Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7625 del 31/03/2020

Cassazione civile sez. I, 31/03/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 31/03/2020), n.7625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4248/2019 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliato in Roma presso la

cancelleria della Corte di cassazione, con l’avvocato Cognini Paolo;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che

lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 981/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/01/2020 da DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – D.L., cittadino senegalese, ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 18 giugno 2018 con cui la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale che, in conformità al provvedimento della competente Commissione territoriale, aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omessa pronuncia su motivi di gravame, mancanza della motivazione, motivazione apparente, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 9, comma 2, nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, art. 429, comma 1, e art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2, nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6.

Il secondo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di legge e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 9, comma 2, art. 13, comma 1 bis e art. 27, comma 1 e comma 1 bis, e dell’art. 16 della Direttiva Europea numero 2013/32/UE.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – L’inammissibilità discende anzitutto dalla violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, dal momento che il ricorrente ha posto a sostegno del ricorso le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, il provvedimento di quest’organo nonchè le argomentazioni difensive rappresentate nell’atto introduttivo del giudizio di fronte al Tribunale e successivamente nell’atto d’appello: ebbene, nessuno di tali atti è “localizzato” (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475), ed anzi non risulta dal ricorso neppure che siano stati prodotti i fascicoli di parte delle fasi di merito.

2.2. – Il ricorso è inoltre inammissibile per violazione del numero 3 dello stesso art. 366 c.p.c., il quale richiede che il ricorso contenga a pena di inammissibilità l’esposizione sommaria dei fatti di causa.

Nel caso in esame non emerge dal ricorso nè che cosa abbia deciso perchè la Commissione territoriale, nè quale fosse il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale, nè quale sia stato il contenuto e la motivazione della decisione del primo giudice, nè quali motivi di appello il richiedente avesse spiegato avverso la sentenza di primo grado, nè quale sia l’esatto contenuto della sentenza impugnata.

E, se manca l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato il ricorso è inammissibile (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2014, n. 11308): ed in questo caso non occorre nemmeno sottolineare che tale mancanza – come è chiarito dalle S.U. – “non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione”. Difatti lo specifico contenuto dei menzionati atti, in particolare dell’atto d’appello, non emerge con precisione neppure lo svolgimento dei motivi.

2.3. – In ogni caso il primo motivo è di per sè inammissibile.

2.3.1. – Rilievo decisivo assume in proposito, con riguardo alla prima parte del primo motivo, la fattura del ricorso già evidenziata, giacchè con esso il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non avrebbe motivato non solo in riferimento ai fatti in sè, ma anche in “riferimento alle relative deduzioni difensive articolate nell’atto d’appello”: ma quali fossero siffatte deduzioni difensive non si sa, sebbene sia noto che, ove si denunci la mancata pronuncia su motivi d’appello, è necessario riportarli in ricorso (Cass. n. 17049/2015; Cass. n. 21083/2014; Cass. n. 14561/2012).

2.3.2. – Quanto alla seconda parte del primo motivo, concernente la protezione umanitaria, il ricorrente muove dall’erroneo presupposto che, a fondamento del riconoscimento della protezione umanitaria, potrebbero essere dedotte le medesime circostanze dedotte a sostegno del riconoscimento delle due misure maggiori, giacchè, al contrario, la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. maggiore (Cass. 7 agosto 2019, n. 21123): con l’ulteriore conseguenza che, nel caso in esame, è del tutto incomprensibile quali sarebbero le specifiche ragioni, individuali, di vulnerabilità del soggetto.

Ciò esime dall’osservare che il ricorso è della più totale genericità, e che dalla sua lettura non è neppure lontanamente comprensibile quali sarebbero le ragioni della specifica condizione di vulnerabilità del D.L..

2.3.3. – Dopo di che, il primo motivo è altresì inammissibile nel suo complesso anche perchè, laddove sostiene che la sentenza impugnata sarebbe radicalmente priva di motivazione, prescinde dalla ratio decidendi posta dalla Corte d’appello a sostegno della propria decisione: ed infatti la sentenza d’appello esamina la prospettazione del richiedente (pagina 7-8), il quale aveva posto l’accento sulla situazione di instabilità ed insicurezza causata da un conflitto tra le autorità governative ed i ribelli indipendentisti del MFDC, ed osserva, in replica, che: “il Senegal… è uno degli Stati africani maggiormente stabili a livello socio-politico, protagonista di un discreto livello di sviluppo economico, indubbiamente maggiore rispetto a tutti gli altri Stati dell’Africa, in cui pur esistendo situazioni di criticità… la criminalità risulta attestata sul livelli non allarmanti, dovendosi considerare, per altro, che le autorità senegalesi hanno disposto l’innalzamento delle misure di sicurezza con maggiori controlli su tutto il territorio, mentre, in particolare, nella regione meridionale della Casamance,… pur trascinandosi gli effetti di un trentennale conflitto di matrice indipendentista, solo saltuariamente si verificano scontri armati tra le forze di sicurezza senegalesi e ribelli”.

Sicchè non è affatto vero che la sentenza impugnata manchi di una motivazione ovvero sia fondata su una motivazione meramente apparente.

2.4. – E’ inammissibile il secondo motivo.

In esso si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe posto l’accento sulla “genericità del racconto, e della non credibilità che se ne fa derivare” e si ribadisce che il giudice di merito avrebbe “fondato il suo giudizio sulla presunta genericità del narrato”. Di qui il ricorrente lamenta in buona sostanza che la Corte d’appello sarebbe venuta meno al proprio dovere di cooperazione istruttoria.

Ma anche in questo caso il motivo prescinde dalla reale ratio decidendi svolta dal giudice di merito, che, in questo caso, non ha valorizzato la non credibilità del richiedente, ma la circostanza che egli non avesse formulato deduzioni idonee a porre in correlazione la situazione del Paese di origine con la sua condizione individuale: “il mero riferimento al contesto storico e sociale in cui si sarebbe verificata la vicenda personale non è sufficiente, all’evidenza, a fondare l’accoglimento della domanda, non potendo l’esistenza delle condizioni per il riconoscimento della invocata protezione desumersi da riferimenti indeterminati a situazioni generali relativi al luogo di provenienza, non accompagnati da elementi di maggior dettaglio e da riscontri individualizzati in modo da consentire un ragionevole loro collegamento con un effettivo contesto di vita di chi siffatta protezione invoca”.

Insomma, la Corte territoriale non ha respinto la domanda del richiedente perchè egli non aveva provato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione richiesta, ma perchè non li aveva dedotti. Il che è conforme al ribadito orientamento di questa Corte secondo cui: “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda” (Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016; nella linea di Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336).

3. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2020

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