Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7620 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. III, 30/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25330/2005 proposto da:

C.A. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex lege”

in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FALOVO Marina giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

UNIASS ASSICURAZIONI SPA, C.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 431/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

emessa il 4/1/2004, depositata il 24/08/2004, R.G.N. 10/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza n. 431 del 2004 la corte d’appello di Catanzaro ha rigettato il gravame di C.A. avverso la sentenza di primo grado reiettiva della sua domanda risarcitoria nei confronti della Uniass Assicurazioni e di C.F.. Tanto ha fatto sui rilievi che le censure formulate in sede di gravame erano volte a resistere alla valutazione che del rapporto della polizia stradale aveva fatto il tribunale, che il rapporto era allegato al fascicolo di parte del primo grado della Uniass (il cui procuratore non lo aveva depositato in appello) e che, dunque, la corte non era in grado di valutare le censure espresse dall’appellante C. in riferimento a detta essenziale fonte di prova.

2.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il C., affidandosi a quattro motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorrente sostanzialmente si duole denunciando coi quattro motivi di ricorso violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè ogni possibile tipo di vizio della motivazione che la corte d’appello abbia omesso di valutare le ulteriori risultanze istruttorie sulla scorta dell’esclusivo rilievo che l’appello era volto a “resistere (al)la valutazione del rapporto della polizia stradale” e che, non essendo questo in atti in quanto il fascicolo della controparte (nel quale era contenuto) era stato ritirato e non nuovamente depositato, la corte “non era nella condizione di valutare le censure espresse con riferimento alla detta essenziale fonte di prova”.

2. – La censura è fondata nei sensi di seguito precisati.

L’appello non è volto a resistere alla valutazione di una prova, ma consiste in un’istanza di revisione fondata sulla denunzia di specifici vizi di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata al fine di ottenerne la riforma in senso favorevole all’appellante.

Nella specie, la doglianza consisteva nell’affermata erroneità della valutazione del materiale probatorio, nel quale era ricompreso il rapporto della polizia stradale, che tuttavia non costituiva l’unico elemento di valutazione sottoposto al giudice del gravame.

Al di là, dunque, delle affermazioni della sentenza impugnata secondo le quali (a) “è onere dell’appellante produrre o ripristinare in appello, se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame” e (b) “il potere del giudice d’appello di ordinare alla parte di produrre la copia di determinati documenti … è da ritenere limitato all’ipotesi dell’impugnazione contro sentenze non definitive” – affermazioni non specificamente contestate dal ricorrente e pertanto estranee allo scrutinio sollecitato in questa sede – la corte d’appello non avrebbe potuto concludere che la mancanza del rapporto precludeva la valutazione della fondatezza del gravame svolto dall’appellante (così la sentenza impugnata, a pagina 9, in fine), peraltro rigettandolo, ma avrebbe comunque dovuto esaminarlo alla luce delle ulteriori risultanze e delle deduzioni complessive dell’appellante.

3.- La sentenza va dunque cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione perchè provveda allo scrutinio della fondatezza dell’appello alla luce delle complessive risultanze istruttorie.

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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