Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7621 del 24/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 24/03/2017, (ud. 03/10/2016, dep.24/03/2017),  n. 7621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22335-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.D.L., D.D.E., D.D.A.,

D.D.M., elettivamente domiciliati in ROMA VIA FRANCESCO PACELLI 14,

presso lo studio dell’avvocato GIAN MARIA FRATTINI, rappresentati e

difesi dall’avvocato LUIGI MAIELLO giusta delega in calce;

– controricorrenti –

nonchè contro

A.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 296/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 12/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2016 dal Consigliere Dott. ACETO ALDO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27/06/2011 (dep. il 12/07/2011), la CTR di Napoli Sezione distaccata di Salerno – ha respinto l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate per la riforma della sentenza della CTP di Salerno che aveva annullato l’avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS) con cui era stato rettificato il valore dei cespiti oggetto di scrittura privata del (OMISSIS), autenticata in pari data dal notaio B.G. e registrata il giorno 08/02/2002. Con detta scrittura, intitolata “transazione”, i sigg.ri D.D.M., nonchè D.D.L., E., T., A. e S. (quali eredi di D.D.V.), da un lato, e A.C. dall’altro, avevano riconosciuto essersi verificato l’effetto traslativo, in favore di quest’ultimo, di un appezzamento di terreno e sovrastante fabbricato oggetto di scrittura privata non autenticata, nè registrata, del 02/09/1976, con cui D.D.V. e D.D.M. avevano alienato all’ A. i suddetti cespiti al prezzo convenuto e già pagato di Lire 19.000.000.

Secondo l’Agenzia delle Entrate il valore dei cespiti avrebbe dovuto essere computato al momento della registrazione dell’atto con conseguente aumento dell’importo della vendita ad Euro 208.000,00.

Di diverso avviso è stata la CTR secondo cui l’atto transattivo del (OMISSIS) ha sortito solo effetti ricognitivi del trasferimento già compiuto nel 1976, sicchè il compendio che ne è oggetto non doveva essere rivalutato, tanto più che la morte di uno dei sottoscrittori ( D.D.V.) dimostra proprio la validità dell’originario contratto.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate articolando, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, un solo motivo.

3.1 sigg.ri D.D.M., D.D.L., D.D.E. e D.D.A., resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Con unico motivo l’Ufficio eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 18 e 43, e art. 2704, c.c..

Sulla premessa che appare arduo attribuire a un evento occorso 23 anni dopo una scrittura non registrata (il decesso del D.D., occorso nel (OMISSIS)) valenza interpretativa del contenuto di quest’ultima, deduce in ogni caso che non è pertinente il richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di rapporto tra contratto preliminare e contratto definitivo, poichè quel che rileva è solo ed esclusivamente l’opponibilità all’Erario di un atto privo di data certa.

Orbene, ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 10 e 16 e art. 18, comma 1, si deve ritenere che l’atto è opponibile all’Erario, ai sensi dell’art. 2704, c.c., solo quando ha data certa poichè solo la registrazione impedisce fittizie retrodatazioni con conseguente pregiudizio degli interessi erariali.

Non diversamente da quanto previsto in materia di imposte di successione (D.P.R. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 10, comma 4) e, quando era in vigore, sul valore aggiunto degli immobili, anche per l’imposta di registro (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 2 e 10) la base imponibile è costituita dal valore del bene o del diritto all’atto della registrazione (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a).

Ulteriore conferma della bontà di tale interpretazione deriva dalla lettura del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 23, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 24 e art. 79, comma 1, da cui si evince il principio che per le scritture non autenticate l’imposta di registro deve essere commisurata alla data della registrazione.

Ne consegue che, quando la data dell’atto assurge a elemento determinante per l’esatta percezione del tributo, l’Erario è terzo ai sensi dell’art. 2704 c.c..

In via meramente gradata si può al più ritenere che la data certa dell’atto possa esser fatta risalire al 23/09/1999, giorno del decesso di D.D.V..

5. Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dai resistenti sul rilievo che l’Agenzia dell’Entrate non ha formalmente richiesto alla CTR di trasmettere alla Corte di cassazione il fascicolo d’ufficio, secondo quanto prevede l’art. 369 c.p.p., comma 3.

5.1. Secondo l’insegnamento costante di questa Corte la mancata richiesta di trasmissione, da parte del ricorrente, del fascicolo d’ufficio del giudice a quo non comporta l’improcedibilità del ricorso per Cassazione nel caso in cui l’esame di tale fascicolo non sia necessario per la risoluzione delle questioni prospettate con l’impugnazione (Sez. 2, n. 2099 del 05/04/1982, Rv. 419963; Sez. L, n. 5381 del 16/10/1979, Rv. 401967; nonchè, Sez. U, n. 20504 del 21/09/2006, Rv. 592132).

5.2. La questione sollevata dall’Agenzia delle Entrate non necessita dell’esame del fascicolo per la sua soluzione, trattandosi di questione di puro diritto scrutinatile direttamente sulla scorta delle deduzioni e controdeduzioni delle parti.

5.3. L’eccezione, dunque, è infondata.

5.4. Per le stesse ragioni deve essere disattesa l’eccezione di non autosufficienza del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.p., comma 1, nn. 3 e 6, (tra l’altro manifestamente infondata) posto che non v’è alcun dubbio sull’oggetto della controversia, considerata, come detto, la natura puramente giuridica della questione dedotta.

6. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione. Al riguardo, osserva il Collegio che:

6.1. a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a), “per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali” la base imponibile dell’imposta di registro “è costituita (…) dal valore del bene o del diritto alla data dell’atto”;

6.2. La registrazione “attesta l’esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell’art. 2704 c.c.” (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 18, comma 1);

6.3. La giurisprudenza di questa Corte ne ha tratto argomento per affermare che in tema di imposta di registro, deve ritenersi, sulla base della normativa tributaria vigente, che il legislatore ha inteso ampliare il concetto di terzo cui fa riferimento l’art. 2704 c.c., comprendendovi anche l’Amministrazione Finanziaria, titolare di un diritto di imposizione collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso (ad esempio attraverso fittizie retrodatazioni). Ne deriva che nella valutazione dei beni trasferiti con scrittura privata non autenticata deve farsi riferimento al momento in cui la scrittura privata ha acquistato data certa e, quindi, alla data della sua registrazione e non a quella della sottoscrizione (Sez. 5, n. 29451 del 17/12/2008, Rv. 606050; nello stesso senso anche Sez. 5, n. 26360 del 11/12/2006, Rv. 595681, secondo cui ai fini dell’imposta di registro, come delle altre imposte sui trasferimenti, va riconosciuta valenza di principio generale, applicabile anche nei confronti dell’amministrazione finanziaria, a quanto disposto dall’art. 2704 c.c.; ciò comporta che nella valutazione dei beni trasferiti con scrittura privata non autenticata deve farsi riferimento al momento in cui la scrittura privata ha acquistato data certa, e quindi alla data della registrazione e non a quella della sottoscrizione, e comporta altresì che non è opponibile al fisco la data della scrittura non autenticata, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte; cfr. altresì, Sez. 5, n. 2402 del 03/03/2000, Rv. 534554, secondo cui In tema di imposta di registro, quando la data dell’atto assurge ad elemento determinante per l’esatta percezione del tributo, la data della scrittura privata non autenticata non è opponibile al fisco);

6.4. La data certa, però, può essere opposta al terzo (e dunque anche all’Amministrazione Finanziaria) mediante l’autenticazione della sottoscrizione (in cui la data dell’autentica costituisce la data certa della scrittura); dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta; dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento (Sez. 1, n. 10539 del 25/10/1997, Rv. 509277; nel senso che la morte, per l’art. 2704 c.c., stabilisce la certezza della data e l’anteriorità della formazione del documento rispetto all’evento letale, cfr. la risalente Sez. 1, n. 2043 del 20/06/1968, Rv. 334133).

6.5. Ne consegue che certamente non può essere opposta all’Amministrazione Finanziaria la scrittura privata priva di data certa sottoscritta da D.D.M. e D.D.V.. Tuttavia la morte di quest’ultimo, non essendo contestato che la sottoscrizione appartiene al “de cuius” la rende opponibile con decorrenza dalla data del decesso stesso ((OMISSIS)) alla quale sarà necessario far riferimento per aggiornare il valore degli immobili che sono oggetto della scrittura, previo accertamento che è di natura squisitamente fattuale e non può essere determinato in questa sede, certamente non in base al (non brevissimo) arco temporale che separa la registrazione dell’atto dalla sua opponibilità.

6.6. La sentenza impugnata deve perciò essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli per nuovo esame in ordine alla quantificazione dell’imposta dovuta.

6.7. Le spese di questa fase di giudizio saranno regolate dal giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR di Napoli, altra Sezione, anche perchè provveda sulle spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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