Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7620 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/03/2017, (ud. 03/10/2016, dep.24/03/2017),  n. 7620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16487-2012 proposto da:

B.G., SAN MARTINO COSTRUZIONI SRL in persona dell’Amm.re

Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA P.ZA DELLA LIBERTA’ 13, presso lo studio

dell’avvocato SABRINA BONAVITACOLA, rappresentati e difesi

dall’avvocato MAURIZIO TRIBOLDI giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 12/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2016 dal Consigliere Dott. ACETO ALDO;

udito per il ricorrente l’Avvocato TRIBOLDI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 05/12/2011 (dep. il 12/01/2012), la CTR di Milano Sezione distaccata di Brescia – ha respinto l’impugnazione proposta dal sig. B.G. e dalla società “San Martino S.r.l.”, rispettivamente venditore ed acquirente dei terreni oggetto dell’atto di vendita del (OMISSIS), avverso la sentenza del 08/11/2010 della CTP di Brescia che aveva accolto parzialmente il ricorso da essi proposto per l’annullamento dell’avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS) con cui l’Agenzia delle Entrate, in applicazione de D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, aveva rettificato il valore dichiarato nell’atto (pari ad Euro 81.621,00) aumentandolo ad Euro 210.870,00.

Sulla incontestata premessa della estensione del terreno (pari a mq. 1.420), dell’indice di edificabilità edilizia applicabile (pari a 1,35 mc/mq) e della volumetria edificabile (mc. 1.917,00), l’Ufficio, in applicazione dei valori massimi dei listini camerali, tenuto conto dell’ubicazione, della consistenza, dell’appetibilità commerciale dei terreni, dei valori dichiarati in atti di compravendita per terreni similari, aveva attribuito il valore di Euro 110,00/mc, a fronte degli Euro 42,57/mc dichiarati.

A fronte delle eccezioni difensive circa: a) la nullità dell’avviso per mancata allegazione degli atti di compravendita sui quali si sarebbe fondato il giudizio comparativo dell’Amministrazione; b) la mancata istruttoria circa la stima del terreno (avuto riguardo alla sua ubicazione e alle condizioni di concreto sfruttamento della sua potenzialità edificatoria), c) l’eccessivo valore attribuito ad un terreno lontano dal centro abitato, situato in aperta campagna, al margine di una piccola frazione, confinante con un allevamento di polli, privo di allacci alla rete fognaria, al gasdotto e all’acquedotto, la CTP, nell’accogliere, per quanto di ragione, le doglianze difensive, aveva evidenziato che:

1.1. l’avviso era adeguatamente motivato;

1.2. il valore attribuito dall’Ufficio era effettivamente eccessivo perchè, considerato che i terreni non erano urbanizzati, avrebbe dovuto tenersi conto degli oneri per urbanizzazione primaria per la creazione di strade, parcheggi, marciapiedi, spazi a verde, fognature, rete di distribuzione del gas, acqua, energia elettrica, rete telefonica, verde alberato, nonchè della loro cessione gratuita al Comune, giusta convenzione stipulata con quest’ultimo;

1.3. quantificato il valore medio del terreno nella misura di Euro 108,00/mc, ricavato ponendo a base del calcolo quello minimo, pari ad Euro 90,00/mc, e quello massimo, pari ad Euro 125,00/mc, tenuto conto della sua ubicazione, lo ha ridotto ad Euro 98,00/mc, operando un’ulteriore riduzione di Euro 18,48/mc per l’incidenza degli oneri di urbanizzazione, giungendo così al valore finale di Euro 80,00/mc, valore giudicato congruo considerati quelli dichiarati dalla società “(OMISSIS) S.r.l.” per terreni facenti parte della stessa lottizzazione.

La CTR, disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello (oggetto di appello incidentale dell’Ufficio), ha confermato la sentenza impugnata condividendo integralmente le valutazioni espresse dai Giudici di primo grado ed escludendo, di conseguenza, la necessità di procedere ad una perizia d’ufficio in considerazione dei numerosi e dettagliati documenti già prodotti dalle parti.

2. Per la cassazione della sentenza ricorrono il B. e la società “San Martino Costruzioni S.r.l.” articolando tre motivi.

3. L’Avvocatura Generale, per conto dell’Agenzia delle Entrate, resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti eccepiscono, ai sensi dell’art. 360 c.p.p., n. 4, il vizio di omessa motivazione, sotto il duplice profilo alternativo del difetto assoluto di motivazione o della motivazione apparente, e la conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c..

Deducono al riguardo che:

1.1. sull’eccezione di nullità dell’avviso di rettifica e liquidazione per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, la CTR si è limitata ad affermare che la CTP aveva motivato adeguatamente;

1.2. così operando i Giudici dell’appello hanno omesso di fornire risposta alle questioni devolute con il gravame interposto avverso la sentenza di primo grado con cui rappresentavano che: a) i dati indicati nell’avviso di accertamento non erano (e non sono) sufficienti a consentire la consultazione e/o la visione degli atti richiamati, difettando sia la sede dell’Ufficio che la data di registrazione; b) la determinazione del valore era stata calcolata dall’Ufficio prendendo a riferimento, da un lato, il listino della Borsa Immobiliare di Brescia (che contempla aree complete di lottizzazione ed opere di urbanizzazione), dall’altro valori medi di altre aree similari della zona le cui caratteristiche, però, non sono in alcun modo indicate;

1.3. non è perciò consentito, in questo contesto, far ricorso alla motivazione “per relationem”.

La doglianza è infondata.

Al riguardo il Collegio osserva che:

1) diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, la CTR non afferma che la sentenza della CTP era adeguatamente motivata, bensì che l’avviso di accertamento era adeguatamente motivato, come reso chiaro dal seguente passaggio testuale della motivazione della sentenza impugnata: “La Commissione adita ha accolto le doglianze dell’Ufficio circa la legittimità dell’avviso di accertamento, motivato adeguatamente”;

2) ciò trova conferma ulteriore nelle difese sin dall’inizio articolate dall’Ufficio che, con deduzioni non contraddette nemmeno nell’odierno ricorso, aveva sostenuto che nell’avviso di liquidazione era stato trasfuso integralmente il listino dei valori degli immobili sulla piazza di Brescia ed erano stati riportati gli estremi dell’atto di compravendita utilizzato come metro di paragone;

3) l’eccezione difensiva è pertanto infondata in fatto prima ancora che in diritto.

2. Con il secondo motivo eccepiscono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7.

Deducono, al riguardo, che:

2.1. L’avviso di accertamento impugnato, pur richiamando altri atti di compravendita, non ne allega copia nè riporta la trascrizione degli elementi essenziali per l’esatta cognizione, in capo al contribuente, di tutti gli elementi necessari per valutare la fondatezza dell’operato dell’Ufficio;

2.2. L’indicazione del solo anno di registrazione, della serie e del numero, non può ritenersi sufficiente a mettere il contribuente nella condizione di valutare compiutamente tutti gli aspetti connessi con l’accertamento, soprattutto nel caso di specie ove il richiamo sembrerebbe operato non ad un ulteriore atto di compravendita ma a più atti;

2.3. l’indicazione dei soli dati di registrazione e non dell’Ufficio dove l’atto è stato registrato, non consente di consultare e/o visionare l’atto e di verificare la sussistenza di tutti gli elementi di analogia che l’ufficio fa propri nell’elevare il verbale di accertamento;

2.4. La inidoneità dell’avviso di accertamento a fornire dati verificabili e riscontrabili è dimostrato dal fatto che entrambi i giudici di merito hanno dovuto rideterminare il valore della compravendita in modo autonomo, senza far riferimento agli atti in esso genericamente richiamati.

L’eccezione è infondata, anche qui in fatto, prima ancora che in diritto.

Come già evidenziato nella premessa, la CTP aveva giudicato congruo il valore da essa calcolato alla luce di quelli indicati dalla stessa società per i terreni facenti parte della stessa lottizzazione ed indicati nell’avviso di accertamento. Sicchè sostenere che i Giudici di merito hanno dovuto elaborare criteri di valutazione autonomi perchè impossibilitati a valutare il contenuto degli atti richiamati nell’avviso di accertamento non è pertinente ed è deduzione che non coglie nel segno perchè l’indicazione degli atti di riferimento deve essere effettuata a favore del contribuente che ha interesse a richiederli e contestarli nel merito nella maniera più opportuna e producente (così Sez. 5, sentenza n. 16076 del 22/12/2000, Rv. 542848). Peraltro, come correttamente evidenziato dalla resistente, si tratta di atto di compravendita di cui la contribuente era in possesso in quanto parte contraente.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, l’avviso di rettifica del valore degli immobili è completo (e quindi legittimo), ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52, nel momento in cui contiene l’indicazione degli atti specifici utilizzati e gli estremi della registrazione, per consentire – come detto – al contribuente che ne ha interesse di richiedere tali atti e di contestarli nel merito nella maniera più opportuna e producente (Sez. 6-5, ordinanza, n. 12741 del 05/06/2014, Rv. 631096; Sez. 5, sentenza n. 16076 del 2000, cit.).

Non è perciò necessario allegarli per intero o per estratto, nè riprodurne il contenuto.

3. Con il terzo motivo eccepiscono, ai sensi dell’art. 360 c.p.p., n. 5, l’omessa, contraddittoria e/o illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè l’illogicità e contraddittorietà dei motivi sulla scorta dei quali è stato determinato il valore delle aree oggetto di compravendita.

3.1. Sulla premessa che la CTR ha ritenuto superflua una perizia tecnica d’ufficio deducono che il consulente di parte aveva invece valutato in Euro 41,28 il valore di ogni metro cubo edificabile sulla scorta di calcoli che, prendendo le mosse dal valore dichiarato negli atti notarili stipulati in relazione a terreni edificabili urbanizzati all’interno della stessa lottizzazione e regolarmente prodotti in giudizio, tenevano conto della destinazione urbanistica dei terreni, della loto sfavorevole localizzazione, dell’incidenza delle spese di urbanizzazione, del costo per la monetizzazione degli standards non ceduti, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, nonchè dell’utile di impresa.

3.2. Lamentano, di conseguenza, che la CTR ha totalmente omesso di indicare le ragioni della diversa quantificazione pur a fronte di una analitica consulenza di parte che lo rideterminava in maniera sensibilmente diversa.

Il motivo è infondato.

La CTR ha dato conto dei criteri in base ai quali ha stabilito il valore per metro cubo del terreno oggetto di compravendita, da essa ritenuto congruo senza dover procedere a perizia d’ufficio dando atto di aver preso in considerazione, anche se a soli fini orientativi, la perizia asseverata prodotta dalle parti.

La (apparente) divergenza tra le conclusioni del perito di parte e quelle della CTR non deriva dall’omessa valutazione di fatti e circostanze in tesi decisivi ai fini della soluzione, bensì dal diverso modo di procede ai relativi calcoli, posto che la perizia asseverata pone a base del calcolo il valore per metro quadro del terreno, così da ottenere, come dato di partenza, un valore per metro cubo inferiore al minimo indicato nei listini camerali, dal quale poi vengono sottratti i costi.

Sennonchè l’errore nel quale incorrono i ricorrenti è quello di operare due volte la sottrazione dei costi dal valore così determinato: una prima volta per ottenere il valore al metro quadro del terreno, una seconda volta per ottenere quello al metro cubo.

Il che rende niente affatto contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata con i risultati della perizia asseverata che attesta i valori per metro quadro secondo valori sostanzialmente coincidenti a quelli ottenuti dalla CTR.

Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 3.200,00 oltre spese prenotate a debito.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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