Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7623 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/03/2017, (ud. 03/10/2016, dep.24/03/2017),  n. 7623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26444-2012 proposto da:

EQUITALIA NORD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BARBERINI 12, presso lo

studio dell’avvocato GUSTAVO VISENTINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA giusta delega

in calce;

– ricorrente –

contro

M.G. SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MARONGIU giusta delega in

calce;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 42/2012 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 17/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2016 dal Consigliere Dott. ACETO ALDO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAPA MALATESTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento in subordine il

rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 04/04/2012 (dep. il 17/05/2012), la CTR di Genova, in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla società ” M.G. S.r.l.” ed in riforma della sentenza n. 184/01/2009 della CTP di Imperia, ha annullato la cartella di pagamento n. (OMISSIS) (e la relativa iscrizione a ruolo) perchè priva dell’indicazione specifica del responsabile del procedimento, adempimento che – a giudizio della Commissione – non può essere eluso dalla generica indicazione del direttore dell’Ufficio (o di suo delegato impersonalmente indicato) il quale, in considerazione della posizione apicale rivestita, potrebbe non essere a conoscenza effettiva della pratica.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre Equitalia Nord S.p.a. (già “EQUITALIA SESTRI S.p.a.”) articolando due motivi.

3. La società ” M.G. S.r.l.” resiste con controricorso.

4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita “ad adiuvandum” ai soli fini della partecipazione alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Con il primo motivo Equitalia Nord eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.

Deduce, al riguardo, che, contrariamente a quanto si legge nella motivazione della sentenza impugnata, tanto il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo quanto quello di formazione e notificazione della cartella non furono “impersonalmente indicati” ma di essi è indicato il nome, il cognome e l’ufficio di appartenenza (rispettivamente tali F.L. e V.P.).

La resistente contesta, dal canto suo, quanto dedotto da Equitalia ed evidenzia che, in realtà, la cartella non reca in alcun modo il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo essendo indicato solo quello del Direttore dell’ufficio o di un suo delegato.

6. Con il secondo motivo, proposto subordinatamente al primo, eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’erronea applicazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 – ter e L. n. 241 del 1990, art. 5.

Deduce, al riguardo, che la legge non solo non vieta ma addirittura prevede, in via preferenziale, che il responsabile del procedimento sia il preposto, in posizione apicale, all’ufficio che ha emesso l’atto o il provvedimento amministrativo. La cartella di pagamento opposta indica quali responsabili dei due procedimenti proprio tali soggetti ed è perciò immune da vizi di sorta, dai quali, ove in tesi sussistenti, la M. non ha subito alcun concreto pregiudizio.

La resistente obietta che EQUITALIA non è legittimata a contraddire sulla omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo trattandosi di adempimento dell’Ente impositore e non dell’Agente di riscossione.

Aggiunge quindi che solo in questa fase di legittimità la ricorrente ha dedotto che il V. sarebbe il dirigente dell’unità organizzativa individuata ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 4, sicchè non è possibile imputare alla CTR la violazione di una norma mai dedotta a sostegno dell’appello.

In ogni caso, conclude, indicare il dirigente dell’Ufficio costituisce un espediente che elude il dovere di indicare la specifica persona che ha concretamente seguito la pratica e può interloquire con il contribuente.

7. Il ricorso è inammissibile.

7.1. Equitalia allega, a fondamento dell’eccepito vizio di motivazione, il contrasto della decisione impugnata con “le risultanze istruttorie acquisite agli atti” ed, in particolare, con il contenuto della cartella di pagamento di cui persino il contribuente darebbe conto nel ricorso in appello ed il fatto che “risulta da documenti e atti di causa che i responsabili del procedimento erano nominativamente indicati”.

7.2. Il contribuente ha sempre contestato (anche in questa sede) la corrispondenza a vero delle allegazioni erariali, avendo sempre sostenuto (e tanto fa anche la sentenza impugnata) la mancata indicazione di tali nominativi.

7.3. Secondo il consolidato insegnamento della Corte, il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Pertanto il ricorrente che denuncia, sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto (Sez. 1, n. 15952 del 17/07/2007, Rv. 598505 – 01; Sez. L, n. 4849 del 27/02/2009, Rv. 607166 – 01, secondo cui qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l’incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di risultanze processuali è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa; nello stesso senso, Sez. L, n. 4980 del 04/03/2014, Rv. 630291 – 01, nonchè, più recentemente, Sez. 5, n. 14784 del 15/07/2015, Rv. 636120 – 01 che ha ribadito la necessità che il ricorrente indichi specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione; sulla).

7.4. Nel caso in esame, Equitalia si è sottratta a tale onere impedendo al Collegio di valutare la fondatezza dei motivi.

7.5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

7.6. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di Cassazione che liquida in complessivi Euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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