Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7621 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. I, 04/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 04/04/2011), n.7621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.R. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PETRAGNANI PIER

LUIGI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 435/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 08/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilita’ del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15.04.2004, il Tribunale di Lanciano dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da P.N. con F.R., affidava a quest’ultima il figlio minorenne delle parti, respingeva la domanda della F. di assegnazione della casa familiare ed imponeva al P. di versarle il contributo mensile di Euro 200,00 per il mantenimento del figlio.

Con sentenza del 23.05 – 8.06.2006, la Corte di appello di l’Aquila, nel contraddittorio delle parti, respingeva il gravame della F., inerente alla mancata assegnazione della casa coniugale ed all’entita’ del contributo dovutole dal P. per il mantenimento del figlio, condannandola al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese processuali del grado.

Avverso questa sentenza la F. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il P. non ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso la F., premesso anche che all’udienza svoltasi il 17.05.2005 nel giudizio d’appello, la causa era stata cancellata dal ruolo, ai sensi dell’art. 309 c.p.c., per il fatto che le parti non erano comparse ne’ ad essa ne’ alla precedente udienza del 15.03.2005, alla quale la prima udienza) gia’ fissata al 22.03.2005, era stata anticipata, chiede l’annullamento dell’impugnata sentenza denunziando “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 348 c.p.c., comma 2), in ordine all’erronea riassunzione del processo a seguito della cancellazione dal ruolo per inattivita’ delle parti”, conclusivamente formulando il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. “Statuisca la Corte se, nel corso di processo in grado di appello, possa ritenersi rituale il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo pronunciato ai sensi dell’art. 309 c.p.c., a seguito della mancata comparizione dell’appellante costituito, sia alla prima che alla udienza successiva di rinvio, ritualmente comunicata, ovvero debba dichiararsi d’ufficio la improcedibilita’ dell’appello, e se possa ritenersi rituale l’istanza di riassunzione su istanza di parte”.

Il quesito di diritto ed il motivo di ricorso sono inammissibili.

La F. risulta avere direttamente impugnato l’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, che assume emessa dalla Corte distrettuale e per effetto della quale deduce di avere riassunto il giudizio d’appello, poi definito con la sentenza di rigetto del suo gravame, alla quale non e’ rivolta alcuna censura e nella quale non si fa alcun cenno alla questione dedotta con il ricorso in questa sede.

Secondo il condiviso principio di diritto gia’ affermato da questa Corte (cfr cass. 199803328), qualora nel giudizio innanzi alla Corte d’Appello, sia ordinata, a causa della mancata comparizione delle parti, la cancellazione della causa dal ruolo, in luogo della declaratoria d’improcedibilita’ dell’appello prevista dall’art. 348 c.p.c., comma 2, la parte interessata, come unico rimedio consentito avverso l’eventuale errore commesso dal consigliere istruttore, puo’ riassumere la causa e chiedere al collegio di accertare la illegittimita’ della cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la improcedibilita’ dell’appello, richiesta che la F. non deduce ne’ di avere formulato ne’ che e’ stata indebitamente non esaminata o disattesa dai giudici d’appello.

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimita’, atteso il relativo esito ed il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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