Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7621 del 31/03/2020

Cassazione civile sez. I, 31/03/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 31/03/2020), n.7621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 155/2019 proposto da:

S.J., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria

della Corte di cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato

FRATERNALE Antonio;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1653/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 07/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/01/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – S.J., cittadino (OMISSIS), ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 7 agosto 2018 con cui la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto, in conformità alla decisione della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non svolge difese l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte d’appello affermato che “il racconto del ricorrente sia non circostanziato e poco plausibile, comunque attinenti a fatti di natura privata”.

Il secondo motivo lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto non credibile il racconto del richiedente, poichè generico e stereotipato, mentre, al contrario, la deposizione del ricorrente era “lineare e circostanziata” ed aveva “fornito una spiegazione alle eccezioni e deduzioni svolte la Commissione”, ed inoltre il giudice di merito non aveva rispettato l’obbligo di attivarsi per colmare le lacune probatorie e chiarire il contenuto delle sue dichiarazioni, neppure procedendo alla acquisizione di informazioni sulla situazione sociopolitica e religiosa dell'(OMISSIS), cui il richiedente aveva fatto riferimento in generale e con riguardo alla sua vicenda personale.

Il terzo motivo sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel qualificare la vicenda narrata dal richiedente come concernente “fatti di natura privata”, giacchè, operando in tal modo, aveva violato “l’ambito di applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. b) e c) in combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 1, lett. a)”.

2. – Il ricorso va respinto.

2.1. – Il primo motivo è palesemente infondato.

Difatti non c’è contraddizione alcuna nell’avere il giudice d’appello affermato per un verso che il racconto del ricorrente non era circostanziato ed era poco plausibile, e, per altro verso, che esso concerneva fatti di natura privata: si tratta, difatti, di argomenti che non possono confliggere l’uno con l’altro, giacchè il secondo si colloca in posizione di subordinazione logica rispetto al primo.

E cioè il giudice di merito ha detto che, ove pure la narrazione del richiedente fosse stata vera, ciò non avrebbe giustificato il riconoscimento della protezione internazionale, avendo ad oggetto una vicenda strettamente personale.

2.2. – Il secondo motivo è inammissibile.

In realtà il giudice di merito non ha affermato che la genericità ed il carattere stereotipato della narrazione del ricorrente rendessero essa non credibile, ma che il ricorrente, avuto riguardo a tali caratteri della sua narrazione, non avesse soddisfatto l’onere di allegazione che su di lui gravava: “restando fermo l’onere del ricorrente di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato… fatti che il giudice non può introdurre d’ufficio”.

Ora, così stando le cose, occorre dire da un lato che l’inammissibilità discende dalla circostanza che il ricorrente non ha colto la ratio decidendi, sicchè il suo motivo è generico, dall’altro lato che l’inammissibilità discende parimenti dall’art. 360 bis c.p.c., giacchè la decisione della Corte d’appello è conforme al ribadito orientamento di questa Corte secondo cui: “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda” (Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016; nella linea di Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336).

2.3. – Il terzo motivo è assorbito.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2020

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