Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7623 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. III, 30/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27694/2005 proposto da:

CASSA CONGUAGLIO SETTORE ELETTRICO CCSE (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da

cui è difesa per legge;

– ricorrente –

contro

INDEL SPA IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante p.t. Ragionier M.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio

dell’avvocato LORENZONI FABIO, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale del Dott. Notaio GIUSEPPE GARBAGNATI in MILANO

22/11/2005, rep. n. 161822;

– controricorrente –

e contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1334/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione Terza Civile, emessa il 16/4/2004, depositata il 06/09/2004,

R.G.N. 5/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato GUIDO MELONI per delega dell’Avvocato FABIO

LORENZONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 1

motivo restando assorbiti gli altri due.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 6-10 luglio 2001 il Tribunale di Torino, accogliendo la domanda proposta dall’Indel S.p.A. in liquidazione, così come modificata in corso di causa, condannava l’Enel Distribuzione, in proprio e quale procuratrice dell’Enel S.p.A., al pagamento, in favore della Indel delle somme richieste per rivalutazione e interessi su somme indebitamente corrisposte a titolo di sovrapprezzo termico e successivamente rimborsate dallo stesso Enel; inoltre condannava la chiamata in causa Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico a manlevare e tenere indenne l’Enel da tutte le somme che era stata condannata a corrispondere alla società attrice.

Con sentenza in data 16 aprile – 6 settembre 2004 la Corte d’Appello di Torino confermava la sentenza impugnata respingendo, sia l’appello principale della Cassa, sia l’appello incidentale dell’Enel.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: l’Enel aveva riscosso il sovrapprezzo termico per conto della Cassa Conguaglio cui lo aveva successivamente versato dopo avere fatturato all’utente le relative aliquote; l’Enel aveva restituito quanto percepito in eccedenza per effetto dei provvedimenti CIP annullati; l’Indel aveva diritto ex art. 1705 c.c., a rivolgersi direttamente al mandatario senza rappresentanza per ottenere il pagamento degli accessori maturati a causa del ritardato rimborso; le quietanze costituiscono atto unilaterale ricettizio che contiene esclusivamente il riconoscimento di avere riscosso quanto pagato dal debitore, per cui il valore probatorio di una quietanza è limitato alla somma in essa indicata,, salvo che venga in essa evidenziata la volontà abdicatoria del dichiarante in relazione ad altri importi dovuti:

dalla ricevuta rilasciata dall’Indel non si evinceva una tale volontà; quanto alla decorrenza degli interessi sulla somma da restituire, il ricorso al TAR costituiva il presupposto indefettibile del diritto dell’Indel al rimborso, di qui il richiamo alla giurisprudenza formatasi in tema di indebito previdenziale; la doglianza della Cassa relativa alla prescrizione risultava inammissibile perchè aspecifica, così come le censure relative alla rivalutazione.

Avverso la suddetta sentenza la Cassa Conguaglio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Indel S.p.A. in liquidazione ha resistito con controricorso e prodotto memoria.

L’Enel non ha espletato attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., e, ai sensi del successivo n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti.

E’ irrilevante, ai fini della decisione, la circostanza che solo tre mesi prima, esaminando un caso del tutto analogo, la medesima Corte territoriale avesse fornito argomentazioni diametralmente opposte in ordine alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria.

Il tema della buona fede dell’Enel, pure sollevato dalla ricorrente, in realtà non è in discussione tra le parti.

Il punto cruciale della controversia va ravvisato nell’individuazione del momento in cui è stata proposta la domanda di restituzione dell’indebito con conseguente costituzione in mora del debitore, e, quindi, dell’epoca da cui debbono decorrere gli interessi sulla somma dovuta e il maggior danno per il ritardato versamento.

Le argomentazioni addotte al riguardo dalla ricorrente risultano meritevoli di accoglimento. Essa assume che non è possibile equiparare alla domanda amministrativa di rimborso la domanda formulata in sede giurisdizionale amministrativa per conseguire l’annullamento del provvedimento impositivo, diversi essendo il petitum e le conseguenze derivanti dall’instaurazione del giudizio di annullamento; che il ricorso giurisdizionale di annullamento non può assolvere le medesime funzioni di una domanda amministrativa di rimborso, ai fini dell’art. 2033 c.c., dal momento che il primo conduce all’annullamento di un atto e la seconda è invece condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria di restituzione; che la domanda richiesta dalla norma sopra citata, ai fine della decorrenza degli interessi e della rivalutazione, è unicamente quella giudiziaria.

Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dall’orientamento recentemente e condivisibilmente già espresso da questa stessa sezione (Cass. Sez. 3^, n. 5520 del 2008) in base al quale, al di fuori delle ipotesi tassative – previste da disposizioni, come l’art. 443 c.p.c., non suscettibili di interpretazione estensiva – in cui la legge prevede il previo esperimento di una procedura amministrativa quale condizione di proponibilità dell’azione di ripetizione e nelle quali gli interessi legali decorrono dal momento della proposizione della domanda amministrativa, il diritto alla restituzione di somme indebitamente pagate, anche nel caso in cui il pagamento trovi titolo in un provvedimento amministrativo illegittimo, è un diritto soggettivo perfetto, il cui esercizio non è subordinato al preventivo accertamento di tale illegittimità da parte del giudice amministrativo, nè all’emanazione e al passaggio in giudicato della sentenza di annullamento del provvedimento stesso. Ne consegue che, mancando una disposizione di legge che espressamente preveda uno dei detti fatti come condizione di proponibilità dell’azione giudiziaria civile, la domanda di ripetizione può essere proposta prima, in concomitanza o immediatamente dopo la presentazione del ricorso al TAR e il giudice ordinario, in caso di presentazione di tale ricorso, può sospendere il processo ex art. 295 c.p.c., ovvero decidere la causa disapplicando il provvedimento di cui ritenga incidentalmente l’illegittimità; in tale ipotesi gli interessi legali sono dovuti dall'”accipiens” in buona fede dal momento della domanda, da intendersi come domanda giudiziale avente specificamente ad oggetto la restituzione delle somme indebitamente pagate e la corresponsione degli interessi su di esse maturati, e non dal momento in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.

Non inducono a diversa statuizione le argomentazioni addotte dalla Corte territoriale, non essendo condivisibile l’equiparazione del caso in esame alla ripetizione dall’I.N.P.S. di somme indebitamente versate dal datore di lavoro per contributi assicurativi, poichè si tratta di ipotesi totalmente diverse e, quindi, non suscettibili di una regolamentazione comune.

Parimenti non condivisibili si rivelano le argomentazioni addotte dalla resistente con la memoria. E’ agevole osservare che, per tutelare le esigenze in essa rappresentate, è sufficiente che il creditore costituisca in mora con i normali atti a ciò deputati – senza necessità di promuovere immediatamente il giudizio avanti al giudice civile – l’ente che ha beneficiato del provvedimento di cui, contemporaneamente e parallelamente, egli chiede al giudice amministrativo l’annullamento.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’affermazione del seguente principio: nell’ipotesi di ripetizione di somme corrisposte per effetto di un provvedimento amministrativo successivamente annullato dal giudice competente, gli interessi e il maggior danno per la tardiva restituzione della somma decorrono dalla proposizione della relativa domanda avanti al giudice civile ovvero dalla costituzione in mora del debitore nelle forme di cui all’art. 1219 c.c..

Dal testo della sentenza impugnata risulta (pag. 21) che “l’8 ottobre 1997 l’Enel ha restituito le somme percepite in eccedenza”. Questa affermazione non ha formato oggetto di contestazione tra le parti, anzi, viene ripetutamente riferita dalla ricorrente e la stessa Indel riconosce (pag. 3 del controricorso) che l’Enel “ha spontaneamente restituito, ma soltanto nel mese di ottobre 1997, la sola sorte capitale, omettendo però di corrispondere gli interessi e la rivalutazione monetaria..). Ancora l’Indel (pag. 1 del controricorso) afferma di avere convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Torino l’Enel con atto di citazione notificato il 9 aprile 1999. Infine, la sentenza impugnata (pag. 9) riferisce che nel corso del giudizio di primo grado l’Indel, modificando l’originaria domanda, aveva rinunciato alle ulteriori pretese limitandosi a chiedere i soli accessori sugli importi restituiti nell’ottobre 1997.

A tutto ciò consegue che il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale è stato effettuato in epoca antecedente alla proposizione della domanda avanti al giudice civile, per cui nulla è dovuto dall’Enel e, quindi, dalla Cassa Conguaglio, a titolo di interessi legali e di maggior danno per il ritardo (incontestato essendo trattarsi di debito di valuta), non essendovi prima della restituzione alcun atto di costituzione in mora dell’accipiens.

Restano assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso.

Poichè non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. Per effetto del motivo accolto, cassata la sentenza della Corte territoriale, in riforma della sentenza del Tribunale, va respinta la domanda dell’Indel.

Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito e del giudizio di cassazione in considerazione della natura della causa e delle obiettive rilevanza e difficoltà delle questioni giuridiche trattate.

PQM

Accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo. Cassa in relazione e, pronunciando nel merito, rigetta la domanda dell’Indel.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito e del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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