Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7626 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. III, 30/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. AMTUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29050/2005 proposto da:

THUGA LAGHI SRL (già PADANA GAS SPA) (OMISSIS) in persona

dell’amministratore delegato S.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio

dell’avvocato. ANTONINI Mario, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUGGIOLI GIULIANO giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.I.G.I.S. COMPAGNIA ITALIANA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI BIRIGOZZI

LUCA & C SAS (OMISSIS) in persona del suo accomandatario, legale

rappresentante pro tempore, Sig. B.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio

dell’avvocato LOTTI Massimo, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BERTOLINI ARNALDO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 758/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione Prima Civile, emessa il 26/11/2004, depositata il 10/05/2005,

R.G.N. 2439/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato MASSIMO LOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 2

motivo, assorbiti gli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 2 ottobre 2000 la Compagnia Italiana Gestione Impianti Sportivi – CIGIS s.a.s. di Birigozzi Luca & C, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Verbania la Padana Gas s.p.a.

chiedendone la condanna alla restituzione della somma di L. 129.062.652, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria.

Tale importo è stato reclamato dall’attrice a titolo di differenza tra l’imposta di consumo sulle forniture di gas da essa corrisposte alla convenuta dal 1 gennaio 1996 e la minore imposta in realtà dovuta, in forza delle agevolazioni di cui alla L. n. 102 del 1977, in favore delle imprese esercenti attività industriale.

Ha esposto l’attrice – a fondamento della spiegata domanda – che la stessa gestiva, sin dal (OMISSIS) la piscina comunale di (OMISSIS) utilizzando per il riscaldamento dell’impianto il gas fornito dalla Padana Gas e di possedere i requisiti di industrialità previsti per il pagamento dell’imposta sul consumo di gas metto in misura agevolata.

Costituitasi in giudizio la Padana Gas ha resistito alla avversa pretesa deducendone la infondatezza e facendo presente che era necessario estendere il contraddittorio nei confronti del Ministero delle Finanze, atteso che l’imposta di consumo de qua è posta dalla legge a carico delle imprese distributrici del gas che l’addebitano agli utenti nella misura stabilita dal Ministero e la riscuotono dai consumatori sotto forma di maggiorazione del prezzo.

Autorizzata la chiamata in causa del Ministero delle Finanze quest’ultimo, costituitosi in giudizio, ha eccepito – in limine – l’incompetenza per territorio del giudice adito.

Disposta la separazione delle cause ai sensi dell’art. 103 c.p.c., u.c., e svoltasi l’istruttoria del caso – quanto alla domanda proposta dalla CIGIS s.a.s. nei confronti della Padana Gas s.p.a., – l’adito tribunale con sentenza 14 luglio 2003 ha accolto la domanda attrice e, per l’effetto, dichiarato non dovute le somme corrisposte dalla CIGIS s.a.s. alla Padana Gas dal 1 gennaio 1996 alla data della domanda, pari alla differenza tra l’accisa addebitata dalla somministrante e quella minore dovuta per l’impiego industriale del metano, con condanna della convenuta a restituire alla attrice l’importo di Euro 66.67,36 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Gravata tale pronunzia dalla soccombente Padana Gas s.p.a., nel contraddittorio della CIGIS s.a.s. che, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dalla avversa impugnazione, la Corte di appello di Torino con sentenza 26 novembre 2004 – 10 maggio 2005 ha rigettato l’appello.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 22 settembre 2005 ha proposto ricorso, con atto 11 novembre 2005 la Thuga Laghi s.r.l. (già Padania Gas s.p.a.), affidato a 3 motivi e illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la Compagnia Italiana Gestione Impianti Sportivi (CIGIS) s.a.s. di Birigozzi Luca & C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello di Torino, confermando la pronunzia del primo giudice ha dichiarato non dovute le somme corrisposte dalla s.a.s.

CIGIS alla s.p.a. Padana Gas dal 1 gennaio 1996 alla data della domanda, pari alla differenza tra l’accisa addebitata dalla somministrante a quella minore dovuta per l’impiego industriale del metano e, conseguentemente, ha condannato la s. p.a. Padana Gas a restituire la somma di Euro 66.657,36 oltre interessi e rivalutazione monetaria, atteso che la CIGIS – che presta un servizio appaltatole dal comune – svolge attività di carattere prettamente industriale.

2. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata denunziando “violazione e falsa applicazione in relazione dell’art. 2195 c.c. del D.L. 7 febbraio 1977, art. 10 convertito con la L. 7 aprile 1977, n. 102, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 17 convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427, nonchè del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 26” nonchè “omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

Censura la ricorrente la sentenza impugnata nella parte in cui questa ha ritenuto che l’attività svolta dalla CIGIS – la quale in forza di contratto di concessione stipulato con il comune di Verbania gestisce il servizio dell’impianto del centro sportivo distrettuale, costituito dall’immobile e dalle strutture descritte nella stessa concessione – sia qualificabile come industriale.

Si assume, infatti, da un lato, che l’attività svolta dalla CIGIS si risolve nella mera prestazione di un servizio che l’amministrazione comunale anzichè svolgere direttamente ha ritenuto di appaltare, precisandosi che “non si vede come possano l’assistenza bagnanti, la custodia degli impianti, la gestione di corsi di nuovo, caratterizzarsi per il raggiungimento di un nuovo risultato economico e per l’assunzione di un rischio di impresa” (come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in margine all’art. 2195 c.c.);

dall’altro, che controparte utilizza per svolgere la attività in questione attrezzature altrui, in particolare, di proprietà del comune.

3. Il motivo, inammissibile nella sua seconda parte quanto, in particolare, ai denunziati vizi di motivazione è manifestamente infondato nella prima relativa alla prospettata violazione e falsa applicazione di norme di legge Alla luce delle considerazioni che seguono.

3.1. A norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile nella specie ratione temporis, essendo oggetto di ricorso una pronunzia resa anteriormente al 2 marzo 2006, sì che non trovano applicazione le sopravvenute disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 40 del 2006, le sentenze pronunziate in grado di appello o in un unico grado possono essere impugnata con ricorso per cassazione, tra l’altro, “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

I detti vizi – salvo che non investano distinte proposizioni contenute nella stessa sentenza, cioè diversi punti decisivi – pertanto, non possono concorrere tra di loro, ma sono alternativi.

Non essendo logicamente concepibile che una stessa motivazione sia, quanto allo stesso punto decisivo, contemporaneamente “illogica”, nonchè “contraddittoria”, e, ancora, “insufficiente” è evidente che è onere del ricorrente precisare quale sia – in concreto – il vizio della sentenza, non potendo tale scelta (a norma dell’art. 111 Cost.

e del principio inderogabile della terzietà del giudice) essere rimessa al giudice, come invece pretende parte ricorrente (in termini, da ultimo, tra le tantissime, Cass. 19 gennaio 2010, n. 713, specie in motivazione).

Atteso che nella specie, dopo la generica affermazione esposta nella rubrica del motivo – omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, nella parte dedicata alla illustrazione del motivo non è in alcun modo precisato in quale “punto decisivo” la motivazione sia “omessa”, in quale in quale “contraddittoria”, e in quale, infine, “insufficiente”, è palese la inammissibilità del motivo, sotto il profilo in questione.

3.2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, si osserva che il motivo di ricorso per cassazione con il quale alle sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve essere inteso a far valere carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nella attribuzione agli elementi di giudizio di un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, mentre non può,invece, essere inteso -come ora pretende parte ricorrente – a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggetto della parte e, in particolare, non si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti (Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 6 settembre 2007, n. 18709; Cass. 3 agosto 2007, n. 17076).

3.3. Quanto alla prima parte, per contro, il motivo deve essere dichiarato – come anticipato – manifestamente infondato.

Esaminando, ex professo, proprio la specifica questione ora in discussione questa Corte ha già enunciato il seguente principio di diritto “posto che il D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, art. 10 (conv. in L. 7 aprile 1977, n. 102) esenta dall’imposta di consumo “il gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane”, al fine di identificare quando l’impiego del gas sia assoggettato all’imposta bisogna fare riferimento alla nozione di attività industriale evincibile dall’art. 2195 c.c., comma 1, n. 1, che è quella rivolta alla produzione di beni o servizi, a differenza dell’attività commerciale, che ha ad oggetto la mera intermediazione e distribuzione dei prodotti” (Cass. 12 settembre 2008, n. 23516, che ha qualificato come industriale, con conseguente esenzione dall’imposta, l’attività svolta nell’ambito di un processo produttivo di un centro natatorio, che impiegava il gas, attraverso gli impianti della propria impresa, per trasformarlo in calore e per erogare agli utenti i servizi natatori ottenuti attraverso il calore trasformato).

Pacifico quanto precede, pacifico che nella specie – non diversamente rispetto alla fattispecie all’esame di Cass. 12 settembre 2008, n. 23516, cit. – il gas metano era utilizzato la CI.GI.S. nella gestione della piscina comunale di Verbania, e, in particolare, per riscaldare detta piscina, ritiene la Corte di dovere confermare il sopra richiamato precedente e dichiarare, di conseguenza, la infondatezza di tutte le argomentazioni svolte in ricorso al fine di giungere a una diversa conclusione.

3.4. Al riguardo, del resto, non si dubita che gli elementi identificativi dell’impresa commerciale, ai sensi dell’art. 2082 c.c., sono la professionalità e la organizzazione, intese come svolgimento abituale e continuo dell’attività e sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali (cfr. Cass. 6 giugno 2003, n. 9102) senza che si richieda – contrariamente a quanto, del tutto apoditticamente si afferma in ricorso – che l’imprenditore sia anche il “proprietario” dei beni costituenti l’azienda.

E’ palese, per l’effetto, la assoluta non pertinenza – al fine del decidere e di pervenire a una soluzione della lite diversa da quella accolta dai giudici a quibus – della circostanza – ampiamente esposta in ricorso – che per l’esercizio della propria attività la CI.GI.S. utilizza impianti (la piscina e le altre strutture fisse) di proprietà di terzi (cioè della amministrazione comunale).

3.5. Non colgono, contemporaneamente, in alcun modo nel segno le considerazioni svolte in ricorso allorchè – invocando l’insegnamento contenuto in Cass. 27 ottobre 2004, n. 20835 – si afferma che perchè una impresa produttrice di servizi possa qualificarsi industriale è indispensabile che il servizio non si esaurisce nell’incremento di utilità derivante dalla mera circolazione e distribuzione di beni.

La pronunzia invocata è stata resa con riguardo alla definizione dei “consorzi agrari” – cioè di enti svolgenti come puntualmente si precisa in motivazione alla ricordata sentenza di questa Corte – attività diretta alla produzione di servizi nell’interesse degli agricoltori, cioè diretti a favorire l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli.

Totalmente diversa, per contro, è la posizione della CI.GI.S. la quale, lungi dal porsi come intermediaria nella circolazione di beni, offre alla collettività cioè a quanti utilizzano le piscine comunali una serie di “servizi”, totalmente originari – integranti un “nuovo risultato economico” – esclusivo frutto della propria attività.

“Servizi”, quindi, che proprio alla luce della giurisprudenza ricordata di questa Corte richiamata in ricorso, impongono di qualificare come “industriale” e non commerciale l’attività che li realizza, con conseguente diritto della CI.GI.S. di beneficiare della tariffa agevolata, quanto al metano impiegato nel riscaldamento dell’acqua (e degli altri ambienti) della piscina da lei gestita.

4. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando “violazione e falsa applicazione della L. 7 aprile 1977, n. 102, art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, e omessa insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

Si osserva, infatti, che la L. n. 102 del 1977, art. 4, comma 4, prevede che per il quantitativo di gas metano fornito per gli usi non soggetti a imposta la ditta deve trasmettere in allegato alla prima dichiarazione l’elenco degli utenti i cui consumi di gas metano non sono stati assoggettati a tassazione con uniti i certificati rilasciati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura comprovanti la iscrizione di detti utenti tra le imprese industriali e artigiani in mancanza di tale certificazione il gas metano consumato dalle predette viene assoggetto a imposta e che, ancora, a norma del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, l’imposta indebitamente versata può essere chiesta in restituzione entro due anni dal pagamento.

La ricorrente interpreta le disposizioni sopra richiamate nel senso che il diritto alla agevolazione negli usi industriali ha effetto dalla data di presentazione, alla società distributrice, di apposita richiesta di erogazione di metano a accisa ridotta, completa di tutte le informazioni necessarie e del certificato rilasciato dalla Camera di commercio, mentre è pacifico che nella specie all’atto della sottoscrizione del contratto la CIGIS non ha chiesto di usufruire delle agevolazioni fiscali.

5. Al pari del precedente il motivo – inammissibile nella sua seconda parte,- è infondato nella prima.

5.1. Sotto il profilo della “omessa insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia” valgono, a dimostrare la inammissibilità della deduzione le considerazioni sopra svolte in margine alla seconda parte del primo motivo.

5.2. Quanto al primo profilo la censura è manifestamente infondata.

Come puntualmente evidenziato dalla sentenza impugnata deve escludersi che fosse onere della CI.GI.S. al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura, chiedere di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, non consentendo – in alcun modo – la L. n. 102 del 1977, art. 4, comma 4, invocato dalla ricorrente e sopra trascritto di essere interpretato nel detto senso.

Specie tenuto presente che la disposizione, quanto all’obbligo di trasmissione dell’elenco degli utenti i cui consumi di gas metano non sono stati assoggettati a tassazione, è diretta a disciplinare l’attività dei distributori di gas metano e non degli utenti di questo.

5.3. La interpretazione data dalla Corte di appello, quanto all’assenza di un obbligo di legge – per gli utenti – di chiedere l’applicazione delle agevolazioni fiscali in discussione sin dal momento della presentazione, alla società distributrice, della domanda di erogazione del gas (o che la agevolazione stessa decorre esclusivamente dalla data in cui la agevolazione è richiesta) trova ulteriore conferma nella circostanza – pur essa evidenziata dalla stessa ricorrente – che a norma del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14 “l’imposta che risulti indebitamente versata può essere richiesta in restituzione entro due anni dal pagamento”.

Se, infatti, è consentito – entro due anni dal pagamento – ripetere l’imposta indebitamente versata è evidente che bene può l’utente, al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura e del pagamento del gas non essere informato sulla spettanza della agevolazione.

6. Sempre con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui assume che la odierna ricorrente solo in grado di appello avrebbe eccepito la “decadenza” della controparte per non avere la stessa presentato la documentazione del caso, quanto al sussistere, in capo alla stessa, delle condizioni per poter godere del beneficio di cui si discute, assumendo che, in realtà nella memoria autorizzata ex art. 183 c.p.c., u.c., essa concludente ha evidenziato come CIGIS all’atto della sottoscrizione del contratto di fornitura non avesse richiesto l’applicazione dei benefici, nè dichiarato di svolgere attività industriale e di possedere i requisiti per accedere alla agevolazione tributaria.

7. La deduzione è inammissibile sotto molteplici, concorrenti, profili.

7.1. In primis si osserva che giusta un insegnamento assolutamente pacifico presso la giurisprudenza di questa Corte regolatrice e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere alla cassazione della pronunzia – non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell’impugnazione.

Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano.

E’ sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (In tale senso, ad esempio, tra le tantissime Cass. 11 gennaio 2007, n. 389; Cass. 18 settembre 2006, n. 20118; Cass. 24 maggio 2006, n. 12372).

Pacifico quanto sopra, pacifico che nella specie la deduzione relativa alla invocata decadenza della società ora controricorrente dai benefici per cui è controversia è stata disattesa dalla corte di appello sia perchè integrante eccezione nuova preclusa in appello, sia in base al rilievo che la domanda di agevolazione non soggiace a alcuna decadenza prevista dalla legge, nè vi soggiace il diritto alla ripetizione dell’indebito purchè azionato tempestivamente entro i termini di prescrizione, come avvenuto nel caso e che in assenza di una espressa a specifica previsione legislativa che richieda il compimento di determinati atti entro un termine improrogabile non può pronunciare alcuna decadenza, non controverso che tale ulteriore ratio decidendi non è stata in alcun modo censurata dalla soccombente, è palese la inammissibilità della deduzione.

7.2. Anche a prescindere da quanto precede la censura, comunque, deve essere dichiarata inammissibile atteso che in violazione della regola dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la ricorrente non ha trascritto, come era suo onere, i termini con cui avrebbe eccepito la “decadenza” de qua nella memoria di cui all’art. 183 c.p.c., ma si è limitata a riferire la propria, soggettiva interpretazione di tale memoria, così impedendo a questa Corte di apprezzare la fondatezza della censura (e della interpretazione data dai giudici a quibus dello scritto difensivo in questione).

8. Confermando la statuizione del primo giudice, quanto alla condanna della soccombente alla restituzione delle somme versate in eccedenza dalla CI.GI.S. maggiorate della rivalutazione monetaria dalla notificazione della domanda al saldo, i giudici di secondo grado hanno precisato:

– in tema di indebito oggettivo il diritto del creditore agli interessi non esclude il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cpv c.c., e neLla specie correttamente la buona fede dell’accipiens è stata circoscritta al tempo precedente la domanda giudiziale (dalla quale il tribunale ha fatto decorrere la condanna al risarcimento);

– la prova del maggior danno di cui all’art. 1224, cpv. c.c., può essere ricava da presunzioni, stante la natura imprenditoriale del soggetto creditore.

9. La sentenza impugnata è censurata, nella parte de qua dalla ricorrente con il terzo motivo con il quale si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, in relazione all’art. 2033 c.c.”.

Si osserva, infatti:

– l’obbligo di restituzione posto a carico della odierna ricorrente ha natura di debito di valuta, sì che il giudice non può concedere una rivalutazione automatica della sorte capitale;

– l’art. 1224 c.c., postula l’allegazione e la prova da parte del creditore del maggior danno che, per effetto della sopravvenuta svalutazione monetaria, la indisponibilità della somma dovutagli gli avrebbe cagionato.

10. Il motivo è inammissibile.

Lo stesso, infatti, non censura la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Quest’ultima, infatti, come riferito sopra:

– da un lato, non ha affatto affermato – contrariamente a quanto del tutto apoditticamente si assume nel motivo – che il credito azionato dalla CI.GI.S. è un credito di valore, soggetto a rivalutazione monetaria, ma – anzi – lo ha espressamente qualificato di valuta;

– dall’altro, ha fatto propria l’interpretazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, data da questa Corte regolatrice, allorchè ha affermato – da una parte – che ai fini del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria a norma dell’art. 1224 c.c., comma 2, incombe sul creditore un onere quantomeno di allegazione, che consenta al giudice di merito di verificare se, tenuto conto delle qualità personali del creditore e dell’attività dallo stesso in concreto esercitata, il particolare danno allegato (quale, ad esempio, quello derivante dall’impossibilità di attuare specifici investimenti programmati o di procurarsi denaro a condizioni particolarmente vantaggiose), possa essersi verosimilmente prodotto (Cass. 29 aprile 2002, n. 6224), dall’altra, che in tema di obbligazioni pecuniarie la prova del “maggior danno” subito dal creditore in conseguenza della svalutazione monetaria può essere desunta dall’appartenenza del creditore ad una delle categorie sociali giuridicamente determinate quale quella degli imprenditori commerciali e in tale caso per la prova del pregiudizio patrimoniale subito in dipendenza del fatto notorio dell’inflazione può essere utilizzata la presunzione, in base all’id quod plerumque accidit, che se vi fosse stato tempestivo adempimento la somma dovuta sarebbe stata destinata ad impieghi antinflattivi (Cass. 6 giugno 2000, n. 409).

Certo quanto precede è di palmare evidenza che era onere della parte ora ricorrente, al fine di pervenire alla cassazione della sentenza impugnata, dedurre e dimostrare la insostenibilità della interpretazione data all’art. 1224 c.c., comma 2, dalla giurisprudenza sopra richiamata (e fatta propria dai giudici a quibus) e non limitarsi a affermare – in termini assolutamente generici – che l’art. 1224 c.c., postula l’allegazione e la prova da parte del credito del maggior danno che per effetto della sopravvenuta svalutazione monetaria la indisponibilità della somma gli avrebbe cagionato.

11. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 4.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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