Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7622 del 02/04/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7622 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO
Data pubblicazione: 02/04/2014
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
TROJANO VITO e ROMITO ROSA, rappr. e dif. dall’avv. Luigi Quercia del
foro di Bari, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Livia Ranuzzi, in Roma, viale del
Vignola n.5, come da procura in calce all’atto
-ricorrente Contro
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estens
ferro
ENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL DtP.R. 2604/1986
N. 131 TAB. ALL B. -N. 5
MATERIA1REUTAWA
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12,
con atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di
discussione
-intimata-
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 16 gennaio
2014 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito l’avvocato dello Stato Daniela Giacobbe;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Giovanni Giacalone,
che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del procedimento per condono.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della C.T.R. Bari 15.6.2006, in tema di
accertamento IVA, IRPEF e S.S.N. per l’anno 1996, con successiva definizione della
lite ai sensi dell’art.39, comma 2, d.l. n.98/2011 e dell’art. 16, comma 8, 1. n.
289/2002, rientrando la controversia nella previsione di cui all’art. 26 1. 12.11.2011,
n.183. Alla correlativa istanza di trattazione, con la prova del versamento della
somma a definizione (con modello di pagamento DLF), è seguita l’istanza di
estinzione per condono lite minori, depositata il 16.12.2013 da Agenzia delle Entrate,
con allegata comunicazione di regolarità del procedimento. Parte ricorrente ha
depositato memoria
Sussistono pertanto le condizioni di cessazione della materia del contendere, con
conseguente necessità di pronuncia di estinzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, con conseguente
estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2014.
per la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale di Bari 15.6.2006;