Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7625 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/03/2021, (ud. 27/11/2020, dep. 18/03/2021), n.7625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 14659 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

s.p.a. SAPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al

controricorso, dagli avvocati Giuseppe Tenchini e Fabio Franco,

presso lo studio dei quali elettivamente si domicilia in Roma, alla

via F. de Sanctis, n. 4;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana, depositata in data 19 aprile 2012, n. 68;

udita la relazione resa nella pubblica udienza del 27 novembre 2020

dal consigliere Angelina Maria Perrino:

sentita la Procura generale, in persona del sostituto procuratore De

Augustinis Umberto, che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo, in

subordine per la sospensione e in ulteriore subordine per la

dichiarazione di estinzione;

sentiti per l’Agenzia delle entrate l’avv. Giammario Rocchitta per

l’Avvocatura dello Stato e l’avv. Fabio Franco per la società.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate, in relazione all’anno d’imposta 2005, ha contestato alla s.p.a. SAPA il mancato aggiornamento del fondo ammortamento dell’incorporata Gever al valore delle quote di ammortamento operate, negli anni 2002-2005, dall’affittuaria Vogue Italia e, per conseguenza, la determinazione non corretta del valore contabile dell’azienda ceduta e quindi della minusvalenza.

Era accaduto, come emerge dagli atti, che la SAPA ha incorporato per fusione la s.r.l. Gever, ha appostato il disavanzo di fusione tra le immobilizzazioni materiali, e ha appostato sul conto minusvalenze ordinarie dell’incorporata un saldo derivante dalla vendita da parte della Gever ad altra società (la s.r.l. Vogue Italia) di un complesso aziendale in precedenza a questa concesso in locazione.

La SAPA ha impugnato il relativo avviso di accertamento, senza successo in primo grado. La Commissione tributaria regionale della Toscana ha, invece, accolto l’appello della contribuente sostenendo che il fondo rischi e oneri futuri costituito dall’affittuario in luogo delle quote di ammortamento non è da qualificare come fondo anomalo non avente natura rettificativa di valori patrimoniali iscritti nell’attivo, bensì come accantonamento necessario a reintegrare l’eventuale perdita di valore subita dai beni aziendali durante il periodo di affitto, in conseguenza del loro deperimento e consumo. Sicchè, ha proseguito, se l’importo dovuto dall’affittuario è pari all’accantonamento dedotto, non si avranno conseguenze sul piano tributario. Se, invece, l’importo è superiore all’ammontare degli accantonamenti, si realizzerà una sopravvenienza passiva; e una attiva nell’ipotesi inversa.

Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui replica la società con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, giacchè le parti convengono sulla regolarità della definizione agevolata della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex artt. 6 e 7, come convertito.

Il particolare andamento della lite comporta la compensazione delle spese.

PQM

dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

 

 

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