Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7624 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/03/2017, (ud. 03/10/2016, dep.24/03/2017),  n. 7624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26462-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PUSH SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. L. CATTOLICA 3, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e difeso

dall’avvocato BIAGIO LAURI (avviso postale ex art. 135) giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 154/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 28/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2016 dal Consigliere Dott. ACETO ALDO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato LAURI CARMINE per delega

dell’Avvocato LAURI BIAGIO che ha chiesto il rigetto e deposita n. 1

avviso di ricevimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 09/03/2012 (dep. il 28/03/2012), la CTR di Napoli ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 138/2010 della CTP di quello stesso capoluogo che, in accoglimento del ricorso proposto dalla società “PUSH S.r.l.”, aveva annullato la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa a seguito di controllo automatizzato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 – bis, della dichiarazione modello Unico 2007.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate articolando, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, un solo motivo.

3. La società “PUSH S.r.l.” resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. L’Ufficio eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 111 Cost., e deduce, al riguardo, che la sentenza è affetta da vizio di motivazione inesistente, non avendo la CTR lasciato trapelare la benchè minima traccia di quale fosse l’oggetto del giudizio, la “causa petendi”, le norme violate, le ragioni delle parti.

La società resistente eccepisce, a sua volta, l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, non avendo l’Ufficio narrato i fatti, nè indicato i motivi di appello.

Nel merito insta per il rigetto del ricorso sul rilievo che la motivazione della sentenza impugnata è stata correttamente redatta mediante il rinvio a quella di primo grado.

5. Il ricorso è fondato.

5.1. Questa Suprema Corte ha da tempo affermato il principio che la inosservanza del giudice civile dell’obbligo della motivazione su questioni di fatto integra “violazione di legge”, e come tale è denunciabile con ricorso per cassazione, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie (Sez. U, n. 5888 del 16/05/1992, Rv. 477253; nello stesso senso anche Sez. U, n. 8053 del 11/03/2014, Rv. 629830).

5.2. “Nella delimitazione dell’ambito del vizio suddetto deve aversi riguardo al provvedimento in sè, indipendentemente da qualsiasi riferimento a dati estranei alle argomentazioni addotte dal giudice a sostegno della decisione impugnata (un tale riferimento, per contro, è connaturato ai vizi di insufficienza della motivazione e di omesso esame di un fatto decisivo, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5). In altre parole, il vizio logico della motivazione, la lacuna o l’aporia che si assumono inficiarla sino al punto di renderne apparente il supporto argomentativo, devono essere desumibili dallo stesso tessuto argomentativo attraverso cui essa si sviluppa, e devono comunque essere attinenti ad una quaestio facti (dato che in ordine alla quaestio juris non è nemmeno configurabile un vizio di motivazione). In coerenza con la natura di tale controllo, da svolgere tendenzialmente “ab intrinseco”, il vizio afferente alla motivazione, sotto i profili della inesistenza, della contraddittorietà o della mera apparenza, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, sì da comportare la nullità di esso” (così in motivazione Sez. U, Rv. 477253, cit.).

5.3. Non ha perciò pregio l’eccezione (processuale) di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza del ricorso perchè la caratteristica del vizio denunciato è proprio quella della “autoevidenza”.

5.4. La sentenza impugnata non indica quali sono i motivi di fatto e di diritto della decisione assunta, tant’è che non è chiaro al Collegio nemmeno quale sia l’oggetto della pretesa erariale, quali le ragioni della sua affermata infondatezza, quali le ragioni devolute in appello dalle parti, quali i motivi del rigetto del ricorso dell’Ufficio. La CTR, infatti, si limita ad affermare che “la motivazione della decisione dei primi giudici è condivisibile sotto il profilo giuridico in quanto ha esaminato la questione ed ha argomentato in ordine ai motivi proposti nel ricorso presentato dalla contribuente in tale grado di giudizio. Rileva questa Commissione che i motivi proposti dall’Ufficio nell’atto di appello appaiono privi di pregio e non suscettibili di modificare la motivazione della decisione impugnata. In questa fase di appello, l’Ufficio non fa altro che insistere sulla pretesa tributaria, ma non prova il suo assunto con documentazione tale da inficiare la motivazione resa nella sentenza della Commissione di 1^ grado. Come bene ha evidenziato la Commissione di 1^ grado nella sua decisione, la contribuente ha dato prova, con documentazione allegata al suo ricorso introduttivo del giudizio, di aver operato nei limiti di quello che è il precetto legislativo mentre nulla ha provato l’ufficio per smentire la documentazione esibita dalla contribuente nel primo grado di giudizio. Ogni altra argomentazione difensiva successiva rimane assorbita e, pertanto, questa Commissione conferma l’appellata decisione”.

5.5. Una tale motivazione non esprime nemmeno in modo sintetico le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti e certamente non dà prova in alcun modo dell’effettivo ed autonomo vaglio critico dei motivi di appello (del tutto sconosciuti, come detto).

5.6. E’ un fuor d’opera pertanto sostenere che la motivazione sia stata correttamente redatta “per relationem”. La motivazione “per relationem” non può costituire strumento per eludere il dovere del giudice di spiegare le ragioni di fatto e di diritto della propria decisione.

5.7. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, è legittima la motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Sez. 3^, n. 2268 del 02/02/2006, Rv. 586571; Sez. 1, n. 14786 del 19/07/2016, Rv. 640759). Anche quando l’appellante si limiti a riproporre questioni già ampiamente affrontate e risolte dalla sentenza impugnata, il giudice dell’appello può rinviare alla motivazione di quest’ultima ma è almeno necessario che dia conto delle questioni devolute e della propria condivisione con le ragioni del primo giudice.

5.8. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della CTR di Napoli.

5.9. Le spese di questa fase di giudizio saranno regolate in sede di rinvio.

PQM

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della CTR di Napoli anche perchè provveda alle spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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