Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7620 del 31/03/2020

Cassazione civile sez. I, 31/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 31/03/2020), n.7620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7421-2019 r.g. proposto da:

R.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Luigi Migliaccio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato

in Napoli, piazza Cavour n. 139;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di Roma;

– resistente –

avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Latina, depositato in

data 24.7.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/1/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace di Latina ha rigettato l’opposizione presentata da R.M., cittadino (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Latina in data 4.4.2018.

Il Giudice di Pace ha ritenuto che: l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente non era fondata, in quanto era stato negato a quest’ultimo il rinnovo del premesso di soggiorno e che sussistevano, dunque, i presupposti di pericolosità sociale di cui all’art. 13, comma 2, lett. c t.u. imm., per procedere all’espulsione dello straniero dal territorio nazionale.

2. Il provvedimento, pubblicato il 24.7.2018, è stato impugnato da R.M. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’omessa pronuncia del giudice di pace sul profilo della denunciata violazione dell’art. 7 della direttiva 2008/115/CE. Si evidenzia come il ricorrente avesse rappresentato l’assenza di circostanze ostative alla concessione di un termine per la partenza volontaria e che, ciò nonostante, il giudice di pace non si era pronunciato sulla detta doglianza.

2. Con il secondo mezzo si articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di fatti decisivi, e ciò con particolare riferimento al profilo dei legami familiari in Italia e a quello dell’assenza di pericolosità sociale del ricorrente che non consentivano l’espulsione del cittadino straniero.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione dell’art. 8 CEDU e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28, comma 1, degli artt. 5, lett. b, 7, comma 2, 9 e 14 direttiva 115/2008/CE e degli artt. 17 e 18 direttiva86/2003/CE.

4. E’ fondato il secondo motivo di censura, limitatamente al mancato profilo della valutazione della pericolosità sociale del ricorrente, motivo il cui accoglimento assorbe anche le ulteriori doglianze articolate nei restanti motivi sopra ricordati.

4.1 Sul punto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. c), il Giudice di pace, per verificare l’appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate dalla predetta norma, non può limitarsi alla valutazione dei suoi precedenti penali, ma deve compiere il suo esame in base ad un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all’esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, verificando in concreto l’attualità della pericolosità sociale (Sez. 1, Ordinanza n. 20692 del 31/07/2019).

Tale valutazione è stata completamente omessa nel provvedimento impugnato.

4.2 Deve invece ritenersi inammissibile l’ulteriore censura, articolata sempre nel secondo motivo, relativa alla mancata valutazione della situazione familiare del ricorrente, posto che sul punto il giudice del merito ha espresso una valutazione in fatto (parenti residenti in (OMISSIS)), che non è stata correttamente censurata con il ricorso introduttivo.

4.3 Si impone, pertanto, la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Giudice di pace, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nel senso di cui in motivazione; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Latina, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2020

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