Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7624 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. II, 04/04/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 04/04/2011), n.7624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.W. (OMISSIS), Z.A.

(OMISSIS), ZA.MI. (OMISSIS), P.

A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO

MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato TEDESCHINI FEDERICO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MIN ECONOMIA FINANZE IN PERSONA DEL MINISTRO PROTEMPORE,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

BANCA D’ITALIA in persona del Governatore della Banca d’Italia;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BRESCIA; (RG 365/04 cron.

574) emesso il 13/7/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato Michele Damiani con delega depositata in udienza

dell’Avv. Tedeschini Federico difensore dei ricorrenti che ha chiesto

preliminarmente che nei confronti dei rinuncianti ci sia pronuncia

per mancanza di interesse, si prosegua per il resto e chiede

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per le rinunce: estinzione per

rinuncia; per il resto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Z.A., A.P., Za.Mi., B. W., B.M. e Za.Ni. proponevano ricorso, con atto del 2004, avverso il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12.11.2004 con cui venivano loro irrogate sanzioni amministrative e pecuniarie ed ingiunto a Fineco Group il pagamento delle sanzioni pecuniarie quale responsabile in solido del pagamento degli stessi importi.

Con decreto del 13.7,2005, la Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile per difetto di legittimazione l’opposizione proposta dai predetti e regolava le spese. Osservava la Corte lombarda, ai fini che ne occupano, che v’era assoluta insussistenza di qualsiasi ipotesi di litisconsorzio necessario tra la persona giuridica ed i soggetti, persone fisiche, atteso che nella specie, la legittimazione a proporre l’opposizione doveva essere ravvisata esclusivamente in capo al soggetto destinatario dell’ordinanza ingiunzione e cioe’ in Fineco Group, donde il difetto di legittimazione degli opponenti.

Avverso tale decisione, gli opponenti Z., Za., P. e B. hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, ai sensi dell’art. 111 Cost., cui resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. All’udienza del 4.11.2010, la difesa dei ricorrenti chiedeva rinvio per perfezionare atto di rinuncia al ricorso e, nulla opponendo il P. G., veniva disposto il rinvio alla odierna udienza.

Peraltro, in tale sede venivano prodotti atti di rinuncia, singolarmente rivolti al Giudice istruttore e non notificati alla controparte, da parte di Z., Za. e P., mentre il ricorrente B. non avanzava analoga dichiarazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che la rinuncia, come proposta e segnatamente in quanto condizionata alla compensazione delle spese di lite, non accettata dalla controparte, non puo’ essere considerata valida ai fini cui e’ preordinata e pertanto della stessa non puo’ tenersi conto.

1) Con l’unico, articolato motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n 58 del 1998, art. 195, comma 9, della L. n 689 del 1981; partendo dal ragionamento svolto dalla Corte lombarda, secondo cui legittimato a proporre l’opposizione e’ il destinatario dell’ordinanza ingiunzione, e l’obbligatorieta’ del regresso non muta i termini della questione, mentre il diritto di difesa dell’autore dell’illecito non risulta leso, atteso che potrebbe far valere le sue ragioni appunto nel giudizio di regresso, ad esso si oppone che il diritto e l’obbligo di regresso non sono stabiliti indifferentemente a favore dell’autore della violazione o del soggetto obbligato in solido, ma sono costruiti in modo permettere e/o assicurare che, una volta garantito il pagamento della sanzione irrogata, l’afflittivita’ della stessa gravi sull’autore materiale della violazione.

2) Non sarebbe stata colta la fondamentale differenza di disciplina tra la cit. L. n. 689, art. 6 citata ed il pure citato art. 195, che incide sulla posizione dell’autore materiale della violazione portatore di un interesse giuridicamente rilevante, tale da consentirgli l’opposizione anche ove l’ordinanza non sia a lui indirizzata.

3) Tale soggetto e’ parte essenziale e necessaria del procedimento amministrativo, e’ il destinatario della statuizione sanzionatoria ed e’ destinato a subire gli effetti pregiudizievoli del provvedimento, anche sotto il profilo economico.

4) Il provvedimento impugnato si configura come un atto complesso in cui sono ravvisabili due statuizioni diverse; la prima, con cui si irroga la sanzione all’autore della violazione, con natura condannatoria, che ha come destinataria la persona fisica.

5) La seconda statuizione, con cui si ingiunge all’Ente il pagamento della sanzione, ha natura monitoria e costituisce il prodromo della fase esecutiva. L’una come l’altra ha un destinatario che, per cio’ solo ha legittimazione ad impugnare il decreto.

6) Solo in subordine si propone questione di legittimita’ costituzionale in via incidentale dell’art. 195 citato per preteso contrasto con gli artt. 3, 10, 24, 25, 111 e 113 Cost.

7) La questione sottesa al motivo in esame, oggetto di contrastanti decisioni delle Sezioni semplici di questa Corte (esemplificativamente, Cass. 4.2.1998, n. 1144, in contrasto con Cass. 17.1.1998, n. 415) ha trovato definitiva soluzione in ragione della intervenuta decisione delle Sezioni unite (30.9.2009, n 20933), con cui si e’ ritenuto che “alla persona fisica destinataria della sanzione, ma non ingiunta del pagamento, va riconosciuta una autonoma legitimatio ad opponendum concretantesi nella facolta’ di proporre autonoma opposizione, quanto nel diritto di spiegare intervento litisconsortile nel giudizio instaurato dalla societa’”, cio’ in quanto il tipo di interesse riconducibile alla persona fisica non puo’ in alcun modo definirsi di mero fatto, attesane da un canto la qualita’ di destinataria diretta della sanzione pecuniaria, dall’altro la immediata sottoposizione alla sanzione accessoria della pubblicazione della sanzione stessa.

8) Tale avviso, cui si presta convinta adesione, risolve il preesistente contrasto e riconosce in subiecta materia la legittimazione all’opposizione alla persona fisica; l’applicazione di esso comporta l’accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni altra questione sollevata e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia, la quale decidera’ della controversia, con applicazione del principio di diritto surricordato e provvedere anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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