Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7626 del 02/04/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7626 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Faggiano Giovanni, in qualità di liquidatore e
legale rappresentante della SLIA spa in
liquidazione, con sede in Malcontenta Venezia, Via
della Chimica 4, elettivamente domiciliato in Viale
Angelico 92 presso lo studio dell’Avv.to Carlo
Silvetti (deceduto), e rappresentato e difeso, in
forza di procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avv.to Daniela Faggiano
– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– controricorrente –
avverso
la
Commissione
sentenza
Tributaria
n.
202/05/2007
regionale
del
della
Lazio,
depositata il 12/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 16/01/2014 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Data pubblicazione: 02/04/2014
generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con
sentenza
n.
202/50/2007
dell’11/4/2007,
depositata in data 12/9/2007, la Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, Sez. 5, respingeva
l’appello proposto, in data 13/12/2006, dalla SLIA
spa, avverso la decisione n. 311/38/2005 della
aveva respinto il ricorso proposto dalla
contribuente contro un avviso di accertamento,
relativo alle imposte IRPEG ed ILOR dovute per
l’anno 1997, a seguito di recupero a tassazione di
una quota parte di svalutazioni di partecipazioni
in società controllate e di interessi attivi,
maturati su crediti d’imposta chiesti a rimborso,
non contabilizzati.
La Commissione Tributaria Regionale respingeva il
gravame della società, in quanto riteneva, in
conformità a quanto statuito dai giudici di primo
grado, legittimo il recupero a tassazione
“delle
svalutazioni di partecipazioni ai sensi dell’art.66
T.U.I.R. all’epoca vigente”,
in difetto di prova,
da parte della contribuente, di “alcun versamento a
copertura delle perdite delle società partecipate”
ed essendo
“prive di fondamento le contestazioni
relative agli interessi maturati sui crediti”.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione la società SLIA spa in liquidazione,
rappresentata dal liquidatore Faggiano Giovanni,
deducendo due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha
resistito con controricorso.
All’udienza del 12/6/2013,
la causa è stata
rinviata a nuovo ruolo per mancata comunicazione
dell’avviso di udienza; nuovamente, all’udienza del
2
Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che
13/11/2013, la causa ha subito altro rinvio a nuovo
ruolo per rinnovo della notifica dell’avviso di
udienza.
Motivi della decisione
Il ricorrente, nella qualità, avanza due motivi di
ricorso: il primo, per violazione e/o falsa
applicazione di norme di diritto, ex art.360 n. 3
c.p.c., in relazione agli artt.2424 e 2426 c.c.,
lett.i) d.l. 557/1993, convertito con modificazioni
nella 1.133/1994, l comma 1 0 lett. m) d.1.416/1994,
convertito nella 1.503/1994, non avendo i giudici
tributari motivato sulla deducibilità delle
svalutazioni
delle partecipazioni
in
società
collegate, costituenti immobilizzazioni
finanziarie; il secondo, per omessa motivazione su
di un punto controverso, ex art.360 n. 5 c.p.c.,
avendo i giudici omesso di esaminare il fatto,
“dedotto in primo e secondo grado”,
relativo alla
rinuncia, da parte della SLIA, ai propri crediti da
finanziamento nei confronti delle partecipate,
derivanti da versamenti eseguiti negli esercizi
sociali precedenti, come da
“documentazione
contabile” prodotta in appello, al fine di coprire
le perdite delle società partecipate.
Il primo motivo è infondato.
L’art.66 DPR 917/1986, vigente
ratione temporis,
stabiliva che : “1-ter. Per le immobilizzazioni
finanziarie costituite da partecipazioni in imprese
controllate o collegate, iscritte in bilancio a
norma dell’articolo 2426, n. 4, del codice civile
o di leggi speciali, non e’ deducibile, anche a
titolo di ammortamento, la parte del costo di
acquisto eccedente il valore corrispondente alla
frazione di patrimonio netto risultante
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54,61 comma V ° e 66 DPR 917/1986, 1 comma l °
dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata.”.
In sostanza, le norme fiscali fissano precise
regole sulla determinazione della minusvalenza,
anche
quella
riguardante
le
immobilizzazioni
finanziarie, deducibile in sede di calcolo del
reddito imponibile.
Nella specie, è pacifico che la posta in oggetto è
stata contabilizzata dalla SLIA come “svalutazione
partecipazioni”,
indeducibile,
specifici limiti dettati,
oltre
gli
secondo il chiaro
disposto dell’art.66 TUIR.
Al fine di sostenere la tesi della correttezza
della deducibilità, la contribuente qualifica tale
posta come “perdita su partecipazioni”, deducibile
ai sensi dell’art.66 comma 3 0 T.U.I.R., nel testo
vigente ratione temporis (“le perdite di beni di
cui al comma 1, commisurate al costo non
ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono
deducibili se risultano da elementi certi e
precisi”).
Tuttavia, i giudici di merito hanno accertato, con
valutazione incensurabile, ove congruamente
motivata, in questa sede di legittimità, che alcuna
prova era stata fornita circa versamenti effettuati
dalla società controllante a copertura delle
perdite delle società partecipate.
Il secondo motivo, implicante vizio motivazionale,
è del pari infondato, essendo stato accertato dai
giudici tributari che la ricorrente non aveva
fornito alcuna prova in ordine all’effettuazione di
versamenti a copertura delle perdite delle società
partecipate, cosicché alcun vizio di “omessa
motivazione” è configurabile.
Infatti,
per
giurisprudenziale,
consolidato
il
vizio
4
orientamento
di
omessa,
di
insufficiente o contraddittoria motivazione, ex
art.360 n. 5 c.p.c., si configura solo quando sia
riscontrabile nel ragionamento del giudice di
merito il mancato o insufficiente esame di un
elemento di fatto, controverso e rilevante in
funzione della decisione della causa, o una
obiettiva deficienza e incoerenza del criterio
logico che lo ha condotto alla formazione del
decisione siano stati posti apprezzamenti e
argomentazioni tra loro contraddittori, tali da non
consentire una corretta ricostruzione della
ratio
decidendi.
Il vizio motivazionale non può anche concernere,
come nella specie (lamentando il ricorrente il
mancato rilievo, da parte dei giudici tributari,
degli effetti giuridici, ritenuti equivalenti a
quelli dei versamenti al fine di ripianare le
perdite, della rinuncia, da parte della società
contribuente, ai propri crediti di finanziamento
verso le società collegate, derivanti da versamenti
eseguiti in loro favore negli esercizi precedenti),
l’interpretazione
o
l’applicazione
di
norme
giuridiche, ricadendo invece queste ultime ipotesi
nella previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in
ordine alle quali il sindacato di legittimità è
limitato al controllo della esattezza della
risoluzione adottata dal giudice del merito.
In queste ultime ipotesi, il vizio di motivazione
in diritto non può avere rilievo di per sé, in
quanto esso, se il giudice del merito ha deciso
correttamente le questioni di diritto sottoposte al
suo esame, supportando la sua decisione con
argomentazioni
inadeguate,
illogiche
o
contraddittorie, o senza dare alcuna motivazione,
5
proprio convincimento, ovvero se a fondamento della
rtflA R13011311CAZIONE
Al SENS i DEL D-.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N.5
MATERIA TRIBUTARIA
può dar luogo alla correzione della motivazione da
parte della Corte di Cassazione
(cfr.
Cass.
16640/2005; Cass. 13435/2006; Cass. n. 11883/2003;
Cass. n. 5271/2002; Cass. n. 1430/1999).
La Corte rigetta il ricorso.
Le spese processuali del presente giudizio di
legittimità, liquidate come in dispositivo, in
conformità del D.M. 140/2012, attuativo della
1/2012, convertito dalla l. 271/2012 (Cass.S.U.
17405/2012), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte
ricorrente al rimborso delle spese processuali del
presente giudizio di legittimità, liquidate in
complessivi C 1.300,00, a titolo di compensi, oltre
eventuali spese prenotate a debito.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 16/01/2014.
prescrizione contenuta nell’art.9, comma 2 ° , d.l.