgetti Marco;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1433/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/01/2020 da DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.A., cittadino nigeriano, ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 17 luglio 2018 con cui la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria, in conformità al provvedimento della competente Commissione territoriale.

Non svolge difese l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità del decreto impugnato, vizio di ultrapetizione o extrapetizione, lamentando Corte d’appello avrebbe rigettato la domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato che non era stata invece proposta.

Il secondo motivo denuncia: “In riferimento all’art. 360, commi 3 e 5: Violazione e falsa applicazione della legge ed omesso esame circa un fatto decisivo: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c). Vizio di motivazione”. Si lamenta che la Corte d’appello avrebbe mancato di accertare con riferimento all’attualità la dedotta sussistenza di una situazione di instabilità socio-politica e di violenza indiscriminata nel Paese ai sensi della lettera c) del citato decreto legislativo.

Il terzo motivo denuncia: “In riferimento all’art. 360, comma 3 e 5: Violazione e falsa applicazione della legge e omesso esame circa un fatto decisivo: D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, art. 6, comma 2 e art. 14, lett. b). Vizio di motivazione”. Avrebbe errato la Corte d’appello nel ritenere che il richiedente potesse attingere alla tutela offerta dal suo Paese.

Il quarto motivo denuncia: “In riferimento all’art. 360, comma 3: Violazione e falsa applicazione della legge: D.Lgs n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1,; D.P.R. n. 349 del 1999, art. 11, comma 1, c-ter. Regolamento di attuazione. Vizio di motivazione”. Il motivo concernente il diniego della protezione per motivi umanitari.

Il ricorso è inammissibile.

E’ inammissibile il primo motivo.

La Corte territoriale, pur dando atto del fatto che il Tribunale aveva ritenuto non sussistenti i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non si è in realtà pronunciato al riguardo, limitandosi a condividere le argomentazioni del primo giudice in ordine alla mancanza di dettagli specifici tali da rendere credibile l’esistenza di una fattispecie persecutoria nei riguardi del richiedente. Sicchè questi ha attaccato una statuizione che la pronuncia impugnata non reca, e di cui comunque non avrebbe avuto interesse a dolersi.

E’ inammissibile il secondo motivo.

Ha ritenuto la Corte territoriale che il richiedente avesse sostenuto di essersi allontanato dal suo Paese per il timore di essere vittima di sacrifici umani, narrazione, questa, ritenuto non credibile, mentre non v’è, nella sentenza impugnata uno specifico riferimento alla circostanza che I.A. avesse invocato anche la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), ossia per la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Sicchè trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675). Viceversa, nel ricorso non si fa riferimento alla deduzione, tantomeno specifica, della sussistenza per il riconoscimento della protezione sussidiaria sotto il profilo indicato. Il motivo è dunque inammissibile perchè concernente una questione nuova.

E’ inammissibile il terzo motivo.

Esso è difatti diretto a rimettere in discussione la insindacabile valutazione svolta in proposito dal giudice di merito, il quale, in proposito, ha ritenuto, sulla base di fonti debitamente citate, che sia possibile Nigeria denunciare alla polizia la propria intenzione di non sottoporsi a pratiche rituali, risultando da dette fonti “che la polizia potrebbe assegnare personale di polizia per proteggere questa persona”.

E’ inammissibile il quarto motivo.

Esso si dilunga per alcune pagine sui presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, devolvendo a questa Corte, a pagina 15 del ricorso, di “stimare le ragioni dell’atto di appello tenuto conto del percorso di inclusione sociale in atto dopo l’ingresso in Italia (avvenuto nel lontano giugno 2015) ponendo peraltro attenzione sulla prolungata presenza sul territorio nazionale, che verrebbe totalmente vanificata in caso di rimpatrio”.

Di guisa che il motivo è totalmente carente del requisito dell’autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, dal momento che esso non consente di comprendere quali sarebbero le ragioni di vulnerabilità del richiedente ed in che cosa consisterebbe il suo percorso di inclusione sociale.

Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti, per il versamento, ove dovuto a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA