Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7625 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/03/2017, (ud. 03/10/2016, dep.24/03/2017),  n. 7625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26713-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.L.

LAGRANGE 1, presso lo studio dell’avvocato PIETRO GOLISANO, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 333/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 05/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2016 dal Consigliere Dott. ACETO ALDO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto e in subordine estinzione

o inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

e in ulteriore subordine il rinvio a nuovo ruolo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 11/11/2011 (dep. il 05/12/2011), la CTR di Roma, in riforma della sentenza n. 185/21/2009 della CTP di quello stesso capoluogo, ha annullato la cartella di pagamento n. (OMISSIS) recante l’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della somma di Euro 523.908,86 dovuta dalla sig.ra C.C. in conseguenza della notifica di due avvisi di accertamento per IRPEF e contributo del Servizio sanitario nazionale e Contributo Straordinario Europa dovuti per gli anni 1996 e 1997. L’annullamento è stato deciso in conseguenza della dichiarata nullità della notificazione di uno dei due avvisi di accertamento perchè effettuata a mezzo posta mediante consegna al portiere senza l’attestazione di aver svolto le ricerche di altre persone abilitate a ricevere l’atto.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza ed articolando, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, un solo motivo.

3. La contribuente resiste con controricorso con cui chiede il rigetto del ricorso.

4. Con memoria ex art. 378 c.p.p., la contribuente ha comunicato che l’Ufficio ha provveduto allo sgravio della cartella di pagamento per cui è causa ma ha insistito sulla richiesta di condanna alle spese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso è inammissibile per cessata materia del contendere.

Ai soli fini del regolamento delle spese, il Collegio osserva quanto segue.

6. L’Ufficio eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 890 del 1982, art. 7.

Deduce, al riguardo, che:

– la contribuente aveva eccepito l’omessa notifica di uno dei due verbali di accertamento (quello relativo all’anno di imposta 1996), mentre la cartella di pagamento riguardava l’iscrizione a ruolo anche delle somme pretese per l’anno 1997;

– entrambi gli avvisi erano stati notificati il 18/11/2002 a mezzo posta tramite ufficiale postale (e non ufficiale giudiziario) e mediante consegna al portiere dello stabile che sottoscrisse per ricevuta;

– la norma di riferimento è perciò il L. n. 890 del 1982, art. 7, non l’art. 139 c.p.c., norma quest’ultima che subordina la consegna dell’atto al portiere dello stabile alla previa ricerca di soggetti legittimati a riceverlo, ricerca di cui l’ufficiale giudiziario può dare conto mediante la relata di notifica, diversamente dall’agente postale che ha a sua disposizione una cartolina verde prestampata che non prevede tale possibilità e, sul piano grafico, nemmeno una casella in cui si dà atto di tale ricerca; sicchè, se l’agente postale ha consegnato al portiere dello stabile l’atto, la relativa indicazione sulla cartolina presuppone necessariamente che questi abbia infruttuosamente cercato altre persone legittimate.

7. La tesi secondo cui la L. n. 890 del 1982, art. 7, costituisce norma speciale rispetto all’art. 139 c.p.c., non ha alcun fondamento e ciò sul decisivo rilievo che anche l’ufficiale giudiziario può eseguire la notificazione a mezzo del servizio postale (art. 149 c.p.c.). Sicchè l’argomento secondo cui l’ufficiale giudiziario può descrivere nella relata di notifica le ricerche prodromiche alla consegna dell’atto al portiere dello stabile (cosa che l’agente postale non potrebbe materialmente compiere su un modulo prestampato) non è decisivo perchè non si comprende la ragione per cui la notificazione effettuata dall’ufficiale giudiziario a mezzo servizio postale debba essere, in caso di consegna al portiere, meno “garantita” di quella effettuata direttamente dall’ufficiale giudiziario stesso.

7.1. La questione, peraltro, è già stata autorevolmente risolta da questa Suprema Corte che ha affermato che “a norma dell’art. 139 c.p.c., è nulla la notificazione effettuata mediante consegna di copia dell’atto al portiere dello stabile del destinatario qualora l’ufficiale giudiziario si limiti a dare atto della precaria assenza dell’intimato senza certificare l’avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l’atto (Cass. 17 ottobre 1988, n. 5637), e ciò vale anche per la notificazione eseguita per mezzo del servizio postale poichè l’inosservanza dell’ordine delle persone indicate dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, quali possibili consegnatari dell’atto in caso di assenza del destinatario è causa di nullità della notificazione che deve essere fatta valere nei limiti e secondo le regole del giudizio di impugnazione” (Sez. U, n. 1097 del 12/10/2000, Rv. 540942; nello stesso senso Sez. 1, n. 6021 del 15/03/2007, Rv. 595759, secondo cui “In materia di notifica a mezzo posta, è nulla la notifica effettuata a mani del portiere dello stabile, allorquando la relazione dell’ufficiale postale non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto in posizione preferenziale (persona di famiglia, addetta alla casa o al servizio), non potendo desumersi che il portiere fosse stato espressamente incaricato a ricevere gli atti da una successiva notifica effettuata con le stesse modalità, dovendo la validità della notifica effettuarsi con riferimento esclusivo al suo contesto”).

6.8.Sennonchè, nel caso di specie, la notifica degli avvisi di accertamento è stata effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate il 18/11/2002 a mezzo posta, avvalendosi della facoltà espressamente prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 20.

6.9. In tal caso si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, art. 20, (Sez. 5, n. 17598 del 28/07/2010, Rv. 614598). Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Sez. 5, n. 9111 del 06/06/2012, Rv. 622974; Sez. 5, n. 15315 del 04/07/2014, Rv. 631551; Sez. 5, n. 14501 del 15/07/2016, Rv. 640546; cfr., altresì, Sez. 6-5, n 12083 del 13/06/2016, Rv. 640025, che, nell’affermare il suddetto principio, ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto invalida la notifica della cartella sull’erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell’art. 139 c.p.c., l’invio di una seconda raccomandata).

6.10. Nel caso in esame, dunque, non era necessaria l’attestazione di aver eseguito ricerche prima della consegna del plico al portiere dello stabile sicchè le eccezioni di nullità sollevate dalla contribuente (e ribadite in questa sede) sono del tutto infondate.

6.11. Ne consegue che le spese devono essere compensate.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cessata materia del contendere.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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