Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7622 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/03/2017, (ud. 03/10/2016, dep.24/03/2017),  n. 7622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23169-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 27/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2016 dal Consigliere Dott. ACETO ALDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/01/2012 (dep. il 27/01/2012), la CTR di Milano ha respinto l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Pavia che, ritenendo non applicabile il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, aveva annullato l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) con cui l’Amministrazione aveva preteso dalla sig.ra M.E. il pagamento dell’imposta di registro relativa alla sentenza n. 506/96 del Tribunale di Voghera.

A giudizio dell’Erario tale sentenza deve ritenersi parzialmente definitiva per espressa ammissione del Giudice che l’aveva pubblicata. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, il Tribunale aveva definitivamente pronunciato sulla questione preliminare che riguardava la natura fiduciaria di una scrittura privata dalla quale dipendeva la qualifica o meno di erede universale della M., con conseguente trasferimento a suo favore di tutti i beni immobili.

Tale sentenza, poichè aveva accertato la natura fiduciaria della intestazione degli immobili in capo a G. e M.A.M., aveva effetti traslativi di tali beni in capo alla M.E., con conseguente applicazione del tributo secondo le ordinarie aliquote previste per i terreni (15%), i fabbricati (8%) e i crediti erariali (3%).

Di diverso avviso è stata la CTR secondo cui, invece, alla sentenza del Tribunale di Voghera non possono essere attribuiti effetti traslativi poichè in concreto il Giudice ha solo accertato che i beni contesi devono essere compresi nell’asse ereditario perchè oggetto di intestazione fiduciaria ai figli del “de cuius”.

Sicchè, anche aderendo alle tesi dell’Ufficio, avrebbe dovuto applicarsi l’aliquota dell’1% prevista per le sentenze di accertamento.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate articolando, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, unico motivo.

3. La M., cui il ricorso è stato regolarmente notificato al domicilio del difensore, non si è costituita in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Con unico motivo l’Ufficio eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37.

Deduce, al riguardo, che:

– il “de cuius”, M.G., aveva designato la figlia E. unica erede, disponendo legati in sostituzione della quota legittima in favore dei figli A.M. e G.;

– all’atto della morte del padre, A.M. e G. risultavano, come da scrittura privata del (OMISSIS), intestatari fiduciari per conto del padre di tutte le proprietà immobiliari acquistate a loro nome ma con denaro di provenienza paterna, obbligandosi ad intervenire in eventuali atti notarili necessari per riconoscere in capo al padre la titolarità dei relativi diritti;

– conseguentemente, E., impugnando l’intestazione fiduciaria, aveva proposto giudizi contro i fratelli al fine di accertare la titolarità sostanziale dei beni in capo al padre e obbligare i fratelli a trasferire la titolarità della proprietà e delle quote di contitolarità dei beni stessi a proprio favore, con pronuncia costitutiva ai sensi dell’art. 2932, c.c., ovvero con condanna a procedere al trasferimento di detti beni e diritti a suo favore;

– la sentenza del tribunale di Voghera è definitiva per espressa affermazione del giudice che aveva fissato udienza per la precisazione delle conclusioni ritenendo che sulle questioni di merito preliminari potesse essere assunta decisione parziale relativa alla validità della scrittura destinata a riflettersi anche sull’efficacia delle disposizioni testamentarie e quindi sulla identificazione dell’asse ereditario;

– con la sentenza in questione il giudice ha dichiarato la natura fiduciaria della intestazione ed ha trasferito i beni immobili a M.E. ai sensi dell’art. 2932 c.c., quale erede universale;

– la causa è stata rimessa in istruttoria “per il compimento delle indagini tecniche necessarie alla ricostruzione dell’asse ereditario, alla determinazione del patrimonio netto relitto ai fini del successivo accertamento dell’eventuale lesione della quota di legittima”;

– correttamente, pertanto, sono state applicate le aliquote previste in caso di trasferimento secondo la tariffa prevista in caso di atti traslativi.

5. Il ricorso è fondato.

5.1. La registrazione costituisce il costo per la fruizione del servizio pubblico dell’amministrazione della Giustizia. Ciò spiega la ragione per cui anche la sentenza che definisce parzialmente il giudizio è soggetta a tassazione ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, al pari delle sentenze impugnate o ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso.

5.2. Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, Parte prima, della tariffa allegata, indica le sentenze “recanti” trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili disponendo che per esse si applichino le stesse imposte previste per i corrispondenti atti negoziali indicati dall’art. 1 della Tariffa.

5.3. E’ noto che la sentenza di cui all’art. 2932 c.c., è esecutiva al momento del passaggio in giudicato, diversamente dalla sentenza di condanna al pagamento di somme che è, invece, immediatamente esecutiva. Ne consegue che il pagamento dell’imposta di registro prescinde dall’efficacia traslativa o costitutiva del diritto reale sull’immobile che, in caso di sentenza non definitiva (o parziale o comunque soggetta a impugnazione), manca del tutto.

5.4. Erra pertanto la CTR quando afferma che “alla sentenza citata non possono essere attribuiti effetti traslativi”, poichè quel che conta, ai fini dell’imposta di registro, è che la sentenza disponga il trasferimento degli immobili, non rilevando le successive attività istruttorie volte a quantificare le somme dovute a titolo di legittima, nè la sua natura non immediatamente esecutiva.

5.5. La pretesa erariale è perciò fondata. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio con conseguente rigetto del ricorso introduttivo.

5.6. Le spese dei giudizi di merito e della presente fase di giudizio possono essere compensate.

PQM

La Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei giudizi di merito e Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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