Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7624 del 31/03/2020

Cassazione civile sez. I, 31/03/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 31/03/2020), n.7624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2246/2019 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in Roma presso la

cancelleria della Corte di cassazione rappresentato e difeso

dall’Avvocato GIORGETTI Marco;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1130/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/01/2020 da DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – M.R., cittadino del Bangladesh, ricorre per sei mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 28 giugno 2018 con cui la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria, in conformità al provvedimento della competente Commissione territoriale.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia falsa applicazione della legge, vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sottolineando il “carattere peregrino” delle asserzioni del giudice di merito, che aveva ritenuto il richiedente non credibile, giudizio tale da configurare “vizio della sentenza per insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Il secondo motivo denuncia in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 7, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, violazione e falsa applicazione della legge, vizio di motivazione, censurando ancora una volta la sentenza della Corte d’appello perchè non avrebbe accertato l’effettività della tutela in Bangladesh con riguardo alle persecuzioni perpetrate dai clan familiari per il possesso di appezzamenti di terreno.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della legge: D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 7, nonchè il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, evidenziando che la minaccia di grave danno può promanare anche da soggetti non statuali, nulla rilevando, pertanto, che, come ritenuto dalla Corte d’appello, la vicenda narrata dal richiedente concernesse “contrasti tra privati”.

Il quarto motivo denuncia in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della legge, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per essere venuto meno il giudice al proprio dovere di cooperazione istruttoria nel ritenere che il richiedente non avesse fornito riscontri fattuali o documentali della sua narrazione.

Il quinto motivo denuncia in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della legge, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per aver negato il riconoscimento della protezione sussidiaria in assenza di ragioni di carattere umanitario, riguardanti dunque altra fattispecie legale.

Il sesto motivo denuncia in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, il D.P.R. n. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter, regolamento di attuazione, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dolendosi dell’omessa menzione del rapporto di lavoro allegato dall’appellante.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – E’ inammissibile il primo motivo.

A parte il profilo di inammissibilità derivante dal cumulo delle censure di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, (tra le tante Cass. 9 maggio 2018, n. 11222, Sez. 1; Cass. 7 febbraio 2018, n. 2954, Sez. 2; Cass. 20 novembre 2017, n. 27458, Sez. Lav.; Cass. 5 ottobre 2017, n. 23265 Sez. Lav.; Cass. 6 luglio 2017, n. 16657, Sez. 3; Cass. 23 giugno 2017, n. 15651, Sez. 3; Cass. 31 marzo 2017, n. 8333, Sez. III; Cass. 31 marzo 2017, n. 8335, Sez. 3; Cass. 25 febbraio 2017, n. 4934, Sez. II; Cass. 10 febbraio 2017 n. 3554, Sez. III; Cass. 18 ottobre 2016, n. 21016, Sez. II; Cass. 28 settembre 2016, n. 19133, Sez. Trib.; Cass. 2 marzo 2012, n. 3248, Sez. III; Cass. 23 settembre 2011, n. 19443, Sez. III; nel 2019 Cass. n. 16756 del 2019; Cass. n. 16743 del 2019; Cass. n. 16605 del 2019; Cass. n. 16026 del 2019; Cass. n. 15673 del 2019; Cass. n. 15253 del 2019; Cass. n. 15113 del 2019; Cass. n. 14669 del 2019; Cass. n. 13776 del 2019; Cass. n. 13312 del 2019; Cass. n. 12325 del 2019; Cass. n. 12297 del 2019; Cass. n. 12166 del 2019; Cass. n. 11564 del 2019; Cass. n. 11551 del 2019; Cass. n. 11462 del 2019; Cass. n. 9742 del 2019; Cass. n. 8692 del 2019; Cass. n. 8617 del 2019; Cass. n. 2019 del 8157; Cass. n. 2019 del 7806; Cass. n. 2019 del 7805; Cass. n. 2019 del 7804; Cass. n. 2019 del 7803; Cass. n. 2019 del 7571; Cass. n. 2019 del 7101; Cass. n. 2019 del 5600; Cass. n. 2019 del 4679; Cass. n. 2019 del 4257; Cass. n. 2019 del 3428; Cass. n. 2019 del 2572; Cass. n. 2019 del 2571; Cass. n. 2019 del 2570; Cass. n. 2019 del 2569; Cass. n. 2019 del 2176; Cass. n. 2019 del 2175; Cass. n. 2019 del 2174; Cass. n. 2019 del 1230; Cass. n. 2019 del 1229), a parte il fatto che la censura svolta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., dal momento che si versa in ipotesi di “doppia conforme”, è appena il caso di osservare che lo scrutinio di credibilità del richiedente è espressamente previsto dalla legge (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5), e che tale scrutinio nel caso di specie il giudice di merito ha doverosamente compiuto, pervenendo alla conclusione, sorretta da plausibile motivazione e come tale non sindacabile in sede di legittimità, che fosse inverosimile la circostanza dell’uccisione di un proprio congiunto, da parte del richiedente, cui sarebbe cionondimeno seguito il rilascio in suo favore, da parte della competente autorità, del passaporto, inverosimiglianza alla quale lo stesso richiedente aveva poi tentato di ovviare asserendo trattarsi di documenti falsi.

2.2. – E’ inammissibile il secondo motivo.

Si tratta anche in questo caso di un motivo inammissibile perchè cumulato, e comunque inammissibile quanto alla censura spiegata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in presenza di “doppia conforme”.

Il motivo è inoltre inammissibile poichè non risulta affatto dalla sentenza impugnata che il richiedente avesse dedotto di essersi rivolto alle forze dell’ordine e non avesse ricevuto protezione, sicchè trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex artis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

2.3. – Il terzo motivo è inammissibile.

La circostanza che la minaccia di grave danno possa promanare anche da soggetti non statuali non vale affatto a trasformare una controversia privata, quale quella concernente l’uccisione di un parente del richiedente, da parte sua, in un fatto di persecuzione ovvero in un danno grave tale da giustificare il riconoscimento della protezione internazionale. Dunque il motivo è generico.

Ciò a tacere del rilievo che la non credibilità del richiedente, non utilmente attaccata con i primi due motivi, comporterebbe l’assorbimento della doglianza in esame.

2.4. – Il quarto motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Vale osservare, quanto al dovere di cooperazione istruttoria in tesi inosservato, per avere la Corte territoriale ritenuto che il richiedente non avesse fornito riscontri fattuali o documentali della sua narrazione, che, una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria è circoscritto alla verifica della situazione obbiettiva del paese di origine, e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente (in particolare v. Cass. 31 maggio 2018, n. 14006; Cass. 31 maggio 2018, n. 13858).

Sicchè, evidentemente, non v’era nulla che il giudice di merito dovesse accertare officiosamente con riguardo al reale verificarsi dell’uccisione del congiunto del richiedente.

2.5. – Il quinto motivo è inammissibile.

Esso si appunta infatti non sulla ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata, bensì su una irrilevante ed isolata imprecisione terminologica, a fronte del diniego della protezione sussidiaria “in mancanza di elementi che facciano ritenere particolarmente a rischio la situazione del ricorrente in relazione alla generale situazione del Paese di provenienza”.

2.6. – Il sesto motivo è nuovamente inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c..

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento,Va carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2020

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